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Agenzia delle Entrate: Circolari e Risoluzioni giugno 2014

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Circolare n. 16/E del 11/06/14

NUOVE ALIQUOTE DI TASSAZIONE PER REDDITI DI NATURA FINANZIARIA | Circolare n.19/E del 27 giugno 2014

SOLDILa circolare 27.6.2014, n. 19 fornisce chiarimenti in merito alla modifica, a decorrere dall’ 1/7/2014, dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria in base a quanto disposto dalla L.89/2014.
L’aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% con riferimento ad interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali maturati dall’ 1/7/2014. L’aumento di aliquota si applica anche ai redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili, cambiali finanziarie, interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni maturati sempre dall’1/7/2014.

Rimane fissata al 12,5% l’aliquota di tassazione applicabile ai titoli pubblici italiani (ad esempio, titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e ai titoli equiparati emessi da organismi internazionali, e alle obbligazioni emesse da Stati cd. white list e loro enti territoriali. Per questi ultimi l’aliquota passa dal 20% al 12,5%, relativamente ad interessi e altri proventi maturati dall’ 1/7/2014 e plusvalenze risultanti dalla loro cessione o dal loro rimborso realizzate sempre dall’ 1/7/2014.

DOWNLOAD PDF2 Circolare Agenzia Entrate 27.6.2014, n. 19

Dichiarazione IMU – Imposta Municipale Propria

IMU

Entro il 30 giugno scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute dal 1° gennaio 2013 che sono rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

L’obbligo dichiarativo IMU sorge nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI e IMU già presentate e, in generale, quando gli immobili godono di riduzioni dell’imposta oppure quando il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

In particolare la dichiarazione IMU deve essere presentata per le seguenti casistiche:

  • Immobili che godono di una riduzione dell’imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;
  • Immobili di interesse storico o artistico;
  • Immobili merce che godono dell’esenzione a partire dalla seconda rata 2013;
  • Immobile che è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • Atto che ha riguardato un’area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell’area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
  • Terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile o viceversa;
  • Area che è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  • Immobile che ha perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’IMU;
  • Immobile che ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
  • Immobile che è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria, nell’ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.
  • Variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;
  • Pertinenze dell’abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l’unità  pertinenziale che per legge deve essere per una categoria;
  • Fabbricati in cui è svolta attività d’impresa (anche lavoro autonomo) iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel gruppo D esclusi i fabbricati strumentali all’attività agricola;
  • Diritto di abitazione spettante al coniuge assegnatario in caso di separazione legale;
  • Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che sono stati equiparati all’abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013;
  • Diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (art.540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali.

Si ricorda che gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU.

Si precisa che NON va presentata la dichiarazione, ma la comunicazione predisposta dal Comune per usufruire dell’aliquota agevolata in caso di:

  • alloggi e pertinenze in affitto secondo i patti concordati – L.431/98 (art.2, comma 3);
  • alloggi e pertinenze in affitto a canone libero;
  • alloggi e pertinenze in affitto a studenti fuori sede per almeno 12 mesi secondo i patti concordati – L.431/98 (art.5, comma 2);
  • alloggi e pertinenze occupati da parente in linea retta fino al 1° grado ivi residente e non titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi nel Comune;
  • alloggi e pertinenze occupati da parente fino al 3° grado o affine fino al 2° grado (i coniugi, legati da rapporto di coniugio, non sono né parenti né affini);
  • fabbricati di categoria A/10, C/1, C/3, C/4 e del gruppo D utilizzati direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento per attività d’impresa (anche lavoro autonomo), esclusi i fabbricati strumentali all’attività agricola.
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
  • quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La presentazione può avvenire nei seguenti modi:

  • con spedizione del modello di dichiarazione a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
  • con consegna diretta all’ ufficio tributi del Comune, che restituisce la copia con la ricevuta;
  • con invio a mezzo casella di posta elettronica certificata.

Il modello dichiarativo da utilizzare è approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.

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DURC interno negativo | Modifiche e integrazioni al messaggio 2889/2014 riguardanti le modalità di invio del preavviso e la gestione delle istanze di dilazione.

Con il messaggio n. 2889 del 27.2.2014 è stato delineato il nuovo sistema di gestione del DURC interno, cui sono subordinati i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; con il successivo messaggio n. 4069 del 14.4.2014 è stato previsto che, a decorrere dal mese di maggio 2014 sarebbero stati inviati i primi “preavvisi di DURC interno negativo”, contenenti l’invito a regolarizzare la posizione contributiva.

L’articolo 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 stabilisce che – ai fini del rilascio del DURC – l’invito a regolarizzare la propria posizione sia inoltrato al contribuente mediante posta elettronica certificata (PEC), direttamente o per il tramite dell’intermediario, abilitato ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

In conformità a tale disposizione di legge – a parziale modifica di quanto indicato nel messaggio 2889/2014 – si precisa che il preavviso di Durc interno negativo viene inviato tramite PEC all’intermediario; nell’ipotesi in cui non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC dell’azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda con Raccomandata.

Con l’occasione si ricorda che il processo di invio della PEC si considera positivamente concluso soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che attesta l’effettiva consegna al destinatario. Tale processo può concludersi con esito negativo anche nel caso in cui, pur essendo stata recapitata la comunicazione, non sia andata a buon fine la sola restituzione della ricevuta di consegna. In tal caso si provvederà a emettere una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente. I 15 giorni utili alla regolarizzazione decorreranno dalla data di notifica della nuova comunicazione, regolarmente recapitata come attestato dalla notifica di consegna.

  • Dilazioni di crediti in fase amministrativa o presso gli Agenti della riscossione.

La presentazione della domanda di dilazione nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo impedisce – senza necessità che le Sedi effettuino forzature – la trasformazione del semaforo da giallo in rosso; ciò significa che il semaforo giallo rimane sospeso fino al termine entro cui deve essere definita l’istanza di dilazione ovvero – in caso di accoglimento dell’istanza – fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata .

Scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente; in questa fase di avvio del sistema – conformemente a quanto illustrato con il messaggio 2889/2014 – tale DURC interno varrà anche per i mesi pregressi.

In casi particolari, in cui la rateazione del debito contributivo sia avviata tardivamente per cause non imputabili al datore di lavoro, sarà possibile annullare il DURC negativo (forzando il semaforo contrassegnato con il lucchetto chiuso); al riguardo verranno fornite indicazioni più dettagliate.

Fonte: www.inps.it

 

CIRCOLARE N.11/E del 21/05/2014 | Questioni interpretative in materia di IRPEF

618X355-2Pubblicata la circolare che fornisce chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili, tra i quali le spese sanitarie, gli interessi passivi, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, il bonus mobili, le altre detrazioni, nonché su altri quesiti riguardanti il rapporto tra IMU IRPEF, i redditi di lavoro dipendente e fondiari.
Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.

imagesCA64W1R9Scarica la Circolare n.11/E del 21/05/2014

INPS: I preavvisi di riscossione online

InpsSono state realizzate delle funzioni web che consentiranno alle amministrazioni, a decorrere dalle rate di competenza maggio 2014, di poter interrogare e stampare le chiavi di pagamento relative ad alcune tipologie di dovuti in forma rateale, in relazione ai quali l’ente stesso risulta debitore.

Preliminarmente, si precisa che si tratta di dovuti per i quali non è prevista una denuncia UNIEMENS da parte dell’ente, ma che scaturiscono dalle seguenti applicazioni informatiche istituzionali:

  • Benefici in sede di pensione
  • Benefici in sede di TFS

Dette applicazioni scrivono, di fatto, dei preavvisi di riscossione e, attraverso una procedura informatizzata, generano una chiave di pagamento che l’amministrazione potrà visualizzare attraverso apposite funzioni on line, oltre ad essere comunicata via PEC al soggetto versante.

 1. SERVIZI ONLINE

L’ente, per poter utilizzare la funzione web Preavvisi di Riscossione, dalla quale interrogare le chiavi di pagamento relative ai piani di ammortamento generati per i Benefici pensionistici e TFS, dovrà preventivamente ottenere l’abilitazione con le consuete modalità previste per le funzioni web.

Successivamente, dovrà seguire il percorso, attivo sul sito istituzionale dell’Istituto, partendo dalla sezione Gestione Dipendenti Pubblici  > Servizi in linea -> Amministrazioni ed enti  e scegliere la sezione dedicata ai Piani di ammortamento,  che conterrà la pagina di accesso al servizio.

Detta sezione è stata integrata con le seguenti funzionalità:

  • Consultazione delle chiavi di pagamento;
  • Ristampa del modello F24

2. INVIO COMUNICAZIONE TRAMITE PEC

Gli enti versanti, se hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata, riceveranno anche una PEC dalla sede competente, contenente le informazioni relative ai preavvisi di riscossione generati.

Premesso che il debito si considera consolidato a partire dal giorno 10 di ogni mese per le scadenze dello stesso mese, al messaggio di PEC verrà allegata una comunicazione esplicativa contenente anche – nell’ipotesi di rate scadute e non pagate – l’eventuale importo per somme aggiuntive con l’indicazione del calcolo fatto ad una data presunta di pagamento (giorno 16 del mese successivo alla competenza corrente); l’Ente potrà poi, collegandosi al portale, effettuare un nuovo calcolo impostando una diversa data di pagamento, ristampando poi il modello F24.

Si precisa al riguardo che, nel caso in cui l’ente versi con il modello F24 ordinario, potrà essere utilizzato direttamente il modello contenente la chiave di pagamento, riportata nel campo “Codice Posizione”.

Nel caso di versamento con F24 EP, l’ente dovrà indicare sullo stesso – utilizzando il campo “Estremi identificativi” – la chiave di pagamento presente nel prospetto ricevuto via pec oppure quella scaricata/stampata tramite le funzioni web.

3.  PREAVVISO DI RISCOSSIONE – PIANI DI AMMORTAMENTO – ECA

Il pagamento effettuato dall’ente attraverso il modello F24 precompilato comporterà, all’arrivo del flusso dei versamenti da Agenzia delle Entrate, l’associazione automatica dello stesso al preavviso di riscossione e la registrazione del pagamento sulle rate dei piani di ammortamento correlati, nonché la quadratura tra dovuto e versato sull’Estratto Conto Amministrazione, che calcolerà, altresì, eventuali somme aggiuntive dovute in base alla data di effettivo versamento rispetto alla data di scadenza del dovuto.

Ulteriori e più dettagliate informazioni in merito alla procedura informatica potranno essere reperite sul Manuale utente che verrà pubblicato sul sito istituzionale nell’area “Visualizzazione dei piani di ammortamento relativi agli Enti” seguendo il seguente percorso:

Sito INPS > Gestione dipendenti pubblici > Servizi in linea > Amministrazioni ed Enti > Visualizzazione dei piani di ammortamento relativi agli Enti.

Fonte http://www.inps.it/portale [ Messaggio n. 4739 del 19 maggio 2014 ]

 

INFORTUNIO SUL LAVORO

blog_inail2L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

La causa violenta.

È un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienzarapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.

L’occasione di lavoro.

Si tratta di un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:

  • elementi dell’apparato produttivo;
  • situazioni e fattori propri del lavoratore;
  • situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

L’infortunio in itinere.

L’Inail tutela i lavoratori anche nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

Le attività rischiose.

Il lavoratore viene assicurato per una o più attività considerate pericolose dall’art. 1 T.U., ma in pratica si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato.

Infatti, egli è esposto, oltre che al rischio tipico delle sue mansioni, anche a quello delle prestazioni connesse o strumentali alla sua attività, che possono essere varie e non sempre prevedibili. Egli, inoltre, opera in un determinato ambiente che, di per sé solo, può presentare pericoli; svolge la prestazione a fianco di colleghi che svolgono anch’essi attività rischiose; entra in contatto con apparecchiature e macchine varie anche se non le utilizza direttamente.

I lavoratori tutelati.

Nella tutela Inail rientrano, a titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti, i parasubordinati, ed alcune tipologie di lavoratori autonomi, quali ad esempio gli artigiani e coltivatori diretti.

Il diritto alle prestazioni e i tempi di prescrizione.

In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, il lavoratore ha diritto alle prestazioni anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato o se non è in regola con il pagamento dei contributi Inail. Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica, tuttavia, per i lavoratori autonomi, per i quali il diritto e, quindi, il pagamento delle prestazioni scatta nel momento in cui viene regolarizzata la situazione contributiva. Il lavoratore autonomo può, invece, accedere alle prestazioni sanitarie e riabilitative anche se non ha provveduto al versamento del premio.

Si perde il diritto alle prestazioni Inail dopo tre anni e 150 giorni:

  • dal giorno in cui si è verificato l’infortunio;
  • dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile, ai fini del conseguimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico o della rendita diretta.

Il lavoratore deve dare notizia dell’infortunio al datore di lavoro.

In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino;
  • rivolgersi al proprio medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.

Il certificato medico.

Il medico rilascia un primo certificato in più copie, nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Una copia deve essere consegnata subito al proprio datore di lavoro (direttamente o tramite altre persone, familiari, amici), una copia deve essere conservata in originale dal lavoratore. In caso di ricovero, sarà l’ospedale a inviare direttamente la copia dei certificati all’Inail e al datore di lavoro.

Cosa fare se il datore di lavoro non denuncia l’infortunio.

Dopo essere stato informato dell’incidente, il datore ha due giorni di tempo per presentare all’Inail la denuncia di infortunio. L’obbligo di denuncia non c’è se, in base al certificato medico e alla relativa prognosi, l’infortunato viene dichiarato guaribile in tre giorni oltre a quello dell’evento. Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore inviando all’Inail il certificato medico.

Come deve comunicare l’infortunio il lavoratore autonomo.

Gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni. In considerazione della particolare difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l’obbligo di denuncia nei termini di legge ogniqualvolta il predetto, o il medico curante, invii, nel rispetto dei termini stessi, il solo certificato medico. L’interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.

In caso di impossibilità del titolare artigiano infortunato di provvedere personalmente alla denuncia entro i termini di legge, l’obbligo di dare immediata notizia dell’evento all’Istituto assicuratore mediante l’inoltro del certificato medico ricade sul sanitario che per primo ha constatato le conseguenze dell’infortunio (obbligo, peraltro, privo di sanzione).

Nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore agricolo autonomo, l’obbligo di denuncia ricade sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.

Come comportarsi in caso di ricaduta.

Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al pronto soccorso o dal proprio medico, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già comunicato e tale certificato va inviato sia al datore di lavoro che all’Inail.

L’Inail tutela il lavoratore per il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Se l’infortunio non consente al lavoratore di riprendere l’attività lavorativa per più di tre giorni, l’Inail lo indennizza per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta, compresi i giorni festivi, fino a completa guarigione e a partire dal quarto giorno successivo alla data dell’infortunio. Il valore dell’indennità corrisposta è pari al:

  • 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° fino al 90° giorno;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

Come viene calcolata l’indennità.

La retribuzione media giornaliera viene calcolata in base a quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l’infortunio. Per specifiche categorie, il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto ministeriale, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro. La maggior parte dei contratti prevede anche un’integrazione del trattamento Inail da parte del datore di lavoro, che permette la copertura dell’indennità giornaliera del 100%. Il datore di lavoro, inoltre, è obbligato a pagare al lavoratore infortunato:

  • l’intera retribuzione (100%) per la giornata nella quale si è verificato l’infortunio;
  • il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni;

 

Come e quando avviene il pagamento.

Una volta accertata la regolarità amministrativa e sanitaria del caso, l’Inail corrisponde al lavoratore l’indennità dal quarto giorno successivo all’evento. In caso di prognosi superiore ai 20 giorni, l’Inail eroga acconti all’infortunato. Il saldo del pagamento avviene dopo la guarigione clinica. Per scegliere la modalità di pagamento è necessario compilare il modulo scaricabile dalla sezione dedicata del sito Inail.

L’indennità sulla busta paga.

L’indennità di temporanea può essere anticipata direttamente in busta paga dal datore di lavoro che sarà successivamente rimborsato dall’Inail.

L’esenzione dal ticket sanitario.

Per tutta la durata della inabilità temporanea al lavoro, gli esami diagnostici che si rendano necessari a seguito dell’infortunio, al di fuori dei ricoveri ospedalieri, sono esenti da ticket sanitario. A tal fine l’Inail rilascia apposita dichiarazione ai fini dell’esenzione della Asl dal pagamento del suddetto ticket.

La visita medico-legale accerta il danno permanente.

Dopo la guarigione clinica, l’Inail accerta e quantifica il danno permanente causato dall’infortunio. Per eventi lesivi avvenuti a decorrere dal 25 luglio 2000, se la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) accertata al lavoratore è di grado:

  • inferiore al 6%, non ha diritto ad alcun indennizzo;
  • dal 6 al 15%, ha diritto all’indennizzo in capitale del solo danno biologico;
  • dal 16 al 100%, ha diritto a una rendita che indennizza sia il danno biologico sia le conseguenze patrimoniali della menomazione.

Quali sono le altre prestazioni economiche a cui ha diritto il lavoratore.

A seguito di infortunio sul lavoro, sono previste ulteriori prestazioni in base all’entità dei danni riportati:

  • assegno per assistenza personale continuativa;
  • integrazione della rendita;
  • assegno di incollocabilità;
  • erogazione integrativa di fine anno;
  • brevetto e distintivo d’onore.

 Fonte: LavoroFisco

Circolare 3668/C del 27 febbraio 2014 – Registro delle imprese/REA

riPubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico la Circolare 3668/c recante le istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2013.

 Allegati

CIRCOLARE N. 8/E DEL 28-04-2014 | Il bonus Irpef per i lavoratori dipendenti e assimilati

618X355-2L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare per l’attuazione del decreto emanato dal governo Renzi sul bonus Irpef da 80 euro per i lavoratori dipendenti e assimilati.

Il credito Irpef sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati che hanno un reddito annuo lordo complessivo inferiore a 26.000 euro e sarà erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti quei casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Il contribuente che, pur avendo i requisiti, non ha un sostituto d’imposta potrà chiedere il bonus spettante nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta del 2014, utilizzarlo in compensazione oppure chiederlo a rimborso.

imagesCA64W1R9Scarica la Circolare n.8/E del 28-04-2014 dell’Agenzia dell’Entrate

Calcola l’effetto del bonus sulla tua busta paga al seguente link

 

BILANCI 2013: Disponibile il nuovo Manuale Operativo 2014 e un Vademecum

bilancio[Fonte: Tuttocamere.it]

E’ stata pubblicata, a cura di Unioncamere, la versione 1.0 del 10 aprile 2014 del Manuale operativo per il deposito dei bilanci d’esercizio al Registro delle imprese da parte delle società di capitali.
Disponibile anche il “Vademecum utente per la sperimentazione della Nota Integrativa in formato XBRL”.

Nel PRIMO DOCUMENTO sono illustrate le modalità per la compilazione delle domande ed il loro invio agli uffici camerali, aggiornate con le ultime novità introdotte dalla normativa più recente e dalle modifiche ai modelli per la presentazione degli atti al Registro delle imprese, contenute nel D.M. 18 ottobre 2013.
Nel SECONDO DOCUMENTO sono illustrate le modalità per il deposito sperimentale del bilancio XBRL completo di nota integrativa.
Per la sperimentazione 2014 sono disponibili le tassonomie per compilare la nota integrativa per il bilancio ordinario di esercizio e il bilancio in forma abbreviata.

  • Se vuoi scaricare il testo del Manuale operativo 2014, clicca QUI.
  • Se vuoi approfondire l’argomento relativo al deposito dei bilanci nel Registro delle imprese, clicca QUI.

 

CORTE DI CASSAZIONE | Sentenza 11 aprile 2014, n. 8527

giurisprudenzaLa Corte di Cassazione con la sentenza n. 8527 dell’11 aprile 2014 ha stabilito l’esenzione IRAP nei confronti di un professionista che utilizza un apparato esterno di entità marginale risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o lavoro altrui ricavabile dai dati indicati in dichiarazione.

In sostanza l’attività di lavoro autonomo è esclusa dall’assoggettamento all’imposta in questione, quando si è in presenza di beni strumentali e lavoro altrui ovvero di attività non autonomamente organizzata.