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Legge di stabilità e il bilancio di previsione dello stato per il triennio 2014 – 2016

legislazione

  • La legge di stabilità prevede interventi per 11,6 miliardi di euro nel 2014, complessivamente per 27,3 miliardi di euro nel triennio che termina nel 2016.
  • Il governo prevede per il 2014 sgravi fiscali complessivi per 3,7 miliardi di euro.
  • È previsto il recupero di circa 8,6 miliardi di euro attraverso tagli alla spesa e nuovi interventi fiscali.
  • Non sono previsti tagli alla sanità.
  • Taglio del cuneo a partire dal 2014 con 2,5 miliardi di euro: 1,5 miliardi attraverso la riduzione dell’IRPEF per le fasce medie e basse, 40 milioni per la riduzione dell’IRAP e 1 miliardo per ridurre i contributi sociali aziendali. Le detrazioni IRPEF per i lavoratori si fermano a 1.510 euro e non più al previsto aumento di 1.600 euro.
  • TARES (Tassa Rifiuti e Servizi) e IMU (Imposta Municipale Unica) sulle prime case non di lusso sono sostituite con la TRISE (Tributo sui Servizi), che a sua volta si divide in due parti e cioè la TARI per i rifiuti e la TASI sui cosiddetti “servizi indivisibili” (le attività comunali offerte a tutti e non individualmente, come la polizia locale, gli uffici tecnici, l’anagrafe, eccetera).
  • L’importo della TARI sarà determinato sulla base della superficie delle proprietà come avveniva già per la TARSU, la TASI avrà un’aliquota di partenza pari all’1 per mille con stessa base imponibile dell’IMU.
  • Tra il 2014 e il 2016 riduzione delle tasse per le imprese di 5,6 miliardi di euro e di 5 miliardi per i lavoratori.
  • L’imposta di bollo per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari aumenta, passando dall’1,5 per mille di quest’anno al 2 per mille per il 2014. Il bollo non si paga per le comunicazioni legate ai fondi sanitari e a quelli pensionistici. In questo modo il governo confida di recuperare 900 milioni di euro.
  • Sono prorogati di un anno gli incentivi per le ristrutturazioni che prevedono un bonus del 65 per cento sulle spese per il risparmio energetico (“ecobonus”) e del 50 per cento per quelle semplici. Dal 2015 le aliquote scenderanno.
  • Entro fine anno saranno venduti a Cassa Depositi e Prestiti Spa, la società finanziaria partecipata al 70 per cento dal ministero dell’Economia, immobili per circa 500 milioni di euro. L’operazione servirà per ridurre in parte il debito pubblico, ritoccando il rapporto tra deficit e Prodotto Interno Lordo (PIL) per il 2013. L’operazione sarà ripetuta nei prossimi due anni e le dismissioni dovrebbero fruttare 1,5 miliardi di euro.
  • Viene rivisto il sistema di calcolo del “patto di stabilità” interno degli enti locali, quello che devono rispettare i comuni e che è stato spesso criticato dai sindaci per essere rigido al punto da impedire nuovi investimenti. Ai comuni dovrebbero arrivare circa 1,5 miliardi di euro in seguito allo sblocco di diverse risorse.
  • Saranno aumentate le deduzioni dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), il meccanismo introdotto dal governo Monti per incentivare la capitalizzazione delle società. Nel 2014 la deduzione passerà dal 3 per cento al 4,2 per cento.
  • Sono messi a disposizione 250 milioni di euro per la social card, che potrà essere usata anche dagli immigrati con permesso di soggiorno per lungo periodo. Previsti 250 milioni di euro per il fondo per i non autosufficienti.
  • È previsto un “contributo di solidarietà” per gli esodati, che sarà ottenuto attraverso un prelievo (ripetuto per tre anni) del 5 per cento dalle pensioni nella fascia tra i 100mila e i 150mila euro lordi l’anno, del 10 per cento per le pensioni sopra i 150mila euro lordi e del 15 per cento per le pensioni sopra i 200mila euro.
  • Blocco della contrattazione per gli impiegati pubblici per tutto il prossimo anno. Viene progressivamente modificato il turn over (la sostituzione degli impiegati che vanno in pensione con nuovi assunti): nel 2015 ci saranno assunzioni per il 40 per cento dei ritiri, nel 2016 per il 60 per cento e nel 2017 per l’80 per cento.
  • Al Piano nazionale per la banda larga sono destinati 20,75 milioni di euro.
  • Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, quello che serve per ottenere con meno difficoltà un prestito, prevede fondi per 1,6 miliardi di euro spalmati sui prossimi tre anni.
  • Per trasporti e infrastrutture sono previsti 400 milioni per le Ferrovie, 335 milioni per l’ANAS e 400 milioni di finanziamento per il MOSE per proteggere Venezia dall’acqua alta.
  • Alle università andranno 230 milioni di euro ed è previsto per il 2014 un aggiustamento della spesa per le scuole paritarie con nuove risorse per 220 milioni di euro.
Fonte www.ilpost.it/2013/10/16/legge-stabilita-2014-2016-governo-letta

Auto deducibili all’80% anche per promotori e assicuratori

A seguito degli ultimi interventi legislativi in materia di auto aziendali (si veda “Auto aziendali, per gli acconti 2013 col metodo «storico» deducibilità del 20%” del 4 maggio), è stata sensibilmente ridotta la deducibilità dei costi relativi all’acquisto e alla gestione delle autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa. Attualmente il limite di deducibilità è pari al 20% ex art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, come risultante a seguito delle modifiche recate dall’art. 1, comma 501 della L. 228/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013. Peraltro, vi è anche un limite concernente il costo di acquisto di tali auto, che diviene irrilevante per la parte che supera i 18.075,99 euro. Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto, invece, l’attuale articolo 19-bis1, comma 1, lett. c) del DPR 633 resta ferma la detraibilità dell’IVA nella misura del 40% se le autovetture non sono utilizzate esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.

A parziale deroga di quanto sin qui illustrato, tuttavia, esiste da tempo l’eccezione costituita dalle autovetture aziendali utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio, per cui le sopra citate disposizioni prevedono la piena detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi nella misura dell’80%. Il legislatore ha così inteso agevolare questa categoria di contribuenti, per il più stretto rapporto di strumentalità tra i beni in oggetto, le autovetture, e la loro attività caratteristica.

L’Amministrazione finanziaria è intervenuta in passato per meglio delimitare l’ambito operativo della deroga de qua, ricomprendendovi, in effetti, altri soggetti. Infatti, come chiarito con la ris. 267 dell’11 novembre 1995, la figura del promotore finanziario è stata introdotta a seguito della riforma del settore operata dalla L. 1/1991, ma prima le medesime attività erano svolte dagli agenti di commercio, da cui, pertanto, deriva la figura del promotore finanziario. Per questa ragione di sostanziale uniformità tra tali soggetti, il citato documento di prassi del 1995 ha stabilito che il trattamento fiscale dei costi relativi agli autoveicoli dei promotori finanziari è lo stesso degli agenti di commercio. Alle medesime conclusioni è giunta l’Amministrazione finanziaria, con la circ. 48 del 10 febbraio 1998, in relazione agli agenti di assicurazione, i quali, pertanto, possono fruire della deducibilità dei costi all’80%.

Si ricorda che attualmente, per l’esercizio dell’attività di promotore finanziario, occorre l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari, istituto dall’art. 31, comma 4 del Testo Unico della Finanza (TUF, DL 24 febbraio 1998, n. 58), e la cui tenuta è affidata all’Organismo per la tenuta dell’Albo promotori finanziari (APF).

Per quanto riguarda, invece, quelli che la circ. del 1998 definisce “agenti di assicurazione”, anche in questo caso, la normativa di settore ha subito notevoli modifiche. In particolare, con il DLgs. 209/2005 è stato istituito il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che prevede una suddivisione degli operatori in diversi gruppi, ognuno iscritto ad un’apposita sezione: agenti, broker, produttori diretti di imprese di assicurazione, banche, intermediari finanziari, Sim, Poste Italiane ed, infine, collaboratori degli intermediari che operano al di fuori dei locali di tali intermediari. Sebbene, a quanto consta, non esistano documenti di prassi in materia, si ritiene che possano beneficiare dell’equiparazione al trattamento fiscale dei costi degli autoveicoli degli agenti di commercio tutti i predetti soggetti, ad eccezione delle imprese di assicurazione, banche e poste, che evidentemente non hanno nulla a che fare con la figura dell’agente di commercio.

Come si evince dalla ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 13 febbraio 2003, per la fruizione del regime di favore riservato agli agenti di commercio – deducibilità dei costi all’80% e piena detraibilità dell’IVA – era necessaria la regolare iscrizione all’apposito ruolo istituito presso le Camere di Commercio ex art. 2 della L. 204/1985. Tuttavia, anche in questo caso, sono intervenute recenti modifiche che hanno soppresso tali ruoli, prevedendo, al posto dell’iscrizione ad essi, la segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA) da presentare alla Camera di Commercio (art. 74 del DLgs. 26 marzo 2010, n. 59). Analogamente, ad avviso di chi scrive, anche i soggetti equiparati, ovvero promotori finanziari ed agenti, produttori e collaboratori assicurativi, per poter fruire della deducibilità all’80% dei costi delle autovetture, devono risultare iscritti all’Albo dei promotori finanziari o al RUI. Si ricorda, peraltro, che tali soggetti generalmente pongono in essere attività esenti da IVA ex art. 10, comma 1, n. 9) del DPR 633/1972 e, pertanto, non potendo detrarla sugli acquisti (pro rata), essa diviene un costo deducibile nella misura ammessa pari all’80%.

Si evidenzia, infine, che le norme specifiche previste per gli agenti di commercio ed i soggetti espressamente equiparati dall’Amministrazione finanziaria non sono passibili di interpretazione estensiva a favore di altre categorie di contribuenti, atteso che costituiscono una deroga tassativa alla disciplina ordinaria (cfr. nota 13 ottobre 1984 n. 398486, e ris. 15 marzo 1993 n. 430330).

Fonte: Eutekne Info
Alessandro BORGOGLIO

 

Versamento prima rata IMU 2013

Con la circolare n. 2/DF del 23/05/2013 del MEF si forniscono chiarimenti sulle modalità di versamento della prima rata IMU per i possessori di immobili di pregio accatastati nelle categorie A/1-A/8-A/9 che non rientrano nella sospensione della prima rata prevista dal D.L. 54/2013.

In particolare, si prevede che il versamento dell’IMU potrà avvenire, in alternativa a quanto già in vigore, determinando la prima rata in base all’aliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; versando la seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, conguagliando quanto già pagato, tenendo in considerazione gli atti comunali pubblicati sul sito; alla data del 16 ottobre, se i Comuni non avranno ottemperato alla pubblicazione degli atti, si applicheranno i contenuti degli atti deliberati gli anni precedenti.

I contribuenti potranno effettuare i calcoli tenendo conto delle deliberazioni di approvazione dei regolamenti comunali, unitamente alle aliquote e alle detrazioni, già pubblicati alla data del 16 maggio 2013 oppure secondo l’emendamento in corso di approvazione che consente di determinare l’imposta sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La circolare precisa, inoltre, che si dovrà considerare esclusivamente le aliquote e le detrazioni applicate nel 2012, non anche gli altri elementi relativi al tributo.

Circolare MEF del 23.05.2013 n. 2/DF

OGGETTO:

Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione. Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2013.

Pervengono numerosi quesiti in ordine al pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’incertezza è determinata dalla circostanza che, in corso di conversione del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, è stato presentato un emendamento all’art. 10, comma 4, lett. b), il quale prevede che la prima rata dell’IMU è versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Al riguardo, si deve premettere che l’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013, attualmente vigente, stabilisce che i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata dell’IMU entro il 17 giugno (poiché il 16 cade di domenica), tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta1.

Tuttavia, si deve sottolineare che l’art. 13, comma 13-bis, appena citato, è oggetto di un importante intervento normativo contenuto nel testo dell’art. 10, comma 4, lett. b), dell’A.C. 676, approvato il 15 maggio 2013 e trasmesso al Senato per il relativo esame (A.S. n. 662), concernente la conversione del D. L. n. 35 del 2013. Il testo riformulato della disposizione in commento prevede che “il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.”

Vale la pena di ricordare che l’art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che “i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”.

Si deve, inoltre, aggiungere che l’art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 54 stabilisce, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per:

  • l’abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
  • i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.

L’art. 2 del D. L. n. 54 del 2013 precisa che la riforma di cui all’art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU degli immobili di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013.

Alla luce della ricostruzione appena effettuata si passano ad analizzare i vari quesiti pervenuti.

1.    VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DEL 2012, PRIMA DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. N. 35 DEL 2013.

E’ stato chiesto se, per evitare disagi organizzativi, legati ai tempi di conversione del D. L. n. 35 del 2013, sia possibile dare attuazione anticipata all’emendamento in questione.

A questo proposito, si deve considerare la circostanza che la conversione del D. L. n. 35 del 2013 deve avvenire entro il 7 giugno 2013 e cioè a ridosso della scadenza del pagamento della prima rata dell’IMU, determinando evidenti difficoltà dal punto di vista organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (CAF) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti IMU.

Alla luce di quanto, innanzi, evidenziato, ferma restando, in ogni caso, la potestà di accertamento del tributo da parte dei comuni, si ritiene che nell’ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata dell’IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento in questione, ancor prima della conversione in legge del D. L. n. 35 del 2013, possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base alla quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Ovviamente, i contribuenti possono, prima della citata conversione, procedere, comunque, al pagamento della prossima rata di giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio 2013, come attualmente disposto dalla lett. b), comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013.

Tali premesse di carattere generale conducono alle seguenti precisazioni.

1.1.        MUTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DELL’IMU

Come già precisato, l’emendamento prevede che il pagamento della prima rata dell’IMU avvenga sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Si deve evidenziare che l’emendamento in questione ha come finalità quella di semplificare al contribuente la determinazione dell’imposta, poiché alla scadenza prevista per il versamento della prima rata potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune per l’anno in corso. Pertanto, con la proposta emendativa il contribuente non è costretto a consultare il sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze due volte nell’arco delle stesso anno, come attualmente previsto dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013.

L’applicazione concreta della disposizione in esame comporta, in via generale, che, ai fini della prima rata dell’IMU, la locuzione “anno precedente” vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la prima rata dell’IMU potrebbe non coincidere esattamente con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, poiché non sempre è riscontrabile un’identità di situazioni rispetto all’anno antecedente.

A tale riguardo, si può, ad esempio, prospettare il caso in cui, nel 2013, l’immobile viene destinato ad abitazione principale diversamente dall’anno precedente. In tale evenienza, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l’immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.

Analogamente, nel caso in cui il contribuente possiede un’area fabbricabile che, nel 2013, diventa terreno agricolo, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventa area edificabile, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.

Ulteriori ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia acquistato l’immobile nel corso dell’anno precedente, per cui il possesso non si è protratto per dodici mesi. Si supponga, ad esempio, che:

  • il contribuente abbia acquistato un immobile, non destinato ad abitazione principale, il 1° ottobre 2012. In tal caso, il soggetto passivo, entro il 17 giugno 2013, dovrà calcolare l’IMU dovuta per l’anno 2013 sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente, indipendentemente cioè dalla circostanza che nell’anno 2012 abbia avuto il possesso dell’immobile per soli tre mesi;
  • il contribuente, al momento del pagamento della prima rata non ha avuto il possesso dell’immobile per sei mensilità, avendolo venduto il 28 marzo 2013, possedendolo, dunque, nell’anno 2013 per soli tre mesi. Questa circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo imporre al soggetto passivo IMU di calcolare l’imposta sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente. Se così fosse, infatti, si addosserebbe a quest’ultimo l’onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l’anno in corso – in violazione del disposto dell’art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011, il quale stabilisce che l’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso – costringendolo, poi, a presentare istanza di rimborso per l’ammontare del tributo versato in eccedenza.

Alla luce di queste precisazioni si può, quindi, concludere che in tal caso l’interessato, entro il 17 giugno 2013, dovrà versare l’IMU dovuta per l’anno 2013, commisurandola ai tre dodicesimi dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente.

1.2.        IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D.

L’art. 13, comma 4, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5, è elevato a 65.

A decorrere dalla stessa data, l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina degli immobili classificati nel gruppo catastale D2, poiché:

• la lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

• la lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Pertanto, essendo mutata, in via generale, la disciplina sostanziale della fattispecie in questione, si ritiene che il calcolo per il versamento della prima rata deve essere effettuato tenendo conto, innanzitutto, del moltiplicatore elevato a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5.

Si deve, inoltre, precisare che, in coerenza con le citate esigenze di semplificazione, e, in considerazione della formulazione dell’emendamento in via di approvazione, i contribuenti applicano in ogni caso l’aliquota vigente nei dodici mesi dell’anno precedente per la fattispecie in questione, anche nel caso in cui detta aliquota risulti inferiore a quella standard stabilita dal citato art. 1, comma 380, lett. f), della legge n. 228 del 2012.

Ovviamente, in sede di versamento della seconda rata dell’IMU, i contribuenti dovranno applicare l’aliquota dello 0,76% o quella eventualmente elevata dai comuni per l’anno 2013, in virtù della lett. g) del citato comma 380.

Si fa, altresì, presente che, con risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento dell’IMU relativa a tale tipologia di fabbricati.

2.    IMMOBILI ASSIMILATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

E’ stato chiesto, inoltre, di chiarire se il provvedimento recante la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze riguardi anche i casi in cui i comuni abbiano “assimilato all’abitazione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero”.

Al riguardo, si fa presente che l’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011, attribuisce ai comuni la facoltà di considerare, con regolamento, “direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.

Pertanto, considerata la finalità del legislatore di assicurare, comunque, un regime di favore per l’abitazione principale e relative pertinenze, si deve concludere che, sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta per l’anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’assimilazione in questione determina l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze, compresa, quindi, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU.

3.    IMMOBILE ASSEGNATO ALL’EX CONIUGE

E’ stato chiesto se ricadono nella sospensione della prima rata dell’IMU due unità immobiliari destinate ad abitazione principale, la prima dall’ex coniuge assegnatario e la seconda dall’altro coniuge non assegnatario.

Si ricorda, a questo proposito, che il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”

Tale assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012, per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU.

Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

Contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale

VENERDI’ 31 MAGGIO scade il termine di presentazione al C.A.F. o ad un professionista abilitato del modello 730/2013 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille (Mod. 730-1).

La presentazione deve avvenire con consegna diretta al C.A.F. o ad un professionista abilitato del Mod. 730/2013, sottoscritto sotto la propria responsabilità, il quale rilascia apposita ricevuta (Mod. 730-2) di avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente. (Rif.: D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 13 – D.P.R. 22/07/1998, N. 322 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2013 – Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate 12 febbraio 2013 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 marzo 2013).

MUD 2013: Obblighi di comunicazioni annuali di cui alla legge 70/94 per il 2013

Scade martedì 30 aprile il termine entro il quale presentare il Mud (modello unico di dichiarazione ambientale) per dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2012 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato.

Sul supplemento ordinario n. 213 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013”.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2013, con riferimento all’anno 2012, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:

1. Comunicazione Rifiuti speciali

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

  • CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

  • soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

  • produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Documenti

Fonte:

www.ecocerved.it

BILANCIO 2013

Convocazione e approvazione Progetto di Bilancio 2013

Verbale di approvazione

Scadenza adempimento pubblicitario

30 aprile 2013

30 maggio 2013

29 giugno 2013

29 luglio 2013

Il termine ultimo per approvare il bilancio relativo all’esercizio 2012 per le società di capitali è il 30 aprile 2013. Entro tale data dovrà essere convocata l’assemblea ordinaria, a meno di non ricadere in casi particolare in cui il bilancio può essere esaminato ed approvato entro il maggior termine di 180 giorni (entro il 29 giugno) o nel caso in cui lo statuto della società indichi un termine diverso.

In particolare il progetto di bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economicoe dalla nota integrativa, dovrà essere comunicato al collegio sindacale entro 30 giorni dalla data di incontro e deve rimanere depositato in copia presso la sede della società. A seguire, il progetto di bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci, secondo apposito incontro, secondo quanto previsto dall’art. 2364, comma 2 del c.c. .

Il bilancio deve essere accompagnato dall’eventuale relazionesulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbaledi approvazione del bilancio. Tutto ciò se non si vuole incorrere nella sanzione di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci, che prevede una sanzione amministrativada € 1.032 a € 6.197.

Chiaramente in funzione dell’approvazione del bilancio anche il pagamento delle impostedi saldo 2012 e acconto 2013 dovrà essere programmato entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o di approvazione del bilancio.

Pubblicità

Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni dalla data di approvazione (30 maggio), presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.

Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio d’esercizio se non depositato, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

Il bilancio d’esercizio, se non approvato dall’assemblea dei soci o dai soci, non deve essere depositato al registro delle imprese, ma deve rimanere depositato, come documento interno, solo presso la sede legale della società.

Documentazione da presentare:

  • Modello B;
  • Bilancio composto da Stato patrimoniale e Conto economico, compilati nel nuovo formato XBRL;
  • Nota integrativa nel formato PDF/A;
  • Verbale di approvazione dell’assemblea nel formato PDF/A;
  • Relazione sulla gestione (non dovuta se il bilancio è in forma abbreviata) nel formato PDF/A; Relazione del collegio sindacale (se esistente) nel formato PDF/A;
  • Copia documento identità (in corso di validità) del rappresentante legale.

Sanzioni in caso di tardivo deposito del bilancio.

Gli amministratori che omettono di presentare il bilancio alla Camera di Commercio concorrono tutti in una violazione amministrativa, ciascuno è soggetto quindi alla sanzione prevista. In caso di deposito effettuato entro 30 gg. dalla scadenza, l’importo del pagamento liberatorio sarà pari a Euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, mentre, in caso di deposito effettuato oltre 30 gg. successivi alla scadenza, l’importo del versamento sarà pari a Euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito.

 

PROSSIME SCADENZE FISCALI

  • Soggetti IVA: fatturazione differita

I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, devono provvedere alla emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo 2013. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

  • Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese di marzo 2013

I soggetti esercenti il commercio al minuto e quelli che operano nella grande distribuzione che già possono adottare la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

  • Associazioni sportive dilettantistiche e pro-loco

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per l’applicazione delle agevolazioni previste dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere all’annotazione, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali posta in essere nel corso del mese precedente.

PROSSIME SCADENZE FISCALI

  • Comunicazione telematica mensile delle operazioni effettuate con operatori economici con domicilio nei paesi cosiddetti BLACK LIST

I soggetti passivi Iva che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o nei territori individuati dalla lista di cui al D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001 devono procedere ad effettuare la prevista comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle operazioni di importo superiore a € 500, mediante invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

  • Enti non commerciali: acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12

Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di febbraio, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

  • Locazioni: imposta di registro

Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2013 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/03/2013.

  • Intermediari finanziari: comunicazione mensile

Comunicazione all’Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di febbraio 2013 ed, in particolare, si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche, alle cessazioni relative al mese precedente.

  • Enti associativi: comunicazione variazione dati modello EAS

Termine ultimo, per gli Enti associativi, per trasmettere all’Agenzia delle Entrate eventuali variazioni di dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella precedente dichiarazione, esclusivamente per via telematica tramite il modello EAS disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

  • Enti non commerciali: liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari

Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre con Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione. Codice tributo: 6099

  • Operatori finanziari: comunicazione telematica dei dati relativi a trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori

Termine ultimo per gli operatori finanziari che effettuano versamenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori per inviare la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati riferiti all’anno 2012. Tale comunicazione deve essere effettuata con modalità’ telematiche

Pubblicati i nuovi minimali 2013 per il calcolo dei premi assicurativi INAIL

InailCon la Circolare n. 14/2013, l’INAIL ha reso noti i minimali di retribuzione imponibile giornaliera utili per il calcolo dei premi assicurativi per il 2013.

LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili , per l’ anno 2013:

Anno 2013

Euro

Limite minimo

giornaliero

per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti

47,07

mensile (x 26)

1.223,82

MINIMALE GIORNALIERO E RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’ anno 2013, a € 26,15

Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – ANNO 2013

Nella seguente tabella, si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere  adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali.

Anno 2013

Euro

Limite minimo di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali

retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera

47,07

retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera

26,15

CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE STABILITA CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALE, DA VARIARE A NORMA DELL’ART. 116 T.U. N. 1124/1965

  • Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

Dal 1°gennaio 2012, l’imponibile giornaliero (€. 15.514,80 : 300) e mensile (x 25 ovvero €. 15.514,80 : 12) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1°gennaio 2012

Euro

Retribuzione convenzionale

giornaliera

51,72*

mensile

1.292,90

*per arrotondamento del valore di € 51,716

Le categorie in argomento sono:
· detenuti ed internati
· allievi dei corsi di istruzione professionale
· lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità

· lavoratori in tirocini formativi e di orientamento
· lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale

  • Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art.116 del T.U. n. 1124/1965

· Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile.

Dal 1°gennaio 2012, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1°gennaio 2012

Euro

Retribuzione convenzionale

giornaliera

51,94*

mensile

1.298,54

*per arrotondamento del valore di € 51,9417

  • Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali – non cooperative – di cui alla legge n. 84/1994

Per questi soggetti è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.

Dal 1° gennaio 2012, l’imponibile mensile (€.96,41 x 12) corrisponde al seguente importo:

dal 1°gennaio 2012

Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 giorni mensili

1.156,92

LAVORATORI PARASUBORDINATI

La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

L’importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Dal 1° gennaio 2012, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (€ 15.514,80 : 12; € 28.813,20 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

Dal 1° gennaio 2012

Euro

Minimo e massimo mensile

1.292,90 – 2.401,10

  • Prestazioni occasionali

Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore all’importo di € 5.000, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:

•  rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative

•  rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.

Dal 1° gennaio 2012, i limiti minimo e massimo dell’imponibile giornaliero (€ 15.514,80 : 300; € 28.813,20 : 300) e mensile (€ 15.514,80 : 12; € 28.813,20 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

Dal 1° gennaio 2012

Euro

Minimo e massimo giornaliero

51,72* – 96,04**

Minimo e massimo mensile

1.292,90 – 2.401,10

* per arrotondamento del valore di € 51,716

**per arrotondamento del valore di € 96,044

SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita.

Dal 1° gennaio 2012 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:

Dal gennaio 2012

Euro

Minimo e massimo annuale

15.514,80 – 28.813,20

PREMI SPECIALI UNITARI

I “premi speciali unitari” sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.

Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° TU) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all’ anno 2013.

  • Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano

Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della “Tariffa artigiani autonomi 2000”

Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo.

Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’ anno 2013:

Anno 2013 Euro
Retribuzione minima giornaliera 47,07
Annuale 47,07 x 300 = 14.121,00

Classi di rischio

Premi minimi annuali a persona

Euro

1

80,00

2

166,90

3

328,00

4

513,00

5

719,40

6

924,10

7

1.135,40

8

1.248,40

9

1.714,90