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Pubblicato il software per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD 2015.

Riciclo

[Fonte: Mud.ecocerved.it]

Pubblicato il software per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD 2015. La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.

Le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sono rese disponibili anche tramite i seguenti siti Internet

Il Consorzio Nazionale degli imballaggi presenta la comunicazione alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando il sito www.mudtelematico.it.

La Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione va presentata esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it

La Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente tramite il sito www.registroaee.it

Split payment: chiarimenti in ambito soggettivo con la Circolare N.1/E

SPLITAl fine di agevolare l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la Circolare N. 1/E del 9 febbraio 2015 nella quale si forniscono i primi chiarimenti interpretativi circa l’individuazione dei soggetti pubblici destinatari della suddetta norma.

Alla luce dei criteri delineati nella circolare, per una puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, può essere utile avvalersi dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php

Il fornitore, pertanto, potrà verificare direttamente nell’anagrafica dell’IPA la categoria di appartenenza ed i riferimenti dell’ente pubblico acquirente.

downloadCircolare N. 1E del 9 febbraio 2015

INPS Gestione artigiani e commercianti: Circolare n.29 del 10-02-2015

INPS ART-COMCon la Circolare n.29 del 10-02-2015 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fornisce chiarimenti in merito alla Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale che adottano il regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 1) Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta.

Il comma 76 della disposizione citata prevede che i destinatari del regime contributivo agevolato siano i soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d’impresa.

I commi 54 e seguenti individuano la platea dei soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato in coloro che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.

Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare,esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco di cui all’allegato n. 4 della novella (allegato 2).

Il regime agevolato in parola, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.

Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, si applica l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.

In presenza di reddito forfetario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero anno.

Con riferimento alla posizione di eventuali coadiuvanti o coadiutori, anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa, continua ad applicarsi la nota disposizione di cui all’art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Pertanto, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore medesimo sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta.

2) Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie.

I commi 80 e 81 della novella escludono il riconoscimento di alcuni benefici contributivi per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

In particolare viene esclusa l’applicazione della disposizione di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ne consegue che i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla citata disposizione.

Tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell’ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda.

Viene inoltre esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, l’applicazione della riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3) Modalità di entrata nel regime agevolato e relativi termini.

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto, secondo le modalità di seguito descritte.

3.1 Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d’impresa.

I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015, hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.itServizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.

Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Il termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo -specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA – allegato alla presente e da consegnare in sede (allegato 3).

3.2 Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione – attraverso la citata procedura telematizzata – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Ove la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.

Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.

4) Modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza.

Il comma 82 della nuova norma prevede che il regime previdenziale agevolato cessi di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.

Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato.

L’abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell’insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

L’uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi:

– venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;

– scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;

– comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.

Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

 5) Convenzione con Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità ed ai tempi per la trasmissione dei dati

L’applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante trasmissione all’Istituto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio.

A tal fine, sono stati avviati gli adempimenti finalizzati al raggiungimento delle intese necessarie alla tempestiva trasmissione dei dati. Il controllo di tali dati verrà effettuato a livello centralizzato, con conseguente gestione sulle posizioni dei soggetti interessati.

Con successivo messaggio verranno diramate le istruzioni necessarie alla gestione, da parte delle sedi, delle eventuali criticità inerenti a singole posizioni.

 6)  Istruzioni operative alle strutture territoriali

La gestione del regime agevolato avverrà a cura delle sedi attraverso tre nuove funzioni presenti nella gestione della posizione contributiva:

–    Adesione al regime agevolato

–    Rinuncia al regime agevolato

–    Revoca dal regime agevolato

Le funzioni di cui sopra saranno attivate a seguito dell’inserimento del codice azienda  del soggetto interessato e saranno disponibili al seguente indirizzo Intranet: Processi – Artigiani e Commercianti – Accesso alle applicazione EAP (ex AS400) reingegnerizzate – Aggiornamenti online: Imposizione Contributiva – Regime agevolato ex art.1, commi 77-84, L. 190/2014.

Per ulteriori dettagli di carattere applicativo, seguirà apposito Messaggio operativo a beneficio delle sedi.

download Circolare numero 29 del 10-02-2015

download Allegato N.1

download Allegato N.2

download Allegato N.3

[Fonte: INPS]

 

Equitalia, nullità della notifica

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CORTE DI CASSAZIONE | Sentenza 06 febbraio 2015, n. 2197

Tributi – Cartella di pagamento – Riscossione coattiva – Ipoteca – Notifica dell’accertamento – Assenza – Pagamento del debito – Invalidità della notifica

La Cassazione, con la sentenza n. 2197 del 06/02/2015, ha sancito che è nulla l’ipoteca dell’esattore, in caso di recapito dell’accertamento ad un indirizzo sbagliato, anche quando il contribuente avesse provveduto a saldare tutto o solo una parte del debito.

In sostanza, per i Supremi giudici, il pagamento della pretesa fiscale non sana la notifica per raggiungimento dello scopo. Sul punto la sezione tributaria spiega infatti che non appare condivisibile la tesi della società di riscossione, in ordine alla sanatoria della nullità della notifica per avvenuto raggiungimento dello scopo, consistente nel pagamento effettuato dal contribuente.

continua […] 

[Fonte: Teleconsul.it]

Legge di Stabilità 2015 | Nuove prestazioni soggette al meccanismo del reverse charge

Reverse

Dal 1° gennaio 2015 l’applicazione del Reverse Charge coinvolge nuovi settori e nuove tipologie di prestazioni.

Con la Legge di Stabilità 2015 l’imposta è applicata dall’acquirente anche nel caso in cui l’operazione abbia ad oggetto le seguenti prestazioni.

Prestazione
Decorrenza
Durata
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (lettera a-ter) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015
A regime
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lettera d bis) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015
Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lettera d-ter) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015
Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditori di cui all’art. 7-bis, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972 (lettera d-quater) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015
Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.
Cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari(lettera d-quinquies) Le disposizioni in commento entreranno in vigore subordinatamente al rilascio, da parte del Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE23;
A regime
Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo Le disposizioni relative alle cessioni di pallet sono applicabili dall’1.1.2015
A regime

Il Reverse Charge in edilizia dal 01.01.2015

Le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile (art. 17, comma 6, nuova lettera a- ter, del D.P.R. n. 633/1972) riguardano, a decorrere dal 01.01.2015, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio.

Servizio
ATECO
Descrizione nuove prestazioni soggette al reverse charge
Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici
43.39
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)
43.99.01
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
81.21.00
Pulizia generale e non specializzata di edifici
81.22.02
Altre attività di pulizia specializzata di edifici (esclusa e l’attività di pulizia di impianti e macchinari)
81.29.10
Servizi di disinfestazione con esclusivo riferimento a edifici
Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici
43.11.00
Demolizione con esclusione della demolizione di altre strutture
Prestazione di installazione di impianti relative ad edifici
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti
43.21.02
Installazione di impianti elettronici, inclusa la manutenzione e riparazione di impianti elettronici già esistenti
43.22.01
Installazione di impianti idraulici,di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02
Installazione di impianti per la distribuzione del gas, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati), nonché la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti
43.22.04
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), qualora la piscina dovesse essere considerata edificio o parte di esso
43.22.05
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), qualora il giardino dovesse essere considerato edificio o parte di esso
43.29.01
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09
Altri lavori di costruzione e installazione, se riferite ad edifici
Prestazioni di completamento relative ad edifici
43.31.00
Intonacatura e stuccatura
43.32.01
Posa in opera di casseforti,forzieri, porte blindate
43.32.02
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00
Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01
Attività non specializzate di lavori edili – muratori
43.39.09
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

Le suddette prestazioni di servizi – intercorse a decorrere dal 01.01.2015 – potranno essere assoggettate al regime di reverse charge solo se effettuate a favore di un altro soggetto passivo d’imposta (esclusi i privati). Al ricorrere di tale ipotesi:

  • il prestatore dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma: “fattura emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, lettera a-ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633”;
  • il committente ( soggetto passivo Iva) dovrà registrare la fattura ricevuta (integrata con l’imposta determinata attraverso l’applicazione della corretta aliquota IVA), sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.

Per quanto riguarda:

  • le prestazioni di pulizia, si tratta di quelle rese all’interno dei fabbricati, a favore di un qualunque soggetto passivo Iva. La novità, in concreto,  interessa le agenzie immobiliari che appaltano ad imprese le operazioni di pulizia degli appartamenti, ma potenzialmente anche le immobiliari da costruzione e vendita, magari occasionalmente;
  • le prestazioni di demolizione, come quelle di pulizia, che hanno sempre a riferimento i fabbricati, le imprese interessate, in concreto, saranno quelle immobiliari di costruzione e ristrutturazione, come quelle di vendita. Saranno da considerare gli appalti che questi soggetti sottoscrivono con le imprese demolitrici, e i relativi subappalti che queste ultime dovessero attivare;
  • le prestazioni di completamento, di difficile individuazione, dovrebbero intendersi tutte le prestazioni (no le cessioni) che completano la dotazione di un fabbricato rendendolo agibile o abitabile ma anche altre prestazioni non necessarie a quei fini ma comunque ordinate dal cliente soggetto passivo iva. Si pensi, ad esempio, agli infissi, le tinteggiature, le decorazioni, ma anche la realizzazione di giardini. Occorre, comunque, precisare che le novità non interessano le cessioni di beni e le forniture con posa in opera – se la posa è meramente accessoria rispetto al bene acquistato;
  • le prestazioni di installazione impianti, si tratta degli impianti a servizio di un fabbricato, civile o commerciale, ovvero impianti elettrici, impianti idraulici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di aspirazione delle polveri, impianti di allarme, altri impianti simili.

Per quanto riguarda coloro che effettuano le prestazioni, ne sono interessati i seguenti soggetti:

  • elettricisti
  • idraulici
  • installatori di controsoffitti, di caldaie e condizionatori, di infissi
  • gli imbianchini e i decoratori,
  • i giardinieri

e tutte le attività che possono dirsi realizzatrici o installatrici di impianti.

Gestione separata L.335/1995: aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2015

inps GS

Contributi Gestione Separata 2015: le aliquote

In base alla riforma del lavoro Fornero, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 30%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2015 è stabilita al 23,50%.

Viene confermata anche l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale, che è pari allo 0,72%.

→ Ricapitolando le aliquote dei contributi dovuti per la Gestione Separata per l’anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:

  • 30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • 23,50% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

→ Massimale e minimale annuo di reddito

Le aliquote del 30,72 e 23,50% sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del:

  • massimale di reddito per l’anno 2015, di 100.324,00 euro;
  • minimale di reddito per il 2015 di 15.548,00 euro.

 → INPS_GS Circolare numero 27 del 05-02-2015

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2015

INPS ART-COMCon Circolare n. 26/2015, l’Istituto ha riassunto la disciplina della contribuzione dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l’anno 2015.

In particolare vengono analizzati:

  • contribuzione IVS sul minimale di reddito;
  • contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale;
  • massimale di reddito annuo imponibile;
  • contribuzione a saldo;
  • imprese con collaboratori;
  • affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo;
  • termini e modalità di versamento.

Dal punto di vista delle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, l’INPS ricorda che, a norma dell’art. 24, co. 22, D.L. n. 201/2011, per l’anno 2015 sono pari alla misura del 22,65 %.

Continua ad applicarsi, anche per l’anno 2015, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09 %, a titolo di aliquota aggiuntiva finalizzata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Inoltre, per gli iscritti a entrambe le gestioni, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili.

→ INPS ART-COM Circolare 4 febbraio 2015, n. 26

Interventi di ristrutturazione edilizia dopo la Legge di Stabilità 2015

GUIDE FISCALI[Fonte: Agenzia Entrate]

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef. La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi.

Da ultimo, la Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. La legge di stabilità 2015 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Infine, fino al 31 dicembre 2015 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.

Tra le principali regole e i vari adempimenti modificati da altre recenti disposizioni si segnala, infine:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
  • la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza

Download della guida

1Guida Ristrutturazioni Edilizie_aggiornamento Gennaio 2015

 

Split payment, firmato il decreto di attuazione

SPLIT[Fonte: MEF]

L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l’articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto allegato, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, l’articolo 1 del decreto, rinviando a quanto stabilito dall’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 sopra citato, chiarisce che il regime della scissione dei pagamenti va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’articolo 2 del decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto ma non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale). Tale imposta, infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, deve essere versata dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa. Al riguardo, nell’articolo 3 si dispone preliminarmente che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, a fini di semplificazione, nel comma 2 di detto articolo si consente all’amministrazione acquirente di optare un’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.

Infine, in considerazione dell’alternatività delle disposizioni in attuazione con quella contenuta nell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, al comma 3 dell’articolo 3 si chiarisce che, nella vigenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, il regime dell’IVA a esigibilità differita non torna più applicabile.

L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il versamento dell’IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente; in questo contesto viene stabilito che il versamento possa essere effettuato, a scelta della medesima, come segue:

a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;

b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;

c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:

a) per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

b) per le amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

Inoltre, l’articolo 5 del decreto prevede che le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del d.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

All’articolo 6 del decreto sono contenute alcune disposizioni in materia di monitoraggio dei versamenti e di controlli; in particolare, i versamenti sono monitorati dall’Agenzia delle entrate, la quale, previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 27 dicembre 2007, n. 244. Altresì, il comma 2 dell’articolo 6 prevede che, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento. Da ultimo il comma 3 prevede che gli organi interni di revisione e di controllo vigilino, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.

All’articolo 7, poi, si precisa che resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le quali queste ultime sono debitrici dell’imposta. A titolo meramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi:

– pubblica amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile generalizzata di cui all’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972;

– pubblica amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa rottami di ferro; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile interna di cui all’articolo 74, settimo comma, del d.P.R. n. 633/1972;

– pubblica amministrazione non soggetto passivo, identificato agli effetti dell’IVA, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di euro 10.000 annui; le fatture sono da registrarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del d.l. n. 331/1993 e la relativa IVA va versata ai sensi dell’articolo 49 dello stesso decreto.

CORTE DI CASSAZIONE | Ordinanza n. 1236 del 22 gennaio 2015

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Il Fisco può effettuare indagini bancarie anche su conti intestati a terzi, ma che si ritiene abbiano rilevanza per il contribuente su cui è in corso l’accertamento (che può essere un’azienda), è il contribuente che dovrà eventualmente dimostrare che le somme contestate non sono tassabili: lo stabilisce una sentenza di Cassazione, la n. 1236 del 22 gennaio 2015, che rappresenta un precedente sul fronte dell’onere della prova in caso di contestazioni relative al reddito d’impresa.

La Suprema Corte ha deliberato sul caso di un’impresa, in relazione ad operazioni senza fattura, indebita registrazione di costi non inerenti, omessa dichiarazione di ricavi a titolo di canoni di locazione per la concessione in gestione di un ristorante. Una serie di illeciti fiscali, che il Fisco ha affrontato svolgendo anche indagini bancarie sui conti correnti dei soci della società.

La Corte di Cassazione ha stabilito che questo è possibile, ribadendo così un orientamento già emerso in tema di imposte sul reddito d’impresa, per determinare il quale bisogna considerare ricavi i prelevamenti e i versamenti sul conto corrente, a meno che non siano inseriti in contabilità come pagamenti. In questo caso, in materia sussiste l’inversione dell’onere della prova, è quindi il contribuente che deve dimostrare la lecita provenienza delle somme contestate.

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