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Legge di stabilità 2014: Recupero edilizio, risparmio energetico, bonus arredi

TAXLa legge n. 147 del 27.12.2013 ha introdotto, con il comma 139 dell’articolo 1, alcune modifiche alle agevolazioni applicabili in materia edilizia. Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede la proroga, per un tempo limitato, (nella maggior parte dei casi fino al 31.12.2014) delle agevolazioni sul recupero edilizio e sul risparmio energetico nelle misura maggiorate (con alcune precedenti interventi legislativi, infatti, l’aliquota di detrazione del recupero edilizio è passata dal 36% al 50%, mentre per il risparmio energetico l’aliquota di detrazione è stata aumentata dal 50% al 65%).

Vengono previste, inoltre, modifiche ad alcune delle novità che hanno caratterizzato, in questi anni, la disciplina del recupero edilizio, quale la previsione di una detrazione maggiorata per gli interventi antisismici, la detrazione dei mobili e degli elettrodomestici e gli interventi di risparmio energetico riguardanti le parti comuni degli edifici.

Il DL n. 63/2013, convertito con legge n. 90/2013 ha modificato alcune disposizioni concernenti le agevolazioni fiscali in materia di immobili. Nel dettaglio, le modifiche riguardano le agevolazioni sul recupero edilizio (per cui comunemente è riconosciuta una detrazione del 36%, salvo quanto si dirà in seguito) e sul risparmio energetico (per cui ordinariamente è riconosciuta una detrazione del 50%).

Come noto per effetto del DL Salva Italia, gli incentivi sul risparmio energetico sarebbero stati assorbiti dall’articolo 16 bis TUIR con conseguente applicazione della minore detrazione del 36%: per effetto di successivi interventi – per ultimo il DL n. 63/2013 – le agevolazioni sono state rifinanziate e ritoccate in senso più favorevole per i contribuenti.

Attualmente, in via estremamente riassuntiva:

  • si può beneficiare dell’agevolazione per il recupero edilizio (36%) con un’aliquota maggiorata del 50% su un massimale raddoppiato (da 48.000 a 96.000 euro) e del 65% per gli interventi antisismici;
  • si può beneficiare dell’agevolazione per il risparmio energetico (50%) con un’aliquota maggiorata del 65% con massimali di spesa invariati;
  • si può detrarre il 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con un massimale di 10.000 euro.

Con la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013) vengono introdotte ulteriori modiche alla disciplina della agevolazioni in commento.

Recupero edilizio

Per effetto di numerose modifiche alla disciplina delle agevolazioni sul recupero edilizio e sul risparmio energetico i contribuenti potranno beneficiare per un periodo limitato di una detrazione del 50% su un massimale di 96.000 euro.

La maggiorazione della detrazione si applica a tutti gli interventi previsti nell’ambito di applicazione della detrazione del 36%, compresa anche l’ipotesi di recupero edilizio/restauro conservativo di immobili operato da cooperative edilizie con assegnazione degli immobili entro sei mesi dal termine dei lavori. Tale ipotesi differisce da quelle ordinarie in quanto l’importo della spesa detraibile è fissato al 25% del prezzo di vendita/cessione dell’immobile (non si provvede, quindi, al calcolo delle spese ma semplicemente si fissa la quota detraibile forfettariamente in base all’importo della cessione).

Viene introdotta, inoltre, un’ulteriore ipotesi di detrazione maggiorata, nel caso in cui un contribuente sostenga spese per interventi antisismici per edifici ricadenti in zone ad alta pericolosità sismica, utilizzati per attività produttive o come abitazione principale. In tal caso viene concessa una detrazione del 65% delle spese su un massimale di 96.000 euro.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2014, i contribuenti possono beneficiare della seguente agevolazione:  

AGEVOLAZIONE
Ipotesi Importo detraibile Massimale di spesa Termine
Recupero edilizio, interventi conservativi 50% 96.000 euro Spese sostenute dal 26.06.2013 al 31.12.2014
40% 96.000 euro Dal 01.01.2015 al 31.12.2015
Interventi antisismiche in zone ad alto rischio 65% 96.000 euro Per le spese sostenute fino al 31.12.2014
50% 96.000 euro Dal 01.01.2015 al 31.12.2015
Bonus arredi

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per il recupero edilizio è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, prorogata dalla Legge di stabilità 2014 dal 31.12.2013 al 31.12.2014, può essere fruita su un massimale di spesa di 10.000 euro in dieci rate.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione l’effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali, rispettivamente per l’acquisto di mobili adibiti all’abitazione e per l’acquisto di immobili adibiti alle parti comuni. Viene escluso esplicitamente che gli interventi sulle parti comuni permettano di agevolare l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’abitazione.

Complessivamente le ipotesi in cui è ammessa l’agevolazione su mobili e arredi sono le seguenti:

  • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

I beni agevolabili sono mobili ed elettrodomestici (nuovi) per cui è prevista l’etichetta energetica.

Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Per quanto riguarda l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Possono essere utilizzati per il pagamento dei mobili e degli elettrodomestici agevolati sia i bonifici (con indicazione del codice fiscale e della partita iva del beneficiario e l’indicazione del pagamento di ristrutturazioni fiscalmente agevolabili) sia le carte di credito/debito.

AGEVOLAZIONE
Ipotesi Importo detraibile Massimale di spesa Termini
Acquisto di mobili/grandi elettrodomestici in occasione di interventi di recupero edilizio 50% 10.000 euro Spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2014
Risparmio energetico

Per il 2014 per gli interventi di risparmio energetico, viene prevista l’applicazione di una aliquota del 65%. Al riguardo, si ritiene che l’utilizzo dell’espressione “spese sostenute”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell’imputazione delle stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Per l’anno 2015, invece, l’aliquota di detrazione sarà pari al 50%.

Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 30.06.2015 (anziché 30.06.2014) e del 50% per le spese sostenute dall’01.07.2015 al 30.06.2016.

AGEVOLAZIONE
Ipotesi Importo detraibile Massimale di detrazione Rate
Interventi di risparmio energetico di qualsiasi tipo per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2014 65% A seconda del tipo di intervento 10
Interventi di risparmio energetico di qualsiasi tipo per le spese sostenute dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015 50% A seconda del tipo di intervento 10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per le spese sostenute dal 06.06.2013  fino al 30.06.2015 65% A seconda del tipo di intervento 10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per le spese sostenute dal 01.07.2015 fino al 30.06.2016 50% A seconda del tipo di intervento 10

Consulta la Guida agevolazioni fiscali risparmio energetico (agg.dic.2013)

Guarda il video http://www.youtube.com/watch?v=p3aA58EHfrg

Retribuzioni convenzionali lavoratori operanti estero per l’anno 2014

soldi (1)Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014, il Decreto 23 dicembre 2013.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2014, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle seguenti tabelle:

Le Tabelle

Il Decreto

Fonte: DPL Modena

CORTE DI CASSAZIONE | Ordinanza 09/12/2013, n. 27456

giurisprudenzaContabilità in nero – Accertamento induttivo – Sussiste

Il rinvenimento nel corso di una verifica fiscale di appunti personali e documenti extracontabili riferibili all’impresa, legittima di per sé il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.

Questi i principi contenuti nell’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2013, n. 27456

Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Approvato il modello per l’anno 2014

RicicloE’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (Supplemento Ordinario n. 89), il D.P.C.M. 12 dicembre 2013, recante l’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2014, che va a sostituire quello approvato con il D.M. 20 dicembre 2012.
Il modello dovra` essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2014, con riferimento all’anno 2013 e sino alla piena entrata in operativita` del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilita` dei rifiuti), la quale, secondo quanto stabilito dal D.M. 20 marzo 2013, scatta con un calendario diversificato per tipologia di soggetti:

  • dal 1° ottobre 2013: per i soli gestori, intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi e per i nuovi produttori;
  • dal 3 marzo 2014: per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani nella regione Campania.

Il nuovo modello e` stato adottato per consentire di acquisire i dati relativi ai rifiuti di tutte le categorie di operatori indicate nell’art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 205/2010: veicoli fuori uso; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); Rifiuti urbani e assimilati; Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
A queste categorie e` ricompreso anche il CONAI, il quale, ai sensi dell’art. 220, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, dovra` comunicare, con le modalita` previste dalla L. n. 70/1994, i dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche`, per ciascun materiale, la quantita` degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Fonte: www.tuttocamere.it

Enasarco: aliquote e massimali 2014

enasarco

A partire dal 1° gennaio 2014, l’aliquota contributiva è passata dal 13,75% al 14,20% (di cui la metà a carico della ditta mandante).

I massimali provvigionali su cui calcolare i versamenti contributivi sono così variati:

Agenti Plurimandatari

  • il massimale annuo per ciascuna Azienda è di 23.000,00 Euro.

Agenti Monomandatari

  • il massimale provvigionale annuo è di 35.000,00 Euro.

I minimali sono rimasti invariati:

  • Plurimandatari è di 412,00 Euro per ciascuna azienda;
  • Monomandatari è di 824,00 Euro per ciascuna azienda.

Nuovi sistemi di pagamento tracciabili per pagare gli affitti

TAXLa Legge di Stabilità 2014 ha introdotto l’obbligo, dal primo gennaio 2014, di effettuare i pagamenti degli affitti riguardanti unità immobiliari solo mediante bonifico o con altri mezzi consentiti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (assegni bancari non trasferibili se di importo superiore ad un certa soglia, assegni circolari, pagamenti medianti sportelli bancari, carte prepagate, postepay, etc. purché siano nominative. La normativa a cui si aggancia questa novità è quella sulla tracciabilità dei movimenti finanziari al di sopra dei mille euro.

Le funzioni di monitoraggio sui contratti di locazione abitativa in essere saranno assegnate ai Comuni che potranno anche consultare i registri di anagrafe condominiale.

L’inosservanza dell’obbligo di pagamento tracciabile comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito oltre la perdita delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali.

OIC – Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i regolamenti che modificano lo IAS 36 e lo IAS 39

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L.346  del 20 dicembre 2013 il Regolamento UE N.1374-2013 e il Regolamento UE N.1375-2013  della Commissione Europea.

Il Regolamento UE N.1374-2013 adotta Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie (Modifica allo IAS 36). Le modifiche mirano a chiarire che le informazioni da fornire circa il valore recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul fair value al netto dei costi di dismissione, riguardano soltanto le attività il cui valore ha subito una riduzione.

Il Regolamento UE N.1375-2013 adotta Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura (Modifica allo IAS 39). Le modifiche mirano a disciplinare le situazioni in cui un derivato designato come strumento di copertura è oggetto di novazione da una controparte a una controparte centrale in conseguenza di normative o regolamenti. La contabilizzazione di copertura può così continuare a prescindere dalla novazione, cosa che senza la modifica non sarebbe consentita.
Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014.

Tassi di interesse – Legge Antiusura

legislazioneIl Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 19 dicembre 2013, ha emanato i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2014. I tassi soglia sono stati calcolati applicando il meccanismo introdotto dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, in vigore dal 14 maggio scorso. Con riferimento ai compensi complessivamente pagati ai mediatori, comprensivi degli oneri direttamente a carico dei clienti (già inclusi nel calcolo del TEG) e di quelli sostenuti dagli intermediari, vengono riportati i dati medi di sistema per il terzo trimestre 2013.

Consulta il Comunicato Stampa 30/12/13 della Banca d’Italia

 

Cassetto fiscale

TAXIl Cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali:

  • dati anagrafici
  • dati delle dichiarazioni fiscali
  • dati di condono e concordati
  • dati dei rimborsi
  • dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
  • dati patrimoniali (atti del registro).
  • comunicazioni anomalie studi di settore
  • le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.

È possibile, inoltre, delegare fino a due intermediari alla consultazione del proprio cassetto fiscale attraverso una di queste modalità:

  • utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile per gli utenti registrati ai servizi telematici;
  • consegnando all’intermediario la delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità. In tal caso, verrà inviato, presso il proprio domicilio fiscale, un codice di attivazione della delega – pdf da consegnare all’intermediario. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta, e non avendo ricevuto il codice di attivazione, il contribuente potrà recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia e richiedere l’attivazione della delega presentando un’istanza contenente la dichiarazione di mancato recapito del codice di attivazione;
  • presentando la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Eventuali revoche di deleghe – pdf conferite possono essere effettuate con le stesse modalità.

Il contribuente che non intende recarsi personalmente in ufficio, può farsi rappresentare da un incaricato secondo quanto previsto dall’articolo 63, Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati relativi ai propri clienti sottoscrivendo uno specifico Regolamento – pdf che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione e la comunicazione dei dati relativi alle deleghe dei propri clienti vanno effettuate attraverso le apposite funzionalità rese disponibili dal servizio Entratel.

Comunicato relativo alla delega via web (con procedure online)
Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Misuratori fiscali senza dichiarazione cartacea

AEL’Agenzia delle Entrate mette in campo, con provvedimento direttoriale del 17 dicembre 2013, l’eliminazione dell’obbligo di inviare, con raccomandata a/r alla direzione provinciale delle Entrate competente, la comunicazione di attivazione, variazione e disinstallazione dei misuratori fiscali.
In sostanza, una dichiarazione contenente una serie di dati identificativi, come la ragione sociale, la sede, la partita Iva, gli estremi che identificano il registratore di cassa, i dati del centro di assistenza e del tecnico che effettua la verificazione periodica.
Considerato che tutte queste informazioni sono presenti nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente da chi procede alla verificazione periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione della macchina, la semplificazione va da sé.
Con l’intervento odierno, lo stesso adempimento è soppresso e, inoltre, diversamente dal passato, la prima verificazione periodica può essere effettuata al momento della messa in servizio del misuratore, direttamente dal laboratorio o dal fabbricante abilitati (prima toccava solo al fabbricante, contestualmente al controllo di conformità, quindi poteva avvenire anche prima dell’attivazione del misuratore).
Con l’eliminazione dell’obbligo si realizza “l’uniformità del processo: messa in servizio del misuratore fiscale, prima verificazione periodica e comunicazione telematica dei dati”.
Fonte: Agenzia Entrate

Bozze dei modelli di dichiarazione 2014

DICH

Unico Sc 2014

Unico Enc 2014

Unico Società di persone 2014

Irap 2014

Unico Persone fisiche 2014

Fascicolo 1

Fascicolo 2

Fascicolo 3

730 2014

Iva 2014

Iva base 2014

Cud 2014

770 Semplificato 2014

Fonte: Agenzia Entrate