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EQUITALIA: ENTRO IL 23 NOVEMBRE LA DOMANDA DI RIAMMISSIONE PER I DECADUTI
ENTRO IL 23 NOVEMBRE LA DOMANDA DI RIAMMISSIONE PER I DECADUTI NEGLI ULTIMI DUE ANNI
Ancora pochi giorni per aderire alla nuova opportunità di rateizzare le cartelle riservata ai contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni. Il termine del 21 novembre cade di sabato pertanto, per agevolare chi vuole presentare la domanda agli sportelli di Equitalia nell’ultimo giorno utile, la scadenza è stata rinviata al 23 novembre, primo giorno lavorativo successivo.
Tutte le informazioni e la modulistica su Gruppo Equitalia.
BONUS MOBILI: “DOPPIO” PER LE GIOVANI COPPIE
Con un emendamento alla legge di stabilità 2016 il Senato ha approvato il raddoppio dei bonus mobili a favore delle giovani coppie. Per giovani coppie si intende un’unione in cui almeno uno dei due coniugi non abbia superato i 35 anni di età; restano però escluse le coppie giovani in affitto., questa scelta, a carattere fortemente discriminante provocherà non poche discussioni tra i contribuenti, a nostro avviso, discussioni più che motivate. In sostanza il bonus consiste in una detrazione Irpef pari al 50%, percentuale calcolata su un importo massimo di 16.000 euro , quindi raddoppiato rispetto alla precedente previsione; attenzione però, non si tratta del bonus mobili al 50% per arredi ed elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di lavori edilizi agevolati. Quest’ultima detrazione, il cui tetto resta a 10mila euro, viene comunque prorogata per il 2016 dalla Legge di Stabilità, come lo sgravio sulle ristrutturazioni e l’Ecobonus al 65%. [continua su …]
PERDITE SU CREDITI: PERIODO DI DEDUCIBILITÀ
Il Decreto Internazionalizzazione è intervenuto al fine di dare maggiore certezza al periodo di deducibilità della perdita riferita a crediti di modesto importo (€ 2.500/5.000) che risultano scaduti da almeno 6 mesi.
La deduzione delle perdite sui predetti crediti è ammessa nel medesimo periodo d’imposta di imputazione della stessa a bilancio sulla base dell’applicazione dei Principi contabili, ancorché lo stesso sia successivo a quello di manifestazione delle condizioni per la deducibilità.
Punta verso Pescara, tramite Pec, la rotta della voluntary disclosure
Sarà il centro operativo di Pescara a gestire le richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero (articolo 1 della legge 186/2014), trasmesse, per la prima volta, a partire dal prossimo 10 novembre.
A stabilirlo il provvedimento 6 novembre 2015 dell’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, la relazione di accompagnamento e la documentazione che integrano le istanze di adesione, dovranno essere trasmesse, da questa data e fino al 30 dicembre 2015, esclusivamente via Pec, alla casella postale del Co di Pescara, secondo le modalità previste dal provvedimento del 30 gennaio 2015 (vedi articolo “Operazione voluntary disclosure: on line il modello con le istruzioni”).
L’Agenzia, quindi, in questa fase, per rendere più efficiente la lavorazione delle istanze, ha deciso di convogliare le richieste in un’unica struttura.
Nulla di nuovo, invece, precisa il provvedimento, per le domande e gli atti relativi alla voluntary disclosure, anche se presentati dopo il 10 novembre 2015, di competenza della direzione provinciale di Bolzano.
Ricordiamo che i contribuenti interessati, grazie alla proroga prevista dal Dl 153/2015 (in corso di conversione), hanno ancora tempo fino al prossimo 30 novembre per inviare le istanze di regolarizzazione.
Successivamente alla conversione in legge del decreto, un ulteriore provvedimento aprirà la strada a eventuali contraddittori presso altre strutture dell’Agenzia, più agevoli per il contribuente.
(Anna Maria Badiali)
Avviso Bando PMI POR-FESR Abruzzo 2007-2013
[Fonte: Regione Abruzzo]
Avviso Bando PMI – de minimis – POR FESR Abruzzo 2007-2013 – Attività I.2.1
- DGR n. 881 del 3 novembre 2015
- Bando PMI
- Allegati (file.zip)
- app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici
- Data inizio presentazione domande: 07.11.2015
- Data di scadenza presentazione domande: 07.12.2015
Bonus Arredi
I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per l’esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili; quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è quindi necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 – pdf
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Quali beni
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di:
- mobili nuovi
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito.
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
In sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
- di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.
Adempimenti
Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
I documenti da conservare sono:
- l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero. Se il pagamento avviene mediante bonifico bancario o postale, la ritenuta d’acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti. Se il destinatario del bonifico è un non residente e non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.
[Fonte: Agenzia Entrate]
LEGGE DI STABILITÀ 2016
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016). Una manovra finanziaria di 26,5 miliardi di euro, che potrà aumentare fino a 29,5 miliardi in base all’accoglimento o meno della richiesta, avanzata alla Ue, di utilizzare uno 0.2% di spazio di patto in più per la “clausola migranti”. La Legge di Stabilità 2016 prosegue il piano di taglio delle tasse, avviato lo scorso anno, intensifica la lotta contro la povertà e la tutela delle fasce più deboli della popolazione, procede con la spending review. Qui di seguito i punti principali della legge:
ELIMINAZIONE AUMENTI ACCISE E IVA
Vengono totalmente disattivate per il 2016 le clausole di salvaguardia previste dalle precedenti disposizioni legislative per un valore di 16,8 miliardi. Di conseguenza non ci saranno aumenti di Iva e Accise.
TASI-IMU
L’imposta sulla prima casa viene abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,7 miliardi. La Tasi viene abolita anche per l’inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale.
IMU AGRICOLA
Vengono esentati dall’Imu tutti i terreni agricoli – montani, semi-montani o pianeggianti – utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società. L’alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo è pari a 405 milioni.
COMPENSAZIONI AI COMUNI
I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle predette esenzioni di Imu e Tasi su abitazione principali.
PATTO STABILITÀ COMUNI
Le nuove regole consentiranno ai Comuni che hanno risorse in cassa di impegnarle per investimenti per circa 1 miliardo nel 2016. In aggiunta sarà consentito lo sblocco di pagamenti di investimenti già effettuati (e finora bloccati dal Patto) a condizione che i comuni abbiano i soldi in cassa.
IMU IMBULLONATI
Gli imbullonati non saranno più conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni di euro.
IRAP IN AGRICOLTURA E PESCA
Dal 2016 viene azzerata.
AMMORTAMENTI
La misura è volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi (a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016) attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef. La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40% portando al 140% il valore della deduzione.
IRES
Si ridurrà del 3,5%, dall’attuale 27,5% al 24%, a partire dal 2017, con uno sgravio di 3,8 miliardi nel primo anno che arriverà a circa 4 miliardi dall’anno successivo. Si potrà anticipare di un anno l’entrata in vigore della riduzione dell’aliquota qualora le istituzioni europee accordino la ‘clausola migranti’.
PROFESSIONISTI E IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI
La norma viene modificata per ampliare l’accesso al regime fiscale forfettario di vantaggio . La soglia di ricavi per l’accesso a tale regime viene aumentata di 15.000 euro per i professionisti (portando così il limite a 30.000 euro) e di 10.000 euro per le altre categorie di imprese. Viene estesa la possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro. Per le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni). In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro.
ASSUNZIONI
Anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista una agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, misura che complessivamente porta a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.
BONUS EDILIZIA
Viene aumentata dal 36% al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, confermando l’attuale livello di agevolazione. La detrazione viene mantenuta anche per l’acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici. Si conferma al 65% il cosiddetto ‘ecobonus’, la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale si applica l’aliquota ridotta del 10% con uno sgravio fiscale complessivo di 430 milioni nel 2016 che sale a 589 negli anni successivi. Il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro.
CANONE RAI
Si riduce dagli attuali 113,50 a 100 euro. Si pagherà attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione. Restano in vigore le attuali esenzioni.
CONTANTE
La soglia per i pagamenti in contanti sale da 1.000 a 3.000 euro.
COOPERAZIONE
Crescono i fondi per la cooperazione internazionale: 120 milioni nel 2016.
SOSTEGNO AI PIU’ DEBOLI
90 milioni nel 2016 per la Legge sul “Dopo di noi” per sostenere persone con disabilità al venir meno dei familiari. Rifinanziamento del Fondo per la non autosufficienza per un totale di 400 milioni di euro.
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Si anticipa di un anno la semplificazione delle sanzioni amministrative in campo fiscale. Le imprese si vedranno subito rimborsare l’IVA per i crediti non riscossi, senza dover aspettare la fine delle procedure concorsuali. Si permette lo scioglimento delle società di comodo.
CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il ‘Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale’ al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo a decorrere dal 2017. Il Fondo finanzierà la legge delega sulla povertà che verrà approvata come collegato alla legge di stabilità. Parte la prima misura strutturale contro la povertà, che sarà prioritariamente rivolta alle famiglie povere con minori a carico. Viene poi istituito, in via sperimentale, un altro fondo finalizzato a misure di sostegno contro la povertà educativa, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Attraverso questa seconda iniziativa si rendono disponibili ulteriori 100 milioni l’anno.
PENSIONATI
Aumenta la “no tax area”, ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef. Per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall’attuale soglia di 7.750 euro a 8.000. euro, sostanzialmente lo stesso livello previsto per i lavoratori dipendenti. Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro.
SALVAGUARDIA PENSIONI
Viene prevista la settima operazione di “salvaguardia” a favore dei soggetti in difficoltà con il lavoro e che non hanno ancora maturato i requisiti della legge Fornero per accedere al pensionamento. Per finanziare la settima ‘salvaguardia’ si spendono le risorse non utilizzate nelle precedenti salvaguardie chiuse.
OPZIONE DONNA
Il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti.
PART TIME
La norma è finalizzata ad accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. Si potrà chiedere il part time ma senza avere penalizzazioni sulla pensione perché lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. Il datore di lavoro dovrà corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.
CATTEDRE UNIVERSITARIE DEL MERITO
500 nuovi professori saranno selezionati sulla base del merito tra i migliori cervelli, all’estero o “in trappola” in Italia, in settori strategici per il futuro del Paese. Per tale misura sono previsti 40 milioni per il prossimo anno e 100 milioni dal 2017.
GIOVANI RICERCATORI
All’assunzione di 1.000 nuovi ricercatori vengono destinati 45 milioni nel 2016, che salgono a 60 milioni nel 2017 e a 80 milioni nel 2018.
SPECIALIZZANDI MEDICI
6.000 borse (ogni anno) per gli specializzandi medici, per assicurare qualità e prospettiva al sistema sanitario nazionale.
Quotazioni immobiliari. Sul sito delle Entrate tutti i dati del I semestre 2015
Il valore di case, negozi e uffici aggiornato al primo semestre dell’anno.
Sono online da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le quotazioni Omi con l’indicazione aggiornata dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili. I dati sono consultabili per semestre, Provincia, Comune, zona Omi e destinazione d’uso.
Oltre alla ricerca testuale, è possibile accedere alle banche dati Omi tramite il servizio di navigazione territoriale Geopoi, il framework cartografico realizzato da Sogei che consente a cittadini, istituzioni e operatori del settore di conoscere le quotazioni navigando su una vera e propria mappa interattiva di tutto il territorio nazionale.
Le quotazioni Omi relative ai comparti residenziale, commerciale, terziario e produttivo sono anche “a portata di mano”: chi utilizza uno smartphone o un tablet può, infatti, accedere ad Omi Mobile, l’applicazione dell’Agenzia disponibile all’indirizzo http://m.geopoi.it/php/mobileOMI/index.php
Sul sito delle Entrate, nella sezione Documentazione > Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari, sono sempre disponibili anche le quotazioni relative ai semestri precedenti (a partire dal secondo semestre 2012).
Proroga per la voluntary disclosure
Il termine per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all’estero viene prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015. L’integrazione dell’istanza e la documentazione possono essere presentate entro il 30 dicembre 2015. La proroga, in presenza di un numero molto elevato di richieste di adesione pendenti, risponde all’esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri. Inoltre, è previsto anche per coloro che abbiano già presentato l’istanza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, la possibilità di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015.
Il decreto conferma che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull’applicazione dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
[Fonte: Governo Italiano]
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 | Nuovo Bilancio di esercizio
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139
♦ I principi di redazione del bilancio (2423 e 2423-bis c.c.)
Viene introdotta la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture contabili) e viene eliminato il riferimento alla funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo a favore della sostanza dell’operazione e del contratto.
♦ Gli schemi di bilancio (2424 e 2425 c.c.)
Sono apportate una serie di novità allo stato patrimoniale e al conto economico.
STATO PATRIMONIALE
→ le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante ma a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una specifica voce di segno negativo;
→ i costi di ricerca e pubblicità non vanno più indicati tra le immobilizzazioni. Sono pertanto capitalizzabili solo i “costi di sviluppo” (B.I.2);
→ tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), l’attivo circolante (crediti) e debiti è richiesta l’indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
→ tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
→ non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa.
CONTO ECONOMICO
→ C) Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
→ sono state aggiunte voci specifiche per i derivati;
→ è stata eliminata la macroclasse E) relativa all’area straordinaria: i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa;
→ i criteri di valutazione, prevedendo che l’avviamento va ammortizzato secondo la sua vita utile e, se in casi eccezionali non è possibile stimarla, entro un periodo non superiore a dieci anni e introducendo il fair value per la valutazione dei derivati.
RENDICONTO FINANZIARIO
Una delle novità più importanti è la previsione dell’art. 6 co. 2 del decreto in commento che introduce l’obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario. Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo art. 2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio in chiusura e per quello precedente:
– l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio;
– i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento (ivi comprese con autonoma indicazione le operazioni con i soci).
La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le nuove c.d. micro-imprese, che tratteremo in un prossimo contributo.
Collaborazione volontaria: trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS svizzera
Le rendite del tipo AVS conseguite da residenti in Italia non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto, se riscosse in Italia, sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta da parte dell’intermediario presso il quale sono accreditate, ai sensi dell’articolo 76 della n. 413 del 1991. Tale norma dispone, infatti, che “Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla Legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”.
Tanto premesso, ogniqualvolta l’accredito dell’AVS svizzera non venga canalizzato in Italia, come nei casi prospettati nel quesito, si possono porre dubbi in merito al trattamento fiscale da applicare alle rendite incassate. In tal caso, infatti, in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d’imposta, la disposizione di cui alla legge n. 413 del 1991 non può trovare applicazione. La citata legge n. 413 del 1991, peraltro, non disciplina in modo espresso l’ipotesi in cui il percettore che abbia ricevuto l’accredito all’estero possa autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta assoggettando le rendite ad un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia. Tuttavia, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, si ritiene che quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento.
Ciò in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva.
Qualora il contribuente non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria inserendo i relativi importi riscossi, distintamente per periodo d’imposta, nella sezione V colonne 7 e 8 della richiesta di accesso alla procedura stessa. Per l’indicazione di tale reddito può essere utilizzata, con riferimento all’anno d’imposta 2014, la sezione V del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2015, riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l’aliquota del 5 per cento e l’imposta dovuta. Ai fini del versamento con il modello F24 può essere utilizzato il codice tributo 1242.