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Spese di sponsorizzazione e pubblicità: sempre più difficile dedurre la spesa

Fisco&tasse[Fonte Fiscal Focus] 

Sempre più imprese e professionisti devono valutare bene se far rientrare le spese in un contesto di indeducibilità sia delle spese di pubblicità che di propaganda e sponsorizzazione, per le quali viene in genere attribuita, al più, la natura di rappresentanza.

Il comma 8 dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all’importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità”.
La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate, sempre nel limite del predetto importo, comunque di pubblicità, pertanto integralmente deducibili per il soggetto erogante.

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IVA: estromissione e assegnazione degli immobili

Iva[Fonte Fiscal Focus]

Ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 5 D.P.R. 633/1972 sono assimilate alla cessione di beni a titolo oneroso i casi del professionista o di un’impresa che destinano beni (immobili nel nostro caso) al consumo personale o familiare o comunque a finalità estranea all’esercizio dell’arte o della professione.

In tali casi, dunque, si applicano le medesime regole ai fini Iva previste per la cessione di immobili abitativi e strumentali che, come noto, sono dettate dai n. 8 bis e 8 ter del co.1 dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972.

L’eccezione prevista dalla norma è l’estromissione di immobili sui quali non sia stata operata la detrazioneall’atto dell’acquisto (acquisto da privato, conferimento, ecc.); in tale caso, l’operazione difetta del requisito oggettivo ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 5 D.P.R. 633/1972, così come chiarito dalla circolare n. 40/E/2002. Si tratta dunque di un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

La normativa richiamata ripropone il contenuto dell’art. 16 della Direttiva UE 2006/112 che ha lo scopo di evitare che un bene per il quale l’IVA sia stata detratta all’atto dell’acquisto venga estromesso “detassato”.
Compatibilmente con la ratio della norma è stata prevista l’eccezione per cui sono escluse dal campo IVA l’estromissione di immobili per i quali all’atto dell’acquisto non sia stata operata la detrazione dell’IVA.

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IVA: ampliato il perimetro delle manutenzioni straordinarie

IVA

[Fonte: fiscal-focus.info]

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria vanno ricompresi:

• quelli comportanti modifiche delle singole superfici delle unità immobiliari, fermo il rispetto della volumetria dell’edificio; • quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione della superfici.

Il passaggio dei suddetti interventi dalla categoria “ristrutturazioni” a quella di “manutenzioni straordinarie” rende diverse le condizioni per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%.

Più in dettaglio, rientrando tra gli interventi di ristrutturazione poteva trovare applicazione l’aliquota IVA del 10% in base al disposto della Tabella A, parte terza, del D.P.R. 633/1972, per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi a oggetto la realizzazione tra l’altro degli interventi di ristrutturazione su tutti gli edifici (n. 127-quaterdecies), per cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la realizzazione degli interventi stessi (n. 127 – terdecies).

Rientrando ora nel novero delle manutenzioni straordinarie, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% è concessa in base alle disposizioni dell’art. 7, co.1 , lett. b), L. 488/1999.

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Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

GUIDE FISCALICon il decreto legge Sblocca Italia, sono considerati manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Al fine di recepire le importanti novità, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida alle agevolazioni Irpef, che fornisce tutte le indicazioni per richiedere il beneficio fiscale, facendo luce su modalità operative e adempimenti.
Questi gli argomenti aggiornati nella guida:

  • proroga detrazione del 50%
  • acquisti agevolati di mobili ed elettrodomestici
  • misure antisismiche in zone ad alta pericolosità
  • detrazione spese pagate con finanziamento
  • definizione di manutenzione straordinaria

1Guida_AE_agevolazioni_e_ristrutturazioni_settembre_2014

[Fonte: Agenzia Entrate]

Registro imprese: cambia l’iscrizione

[Fonte Fiscal Focus]

Il Mise con la circolare 3673 fornisce chiarimenti sulle nuove procedure 

E’ entrata in vigore il 1° settembre scorso l’iscrizione immediata delle aziende e degli atti notarili al Registro Imprese prevista dal DL 91/2014 (convertito in Legge 116/2014), a patto però che alla richiesta sia allegato un atto notarile (sia atto pubblico che scrittura privata autenticata). L’art. 20 comma 7 bis del Decreto prevede infatti l’iscrizione immediata al Registro Imprese in caso di richieste spedite per via telematica con allegato un atto notarile, con l’obiettivo di facilitare le procedure per l’avvio delle attività economiche. Il Ministero dello sviluppo economico è intervenuto lo scorso 19 settembre con la circolare n. 3673 con la quale ha fornito chiarimenti ed indicazioni in merito all’attuazione delle nuove procedure di iscrizione.

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Regime “de minimis”: cosa cambia

Lavoro&Previdenza[Fonte: INPS]

Inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti che possono fruire degli aiuti di importanza minore (cosiddetti “de minimis”) e introduzione del criterio di “impresa unica”, con la conseguenza che il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese, tra le quali sussista una relazione nei termini indicati dall’articolo 2, paragrafo 2, dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Queste le principali novità introdotte in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis” con i Regolamenti UE sopra citati, in vigore dal 1° gennaio 2014, e recepite dall’Inps con la circolare n. 102/2014, che richiama e illustra le modifiche normative introdotte a livello comunitario, specificando i massimali di aiuto concedibili alle imprese per ogni settore e passando in rassegna le agevolazioni erogate dall’INPS per le quali si applicano  i nuovi Regolamenti: sgravi contributivi per l’apprendistato presso le piccole imprese, incentivo per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASPI, incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.

Società Cooperative: Nasce il “Portale delle Cooperative” per verifica posizioni contributive

cooperativeA decorrere dal 1° settembre 2014 è attivo il “Portale delle Cooperative”, un servizio interattivo per la consultazione on line e la verifica della posizione contributiva delle società cooperative. Il portale è un canale telematico di semplice fruizione per lo scambio di dati offerto dal Ministero dello Sviluppo Economico alle cooperative e loro consorzi non iscritti alle Associazioni di rappresentanza.

Il servizio offerto si rivolge, attualmente, alle società cooperative che devono regolarizzare la loro posizione contributiva o che intendono essere aggiornate sulla situazione stessa. Attualmente sono disponibili i seguenti servizi: – consultazione posizione contributiva; – visualizzazione dei pagamenti effettuati con mod. F24; – visualizzazione accertamenti; – richiesta di riesame degli accertamenti contributivi; – dichiarazione parametri per calcolo tributi; – richieste di autorizzazione alla compensazione contributiva. Il portale verrà a breve integrato da ulteriori funzionalità allo scopo di fornire un servizio sempre più aggiornato e completo per diventare il canale istituzionale di informazione sul mondo delle cooperative.

[Fonte: TuttoCamere.it]

Se vuoi accedere al portale, clicca QUI.

 

Gestione separata: l’Inps sulle tracce degli «evasori»

inps GS[Fonte Il sole 24Ore, 06.09.2014, pag.15]

Con il messaggio 5.9.2014 n. 6859, l’INPS ha annunciato di aver proceduto all’elaborazione delle situazioni debitorie delle aziende committenti, che, per l’anno 2013, abbiano denunciato tramite il flusso Emens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della L.335/95 (in particolare, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, ecc.).
Le situazioni debitorie:
– comprendono l’omesso pagamento del contributo, sia totale che parziale, relativo ai singoli periodi di competenza, le sanzioni civili calcolate sui contributi omessi e le sanzioni civili calcolate sul ritardato versamento del contributo dovuto;
– potranno essere visualizzate tramite il “Cassetto committenti GS”, seguendo il percorso www.inps.it > Tipologia di Utenti > Cittadino oppure Aziende, Consulenti e Professionisti oppure Associazioni di Categoria > alla voce “Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata”;
– prima della pubblicazione su detto Cassetto, saranno comunicate, sia all’azienda committente che all’intermediario collegato, tramite un messaggio di “alert” inviato all’indirizzo e-mail conosciuto dall’Istituto.

 

Pagamenti F24 solo online sopra i mille euro dal primo ottobre

[Fonte Il Sole24Ore]
Cambia per i contribuenti il modo di pagare le imposte, i contributi previdenziali e i premi assicurativi a partire da mercoledì 1° ottobre 2014. Infatti non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24 superiori a mille euro ovvero di quelli che utilizzano crediti d’imposta in compensazione: in questi casi si dovrà invece effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.

Leggi l’articolo de Il Sole 24 ORE —> http://24o.it/ISeiSf

 

INAIL: Circolare N. 37/2014 | Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2014

inail[Fonte INAIL]
L’ INAIL pubblica i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi e la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2014 stabilendo il minimale e il massimale di rendita nelle misure di € 16.163,70 e di € 30.018,30. Sulla base di tali importi, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, riportati nella circolare 21/2014, da variare secondo la rivalutazione delle rendite.

capture-20141201-120136Scarica la Circolare 37/2014

Redditometro: quanto pesano le autovetture?

accertamento[Fonte: lavorofisco.it]

La Circolare n.6/E dell’11 marzo 2014 dell’Agenzia delle Entrate, recependo il parere reso dal Garante della privacy in data 21 novembre 2013, ha affermato che le “medie ISTAT” sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di beni mobili registrati.

Si tratta delle c.d. “spese per elementi certi”, cioè di spese che vengono “stimate” ma che sono ancorate all’esistenza di elementi oggettivamente riscontrabili, quali, ad es. i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti. La fattispecie riguarda, quindi, anche le spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, etc., parametrate ai KW effettivi) e dei natanti, determinate con le modalità illustrate nel paragrafo 3.6.3 della Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che ove il contribuente fornisca chiarimenti esaustivi in ordine alle “spese certe”, alle “spese per elementi certi”, agli investimenti ed alla quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.

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