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Il modello Intrastat 2015

image[Fonte: www.guidafisco.it]

Il Modello Intrastat 2015 è un insieme di procedure e attività fiscali atte a consentire il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti  intracomunitari onde evitare eventuali comportamenti di sommerso, frodi carosello, antiriciclaggio messe in atto dagli operatori commerciali in ambito intracomunitario e con Paesi extra Ue appartenenti al c.d. Elenco Paesi Black List.

Dal punto di vista normativo, il decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 188 “Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonche’ il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010, n. 41 ha stabilito quanto segue: “obbligo per i soggetti passivi IVA di presentare all’Agenzia delle Entrate elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi dell’IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunità Europea”.

Continua a leggere: Modello Intrastat 2015: scadenza, istruzioni compilazione operazioni http://www.guidafisco.it/modello-intrastat-scadenza-774#ixzz3PdmxV2Iq

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Dichiarazione assolvimento imposta di bollo virtuale (DM 23-01-2004)

Invio_Files_Agenzia_Entrate[Fonte: Agenzia Entrate]

L`Agenzia Delle Entrate ha reso disponibile sul sito internet il software Bollo Virtuale (BOV) per la presentazione in via telematica a partire dal 1° gennaio 2015 della dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. A decorrere dal periodo d`imposta 2014, la dichiarazione – che scade entro il mese di gennaio dell`anno successivo a quello di riferimento – non può più essere presentata in formato cartaceo ma deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario incaricato.

Il software “ Bollo Virtuale (BOV) “ utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all’utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il linkBollo Virtuale (BOV)

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 gennaio 2015, n. 5/E | Nessuna maggiorazione IRAP per i confidi

confidiForniti chiarimenti in materia di IRAP, circa la determinazione della base imponibile e dell’aliquota applicabile ai Confidi (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 19 gennaio 2015, n. 5/E). 

Ai fini IRAP i consorzi di garanzia collettiva fidi determinano il valore della produzione netta con il metodo retributivo, secondo le disposizioni previste per gli enti privati non commerciali.

Ai Confidi, dunque, non può essere applicato il regime IRAP proprio delle banche ed altri soggetti finanziari. Infatti, da sempre, nei modelli di dichiarazione, i Confidi sono stati inseriti nella sezione del quadro IRAP riservata ai soggetti esercenti attività industriali e commerciali, al pari delle cooperative edilizie e non già nella Seconda Sezione (riservata alle banche ed agli altri soggetti finanziari), pur nella consapevolezza che si trattasse di soggetti finanziari; in linea con le osservazioni svolte è anche l’attuale collocazione nel modello IRAP 2014 (rigo IC63 della Sezione V – Società in regime forfetario).
Pertanto, i Confidi, che determinano la base imponibile col “metodo retributivo”, non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per le banche e gli altri enti finanziari.

Download2Risoluzione 19 gennaio 2015 N.5E

IRAP | Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 5/E del 2015 ha chiarito che i Confidi, che determinano la base imponibile col metodo retributivo, non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per le banche e gli altri enti finanziari che determinano la base imponibile secondo le disposizioni dell’art. 6, D.Lgs. n. 446 del 1997. Pertanto possono applicare l’aliquota ordinaria del 3,9% prevista per tutti gli enti non commerciali e non la maggiore aliquota del 4,65%.

capture-20141201-120136 RISOLUZIONE N. 5/E DEL 19/01/2015

Split payment P.A.: si applica alle operazioni fatturate a partire da 1/1/2015

15d1e86a45217c25883881780d057cbc[Fonte: Fiscal Focus]

Il comma 629 della Legge di Stabilità 2015 inserisce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 17-ter D.P.R. 633/72, in virtù del quale l’Iva dovuta sulle fatture emesse nei confronti degli enti pubblici sarà versata direttamente dall’ente stesso, il quale, pertanto, non la corrisponderà più al fornitore.

Il nuovo strumento riguarda gli acquisti effettuati dagli enti pubblici indicati nel novellato art. 17-ter D.P.R. 633/72 sia che agiscono nelle loro vesti istituzionali che commerciali.
A seguito dei chiarimenti forniti dal MEF con il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015, lo split payment:
– non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 fatturate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015;
– si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data.

Vai al  Comunicato stampa MEF n. 7 del 09.01.2015

Comunicazione dati Iva: ultimo anno

comunicazione_annuale[Fonte: Agenzia Delle Entrate]
L’adempimento esce di scena nel 2016, quando la presentazione della dichiarazione annuale si sgancerà definitivamente da Unico e andrà effettuata entro il mese di febbraio

Ultimo anno per la presentazione della Comunicazione Dati Iva. Deve essere trasmessa telematicamente all’ Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, da tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nel 2014 non hanno registrato operazioni imponibili o non hanno dovuto effettuare liquidazioni periodiche. Questo in linea generale, naturalmente con le dovute eccezioni, ad esempio, i contribuenti che, entro il 28 febbraio, presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, cioè sganciata dal modello Unico. A ogni modo, il dettaglio degli esonerati è elencato nelle istruzioni. Nelle stesse si legge, poi, che l’adempimento può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati. In tale ipotesi, questi ultimi, oltre al fatto di dover consegnare al dichiarante, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della comunicazione e l’attestazione di ricevimento dell’Agenzia, devono conservare “copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto” per l’accertamento, cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (articolo 43, Dpr 600/1973).

Dichiarazioni fiscali 2015: pubblicati i provvedimenti di approvazione

TAX[Fonte: Agenzia Entrate]

L’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244, (Legge finanziaria 2008) ha previsto che dal 1° gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale. I provvedimenti sono inseriti seguendo l’ordine cronologico della data di approvazione. Dopo l’oggetto, in parentesi, è riportata invece la data di pubblicazione.

Agenzia delle Entrate: primi chiarimenti sulle novità fiscali. Circolare 31/E 2014

Normativa&Prassi[Fonte: Agenzia delle Entrate]

Pubblicata la circolare che fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Per chiarezza espositiva, la circolare è divisa in sei capitoli, ciascuno dei quali esamina le semplificazioni introdotte dal decreto, distinte in base alla natura giuridica del soggetto interessato dalle stesse (capitoli I e III), oppure in considerazione della natura degli adempimenti fiscali che sono stati semplificati (capitoli II, IV, V). L’ultimo capitolo, infine, commenta le semplificazioni fiscali ottenute rimuovendo le differenze, sino ad oggi esistenti, all’interno dei diversi comparti impositivi, con riguardo alla definizione di prima casa e al limite di importo oltre il quale le cessioni gratuite di beni non si considerano fuori campo IVA e le spese di rappresentanza comportano l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti [articolo 19- bis primo comma, lettera h) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633]. Nello stesso capitolo sono, inoltre, illustrate: – le modifiche introdotte al comma 2 dell’art. 26 del DPR n. 633 del 1972, in materia di note di variazioni in diminuzione a seguito di un accordo di ristrutturazione debiti ex art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito anche l. fall.) o di un piano attestato ex art. 67 l. fall.; – le novità in materia di regime fiscale dei beni sequestrati. Le novità in materia di dichiarazione precompilata e di rimborsi IVA, introdotte queste ultime con la riformulazione dell’art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, ad opera dell’art. 13 del decreto, saranno esaminate in successivi documenti di prassi, alle stesse appositamente dedicate.

capture-20141201-120136Circolare n. 31/E

Esenti da TARI i magazzini e le aree produttive di rifiuti speciali

TARIIl Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo a un quesito, chiarisce come debba essere determinata la superficie tassabile ai fini TARI. In particolare, stabilisce che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti vanno considerati intassabili ai fini del tributo, perché produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere da un intervento regolamentare in senso contrario del comune. Così sono escluse le aree scoperte, che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, in via continuativa e prevalente, se asservite al ciclo produttivo.

[Fonte: MEF – Risoluzione N.2/DF del 9 dicembre 2014]

Canone concordato, elenco dei comuni dove è applicabile la cedolare secca al 10%

Fisco&ImmobiliI contratti di affitto agevolato sono frutto di un accordo tra enti locali e proprietari di casa in quei comuni ad alta tensione abitativa. Ecco l’elenco aggiornato dei comuni ad alta tensione abitativa dove i proprietari di case hanno stipulato accordi territoriali e nei quali è applicabile la cedolare secca al 10%.

PDFElenco comuni ad alta tensione abitativa

I contratti con cedolare ridotta al 10% sono quelli a canone concordato, con una durata 3+5, rispetto a quelli a quelli di mercato la cui durata è 4+4. I canoni sono fissati da specifici accordi territoriali nei comuni definiti ad alta tensione abitativa. Si tratta dei capoluoghi di provincia e dei comuni limitrofi, idove sono state definite delle fasce di oscillazione per le locazioni. I comuni sono suddivisi in singole zone territoriali, all’interno delle quali sono fissati i prezzi al metro quadro, in riferimento alla tipologia e alle caratteristiche interne dell’immobile. 

Iscrizione VIES: novità in arrivo

Fisco&tasse[Fonte: Il Sole 24Ore]

Una delle principali novità in materia di IVA previste dal decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 ottobre scorso riguarda l’iscrizione all’archivio VIES per chi intende effettuare operazioni intracomunitarie con altri operatori UE, comprese le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972. I soggetti che esprimono la volontà di effettuare tali operazioni, in sede d’inizio attività o in un momento successivo,saranno immediatamente iscritti al Vies e non dovranno più attendere che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta per cominciare ad operare. Nel caso in cui il soggetto iscritto al Vies non presenti almeno un elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri consecutivi, successivi all’inclusione nell’archivio, scatta la presunzione che abbia cessato l’attività in ambito Ue, con conseguente esclusione dal Vies previa comunicazione.