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DICHIARAZIONI 2016: Modelli in bozza

dichiarazioneE’ disponibile da oggi sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza di dichiarazione Irap da utilizzare per il periodo imposta 2015 con le relative istruzioni.

Il modello 2016 vede l’ingresso di diverse agevolazioni: quella relativa alla deduzione del costo residuo del personale dipendente, il credito d’imposta per le imprese senza dipendenti e nuovo regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (Patent box).

  • Deduzione del costo residuo per il personale dipendente

E’ prevista, a favore di tutti i soggetti passivi, la deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente l’ammontare delle deduzioni analitiche o forfetarie riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione di specifiche disposizioni contenute nel D.lgs. n. 446/97.

  • Credito d’imposta per le imprese senza dipendenti

Per le imprese senza dipendenti sbarca nel modello Irap la possibilità di fruire, a partire dal 2016, di un credito d’imposta pari al 10% dell’imposta lorda. L’agevolazione, da utilizzare esclusivamente in compensazione, spetta alle imprese alle quali non si applicano le deduzioni per lavoro dipendente.

  • Il Patent box per marchi, brevetti, diritti d’autore

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime del Patent box, i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. L’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell’Imposta regionale sulle attività produttive.

 

 
[Fonte: Agenzia delle Entrate]

INVITALIA: DAL 13 GENNAIO 2016 DOMANDE PER I FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

capture-20160112-185322Da mercoledì 13 gennaio 2016 alle 12.00 gli aspiranti imprenditori di tutta Italia possono chiedere le agevolazioni di “Nuove imprese a tasso zero”.

Il nuovo incentivo del Governo è rivolto ai giovani under 35 e alle donne di qualsiasi età che vogliono avviare una micro o piccola impresa. Lo stanziamento inziale è di circa 50 milioni di euro.

La domanda si presenta solo on line, sulla piattaforma informatica di Invitalia. Chi vuole chiedere gli incentivi deve quindi registrarsi ai servizi online di Invitalia e poi entrare nell’area riservata per compilare direttamente sul web la domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare.

“Nuove imprese a tasso zero” non è un bando: quindi non ci sono scadenze, né graduatorie. Le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento fondi. Dopo la verifica formale, è previsto un esame di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia. L’esito della valutazione viene comunicato normalmente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Le società che superano la selezione possono ricevere un finanziamento a tasso zero, che può coprire fino al 75% delle spese totali e che deve essere restituito massimo entro 8 anni.

Sono finanziabili le iniziative con spese fino a 1,5 milioni di euro nei settori:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone
  • commercio di beni e servizi
  • turismo

Possono essere ammessi anche progetti nei seguenti settori, considerati di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile:

  • filiera turistico-culturale
  • innovazione sociale

Gli unici settori esclusi dalle agevolazioni sono quelli previsti dalla disciplina comunitaria. In particolare: pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli. Sono inoltre escluse le attività connesse all’esportazione.

“Nuove imprese a tasso zero” è la versione rinnovata della misura Autoimprenditorialità (decreto legislativo 185/2000 – Titolo I), modificata e aggiornata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare del 9 ottobre 2015.

[Fonte: Invitalia]

NUOVO REGIME FORFETTARIO AGEVOLATO

pagine (1)La legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato, rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale. In sintesi, il regime (naturale per chi possiede i requisiti di ingresso) si sostanzia nella determinazione forfetaria del reddito, che viene poi tassato con un’imposta del 15%, sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. 

Il nuovo regime è quello naturale per i contribuenti in possesso dei relativi requisiti. Tuttavia, è possibile optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

All’avvio dell’attività è comunque possibile avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei requisiti prescritti.

Requisiti

Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime forfetario se, contemporaneamente, nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati)
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superava 20.000 euro. Nel calcolo di questo limite: 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi; 3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%; 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro; 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione
  • i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione erano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; requisito, questo, non rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non supera i 20.000 euro.

Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l’accesso al regime:

  • non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Le esclusioni

Non possono avvalersi del regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
  • i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Reddito e tassazione

Il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

Tabella

I primi 3 anni di attività

Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per l’anno in cui la stessa è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato forfetariamente è ridotto di un terzo, a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

Semplificazioni contabili

Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dal versamento (con alcune eccezioni) dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto (ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti); non sono tenuti a operare le ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi), così come alle stesse non sono assoggettati (rilasciando un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva) i propri ricavi e compensi. In più, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri.

Vecchi regimi

La legge di stabilità per il 2015 aveva disposto che il nuovo regime sostituisse tutti quelli prima vigenti, abrogandoli: nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (legge 388/2000, articolo 13), regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Dl 98/2011, articolo 27, commi 1 e 2) e regime contabile agevolato (Dl 98/2011, articolo 27, comma 3). Successivamente, il Dl 192/2014 ha prorogato le disposizioni relative al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, per i contribuenti che, avendone i requisiti, decidessero di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso del 2015.

Normativa e prassi

downloadDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità (articolo 1, commi da 54 a 89)

downloadTABELLA con soglie di ricavi e percentuale di redditività

 

LA GUIDA ABI-CONSUMATORI SUL BAIL-IN

soldi (3)In dieci domande e dieci risposte le novità introdotte dalle nuove regole europee sulle crisi bancarie, in vigore anche in Italia dal 1° gennaio. Per far conoscere a clienti e risparmiatori i principali cambiamenti introdotti dalle nuove regole europee sulle crisi bancarie, in vigore anche in Italia dal primo gennaio 2016, l’ABI ha messo a punto una guida in collaborazione con dodici associazioni dei consumatori (ACU, ADICONSUM, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, UNC), la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e la Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza.

Le nuove regole – comuni a tutti Paesi dell’Unione Europea – hanno l’obiettivo di limitare la probabilità che si verifichino crisi bancarie e, nel caso si manifestino, di attenuarne gli effetti. Ma cosa prevedono queste nuove regole e perché sono state introdotte? Cos’è la procedura di risoluzione? Come funziona il bail-in e a quali strumenti finanziari si applica? Cosa succede a conti e depositi fino a 100 mila euro? E ai conti cointestati? Queste sono solo alcune delle dieci domande “chiave” alle quali il vademecum risponde.

Ecco di seguito, un estratto delle dieci domande “chiave” alle quali la guida risponde.

1) PERCHÉ SONO STATE INTRODOTTE LE NUOVE REGOLE EUROPEE?

Le Istituzioni Europee hanno introdotto le nuove regole per gestire un’eventuale crisi bancaria, partendo dal nuovo presupposto che il costo della crisi va sostenuto principalmente all’interno della banca stessa, come accade per le altre imprese.

2) COSA PREVEDONO LE NUOVE REGOLE?

Il rafforzamento delle misure preventive a cui ogni banca dovrà attenersi. Tra queste, la predisposizione di un Piano di Risanamento, che prevede cosa deve fare la banca in caso di eventi avversi. Le Autorità, inoltre, potranno intervenire, in via precoce, per sollecitare l’attuazione dei Piani di Risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare l’amministrazione straordinaria.

3) E SE LA PREVENZIONE NON FOSSE SUFFICIENTE?

In caso di crisi bancaria, le Autorità di Risoluzione preposte al controllo e alla gestione delle crisi – ossia la BCE e la Banca d’Italia – avranno a disposizione un insieme di misure, calibrate in funzione della gravità della situazione, che prevedono, quale ultima istanza, l’avvio della cosiddetta procedura di “risoluzione”.

4) IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA DI RISOLUZIONE?

È un pacchetto di misure che potrà essere richiesto alla banca in crisi dalle Autorità di Risoluzione per risanare il più rapidamente possibile la situazione. Tra i vari strumenti di risoluzione c’è il cosiddetto bail-in o salvataggio interno.

5) COME FUNZIONA IL BAIL-IN (SALVATAGGIO INTERNO)?

Con il bail-in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite. In ogni caso, l’eventuale perdita per i creditori della banca non potrà essere mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa.

6) A QUALI STRUMENTI BANCARI SI APPLICA IL BAIL-IN?

Il principio base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all’eventuale risanamento: gli azionisti sono dunque i primi chiamati a intervenire. Solo a seguire, e solo se il contributo degli azionisti fosse insufficiente, verrà chiamato a contribuire chi detiene altre categorie di strumenti, secondo un prefissato schema di priorità di intervento che prevede, in successione: – azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili; – titoli subordinati senza garanzia; – crediti non garantiti, come le obbligazioni bancarie non garantite; – depositi superiori a 100 mila euro di persone fisiche e PMI, solo per la parte eccedente i 100 mila. Fino al 31 dicembre 2018, i depositi superiori a 100 mila euro delle imprese e quelli interbancari contribuiscono alla risoluzione in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti. Dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

7) COSA SUCCEDE AI CONTI E DEPOSITI FINO A 100 MILA EURO?

Assolutamente nulla. Fino a 100 mila euro per depositante, infatti, conti correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di risparmio, assegni circolari e certificati di deposito nominativi sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia. Oltre la soglia dei 100 mila euro, i depositi non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in, ma possono esserlo solo se il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza garanzia e così via) non fosse sufficiente a risanare la banca.

8) COSA SUCCEDE AI CONTI COINTESTATI?

Nel caso di un conto cointestato a due persone l’importo massimo garantito è 200 mila euro, mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque 100 mila. La garanzia del Fondo, infatti, non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca.

9) QUALI ALTRI STRUMENTI SONO ESCLUSI DAL BAIL-IN?

Oltre ai depositi fino a 100 mila euro sono esclusi dal bail-in:

– le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered bond);

– i titoli depositati in un conto titoli (se non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in);

– le disponibilità dei clienti custodite presso la banca, come il contenuto delle cassette di sicurezza;

– i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.

Possono comunque essere escluse dal bail-in anche categorie ulteriori di strumenti secondo una valutazione che verrà fatta di volta in volta dalla nuova Autorità di Risoluzione Europea o dall’Autorità di Risoluzione Nazionale.

10) IL BAIL-IN SI PUÒ APPLICARE A STRUMENTI SOTTOSCRITTI PRIMA DEL 1 GENNAIO 2016?

Sì. In caso di crisi di una banca, il bail-in si può applicare anche agli strumenti finanziari già in possesso dei clienti prima di questa data.

(Fonte: Associazione Bancaria Italiana, Banca D’Italia)

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CESSIONE DI BENI CON POSA IN OPERA: QUANDO SI APPLICA IL REVERSE CHARGE?

Reverse

Fonte: FISCAL FOCUS

Come chiarito da ultimo nella C.M. 14/E/2015 sono escluse dall’applicazione del reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E dell’11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).

Vi sono dei casi in cui tuttavia non è facile stabilire se la posa in opera sia meramente accessoria alla cessione di beni o sia prevalente rispetto a quest’ultima. Tale distinzione è di fondamentale importanza. Se la posa in opera è accessoria alla cessione di beni non troverà applicazione il meccanismo del inversione contabile. Diversamente, nel caso in cui l’operazione nel suo complesso considerata debba essere qualificato come prestazione di servizi andrà applicato il meccanismo dell’inversione contabile.

E’ proprio per dissipare tali dubbi, nella recente C.M. 37/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito utili criteri interpretativi sulla base della recente giurisprudenza comunitaria e domestica, nonché della prassi dell’Amministrazione finanziaria.

Corte di Giustizia del 29 marzo 2007, Causa C-111/05 – Con riferimento alla giurisprudenza comunitaria, è stata richiamata la sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2007, Causa C-111/05, in cui è stato precisato che, per qualificare l’operazione prevista, occorre esaminare, tra l’altro, l’importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene. In particolare, i giudici comunitari evidenziano che è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente. La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che, ai fini della qualificazione dell’operazione, il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato senz’altro obiettivo di cui si può tener conto, ma che il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere un’importanza decisiva.

L’orientamento del Agenzia – In linea con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di prassi, ha precisato che la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. In sostanza, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera (cfr. risoluzioni n. 164/E del 2007 e n. 148/E del 2007). In particolare, la risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 ha chiarito che, nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare, occorrerà fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti. In linea di principio, quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale … [Continua su FISCAL FOCUS]

Legge di stabilità 2016

legge[Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze]

La Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio che ora passano al Senato per il via libera definitivo prima della pausa natalizia del Parlamento. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, aveva approvato il provvedimento il 15 ottobre scorso e contestualmente il documento programmatico di bilancio per il 2016 (in inglese Draft Budgetary Plan) era stato trasmesso alle istituzioni europee.

La politica di bilancio per il 2016 e gli anni successivi, che si associa strettamente al processo di attuazione delle riforme strutturali, si propone di ricondurre stabilmente l’economia italiana su un sentiero di crescita sostenuta e favorire l’occupazione. Essa si fonda su una graduale e incisiva riduzione del carico fiscale, volta a incoraggiare l’offerta di lavoro e gli investimenti in capitale fisico e umano e a sostenere i consumi delle famiglie. Numerosi interventi sono volti a rafforzare strutturalmente la competitività dell’economia.

Nel corso dell’esame in Parlamento, il ddl di stabilità si è arricchito di importanti novità che ne hanno potenziato gli effetti espansivi finalizzati ad accelerare la crescita, come gli ulteriori interventi per favorire gli investimenti nel Mezzogiorno. Inoltre, in considerazione dei gravi fatti di terrorismo, per rafforzare l’apparato di sicurezza nazionale è stato approvato un pacchetto di interventi che si muove lungo due direttrici: contrastare i rischi che si verifichino episodi di terrorismo attraverso l’ammodernamento delle dotazioni strumentali in uso alle forze dei comparti sicurezza e difesa, il potenziamento delle loro capacità di sorveglianza e della sicurezza informatica, l’incremento del trattamento economico del personale dei due comparti; rafforzare ulteriormente la difesa dei valori culturali che sono i pilastri della nostra società con interventi che vanno dalla riqualificazione urbana delle periferie alle iniziative per accrescere il patrImonio culturale da parte dei giovani.

Alle nuove misure per la sicurezza e la cultura si è fatto fronte utilizzando gli spazi finanziari previsti nelle Risoluzioni parlamentari approvate l’8 ottobre 2015 che consentono di portare il rapporto indebitamento/pil per il 2016 al 2,4%. Resta confermato al 2018 il raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale.

Le principali misure

Clausole di salvaguardia – vengono rimossi i previsti aumenti dell’Iva e delle accise che sarebbero dovuti scattare all’inizio del 2016 (16,8 miliardi, circa 1 punto percentuale del PIL).

Tasi e Imu – si abolisce la Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli), che interessano circa l’80 per cento dei nuclei familiari. Lo sgravio fiscale complessivo ammonta a circa 3,5 miliardi. Si elimina l’Imu sui terreni agricoli (405 milioni) e sui macchinari d’impresa cosiddetti ‘imbullonati’ (sgravio di 530 milioni). La Tasi viene abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa. Sugli immobili locati a canone concordato i proprietari verseranno Imu e Tasi ridotta del 75%.
I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la conseguente perdita di gettito.

Irap – dal 2016 viene azzerata per i settori dell’agricoltura e della pesca.

Accertamenti fiscali – sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi. Si passa quindi dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione contestata. Nel caso di dichiarazione Iva nulla i termini per l’accertamento diventano gli stessi di quelli già previsti per la mancata dichiarazione: l’accertamento può essere effettuato fino all’ottavo anno successivo. Viene abolita la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’iva e delle imposte dirette nel caso in cui la violazione comporti l’obbligo di denuncia per reato tributario.

Edilizia – per favorire il rilancio del settore delle costruzioni, vengono prorogate le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni immobiliari (detrazione del 50%) e finalizzate al risparmio energetico (65%).
Nella stessa direzione si muove la possibilità concessa ai Comuni di utilizzare una parte degli avanzi di cassa per effettuare investimenti in deroga alla regola che impone loro il pareggio del bilancio. Nel complesso, si delinea un insieme di interventi che, congiuntamente all’azione di accelerazione dei tempi di realizzazione delle infrastrutture e dei progetti cofinanziati, dovrebbe porre termine alla stagnazione che da vari anni caratterizza il settore delle costruzioni.

Investimenti privati – si introduce il cosiddetto ‘superammortamento’, ossia una maggiorazione del 40 per cento del costo fiscalmente riconosciuto per l’acquisizione (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016) di nuovi beni strumentali, in modo da consentire l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria più elevati. Questa misura, immediatamente attiva e di semplice applicazione è direttamente mirata ad incentivare le imprese a crescere ed investire per il futuro.

Sud – Il Governo ritiene che nel Mezzogiorno sia necessario migliorare l’implementazione delle politiche nazionali. In questo quadro, analogamente alla misura del Superammortamento valida sull’intero territorio nazionali, si introducono benefici fiscali aggiuntivi nella forma di un credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese. Il tetto massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile è di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese. La norma vale 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Sarà un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità di richiesta del credito da parte dei soggetti interessati.

A favore del Mezzogiorno sono anche le misure della Legge di Stabilità volte a superare il patto di stabilità interno e a attivare meccanismi di gestione del bilancio che consentono di disporre complessivamente di risorse pari a 11 miliardi per investimenti pubblici, di cui più di 7 per il Sud.

Sono poi previsti specifici interventi per la Terra dei Fuochi e l’area di Bagnoli.

Avviamento attività – Si stabiliscono incentivi alle aggregazioni aziendali per favorire la crescita della dimensione delle imprese, consentendo ai contribuenti di ridurre il periodo di ammortamento previsto per l’avviamento e i marchi d’impresa da 10 a 5 quote.

Ires – Il percorso di alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese continuerà nel 2017 anche attraverso la riduzione dell’aliquota d’imposta sui redditi delle società (IRES). Dal 1° gennaio 2017 quest’ultima viene ridotta dal 27,5 al 24%. Questo provvedimento, che fa seguito alla detassazione dal 2015 della componente del costo del lavoro assoggettata all’IRAP, mira a condurre il prelievo sui risultati di impresa verso i livelli medi europei.

Canone Rai – si riduce da 113,500 euro a 100 euro e si pagherà con la bolletta elettrica.

Sgravi fiscali sulle assunzioni – si agisce con la prosecuzione, in forma ridotta (al 40%), degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, che nel 2015 ha prodotto effetti importanti e ha accompagnato le riforme introdotte nel mercato del lavoro con il cd Jobs Act.
A queste misure si affiancherà la detassazione del salario di produttività, volta a favorire la negoziazione salariale di secondo livello.

Istruzione – La manovra di bilancio include importanti interventi per l’istruzione, la ricerca e il sistema della cultura. Si intende premiare il merito e accrescere il livello delle nostre università. Questi interventi completano lo sforzo in favore della creazione di capitale umano effettuato con la Buona Scuola, operante dall’anno scolastico 2015-16.

Pensioni – la legge di stabilità interviene per tutelare alcune fasce di soggetti prossimi al pensionamento in condizioni di disoccupazione. In particolare, in chiave di flessibilità, si garantiscono misure di salvaguardia per una quota residua di ‘esodati’ e si prevedono misure agevolative per le donne che intendano lasciare il lavoro con 35 anni di contributo a fronte di una decurtazione del trattamento pensionistico (“opzione donna”). Si introduce inoltre una misura volta a favorire il ricambio generazionale attraverso l’utilizzo della leva del part time per i lavoratori vicini al pensionamento. Va rilevato che non viene modificato l’assetto del sistema pensionistico e che le misure sono finanziate nell’ambito del sistema previdenziale, in parte estendendo l’intervento sull’indicizzazione delle pensioni introdotto nel 2013.

In tema di indicizzazione dei trattamenti pensionistici viene stabilito il principio secondo cui, nel caso si registrasse per un dato anno un tasso di inflazione negativo, comunque le prestazioni previdenziali e assistenziali in sede di adeguamento nell’anno successivo non potranno subire riduzioni

No-tax area – per i pensionati viene anticipato al 2016 innalzamento della soglia di reddito al di sotto della quale non si paga l’irpef. Nel dettaglio, per gli ultrasettantacinquenni la soglia sale da 7.750 euro a 8.000 euro, per i pensionati sotto i 75 anni la soglia sale da 7.500 a 7.750 euro.

Tutela lavoratori – viene prorogata al 2016 l’indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto iscritti alla gestione separata INPS (c.d. DIS-COLL), al fine di garantire una protezione in caso di perdita del lavoro per i giovani precari;

Infanzia – sono estese al 2016 le misure di congedo di paternità e il riconoscimento di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri per l’accesso a servizi per l’infanzia, con estensione della possibilità di beneficiare di voucher anche alle lavoratrici autonome.

Sicurezza – sono stanziati 300 milioni di euro per l’ammodernamento delle strumentazioni e delle attrezzature dei comparti difesa e sicurezza e per gli investimenti volti ad adeguare le capacità di contrasto al terrorismo. Per rafforzare la cyber security è prevista una dotazione di 150 milioni. Al personale delle forze di polizia e delle forze armate, per il riconoscimento dell’impegno profuso per fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, viene corrisposto un contributo straordinario pari a 80 euro netti al mese. Persegue l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei cittadini anche il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana, per il quale sono stanziati 500 milioni- Il programma include anche lo sviluppo di pratiche per l’inclusione sociale, la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, l’adeguamento delle infrastrutture legate ai servizi sociali.

Cultura – vengono resi immediatamente utilizzabili dai Comuni 500 milioni per interventi di edilizia scolastica. Ai giovani che nel 2016 compiono 18 anni si attribuisce una Carta elettronica di importo di 500 euro, da utilizzare per l’ingresso a musei, teatri, cinema, mostre. Viene inoltre incrementato di 50 milioni di euro il Fondo per la concessione di borse di studio.

Carta famiglia – la card, istituita a partire dal 2016, è rivolta alle famiglie che ne fanno richiesta, costituite da cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia con almeno tre figli minori a carico. La carta, emessa dai Comuni secondo criteri fissati con un successivo decreto ministeriale, viene erogata in base all’ISEE e consente l’accesso a sconti o tariffe agevolate per l’acquisto di beni e servizi. La card può essere utilizzata anche per costituire gruppi di acquisto familiare, gruppi di acquisto solidale o per usufruire di biglietti o abbonamenti familiari a servizi di trasporti, culturali, sportivi, turistici. I partner potranno valorizzare la loro partecipazione all’iniziativa a scopi promozionali o pubblicitari.

–> I contenuti della Legge di Stabilità 2016

Prestazioni di fisioterapia: detraibilità

Attualit
Le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese da soggetti diversi dai medici possono essere ammesse in detrazione qualora siano collegate alla cura di una patologia e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Tra queste rientrano anche le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel Dm 29 marzo 2001, che sono pertanto ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini dello sconto d’imposta, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare 19/E del 2012).

 

Pronte le bozze dei modelli CU e 730/2016

comunicatostampaDisponibili da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli Certificazione Unica (Cu) e 730 targati 2016. Per i contribuenti che possono utilizzare il modello 730/2016, da quest’anno sarà possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio compilando il nuovo quadro K, senza dover presentare il quadro AC del modello Unico Persone Fisiche. Inoltre, la nuova Cu fornirà all’Agenzia delle Entrate più informazioni rispetto all’anno scorso e si tradurrà quindi in una semplificazione per i sostituti d’imposta poiché saranno sensibilmente ridotti i dati da inserire nel modello 770 Semplificato.

Per consentire una precompilazione più accurata del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, i sostituti potranno inserire nelle Cu il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico.

Di seguito elenchiamo le principali novità relative all’anno d’imposta 2015 presenti nei modelli:

Dalla contribuzione ad enti diversi dall’Inps al Tfr

Dal 2016 i sostituti d’imposta potranno rilasciare una Certificazione Unica comprensiva dei dati fiscali e previdenziali, anche in caso di contribuzioni diverse dall’Inps (ad esempio medici, veterinari, ecc.), che nel 2015 sono state rilasciate separatamente in aggiunta alla Cu 2015. Entra sia nella Cu sia nel 730 la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione, prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi.

Spazio al credito d’imposta per erogazioni liberali alla scuola (school bonus)

Nel 730/2016, quadro G, è stato inserito il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole, destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’impiegabilità degli studenti. Il credito spetta per un importo pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2015.

[Fonte: Agenzia Entrate]

CASSAZIONE PENALE | Sez. 4, n. 45438 del 13 novembre 2015

GiurisprudenzaSentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 45438 del 13 novembre 2015 – Esplosione nella fabbrica di giochi pirotecnici e infortuni mortali. 

Responsabilità del legale rappresentante di un’azienda a conduzione familiare.

In questa sentenza la Suprema Corte ha, ancora una volta, ribadito che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’incolumità fisica del lavoratore nel caso di un’azienda a conduzione familiare. In proposito “il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all’art. 2087 c.c., è il “garante” dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei lavoratore, con la già rilevata conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” (art. 40 c.p., comma 2).”

La Corte di Cassazione prosegue “il carattere familiare dell’impresa determina il ragionevole convincimento, non contrastato da elementi di segno contrario, che il rappresentante legale avesse organizzato il lavoro e in particolare che anche allo stesso fossero attribuibili le scelte aziendali e la organizzazione lavorativa e dunque la colposa omissione nell’attuazione di qualsivoglia presidio a protezione degli operai nello svolgimento delle rispettive mansioni e che nessuna formazione era stata loro fornita sulla utilizzabilità degli attrezzi in sé inidonei”.

Inoltre “la quasi totale violazione di ogni possibile norma antinfortunistica implica ex se la riconducibilità dell’evento letale alle violazioni medesime senza che tale collegamento possa definirsi meramente generico essendo piuttosto necessario individuare se e quali di tali violazioni, in una situazione di illegalità globale, possa ritenersi estranea produzione dell’evento.”

[Fonte: Olympus.uniurb]

STUDI DI SETTORE: RITOCCHI AI CORRETTIVI 2015

STUDIStudi di settore al passo con la difficile congiuntura economica. La Commissione degli esperti, nella riunione di oggi, ha detto sì a una serie di “aggiustamenti” riguardanti l’applicazione di questo particolare strumento di accertamento per il periodo d’imposta 2015. L’Organo collegiale, composto da rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria, delle categorie produttive e professionali e degli enti locali, ha infatti il compito di valutare se gli studi elaborati sono in grado di fotografare effettivamente la realtà economica cui si riferiscono.

In particolare sono stati approvati: correttivi anticrisi, evoluzioni e aggiornamenti sulle diverse territorialità dei 70 nuovi Studi. Parere favorevole anche per i 67 Sds che dovrebbero andare in evoluzione nel 2016. 
La revisione ristabilisce, quindi, secondo gli “esperti”, l’armonia tra Sds e l’attuale realtà economica esaminata a livello locale, di comparto o riferita a situazioni specifiche, rimodulando i risultati non più allineati a causa della crisi congiunturale che ha comportato, in molti casi, un rallentamento dell’attività, ritardi negli incassi, mancati pagamenti, ricavi più bassi.
 
I correttivi 2015 ricalcano perfezionamenti già previsti per il periodo d’imposta 2014:

  • interventi relativi all’analisi di normalità economica
  • congiunturali di settore
  • congiunturali territoriali
  • congiunturali individuali.

Riguardo all’evoluzione degli Studi di settore 2015, il via libera della Commissione è per:

  • 12 studi del comparto manifatturiero
  • 12 studi relativi alle attività dei professionisti
  • 20 studi del commercio
  • 26 studi afferenti i servizi

Piena detrazione Iva per l’auto utilizzata dall’agente di commercio

di Luca Caramaschi Scarica in PDF

Fonte: Euroconference

In deroga alla detrazione parziale attualmente stabilita nella misura forfetaria del 40% per quasi tutte le tipologie di impresa, l’articolo 19-bis1 del DPR n.633/1972 consente la piena e totale detraibilità dell’Iva assolta all’acquisto delle autovetture per i soli agenti e rappresentanti di commercio (sia in forma individuale che societaria).

Contrariamente a quanto affermato a proposito della deduzione dei costi ai fini delle imposte sui redditi, la detraibilità Iva al 100% prevista per gli agenti e rappresentanti ha, secondo l’Agenzia delle entrate, carattere tassativo e quindi non può essere estesa ad altra categoria di contribuenti (come ad esempio ai promotori finanziari o agli agenti di assicurazione, che, quindi, scontano la detrazione limitata nella misura del 40%).

Va poi detto che relativamente a tali soggetti (promotori finanziari e agenti di assicurazione) l’indetraibilità oggettiva parziale dell’Iva comporta, nella maggior parte dei casi, effetti negativi molto limitati atteso che la quasi totalità delle operazioni tipiche da essi svolte rientra nella disciplina delle operazioni esenti e, quindi, genera un pro-rata generale di indetraibilità del 100 per cento.

Con riferimento al comparto Iva l’agenzia delle entrate ha in passato emanato la R.M. n.34/E del 13.02.2003 con la quale ha riconosciuto ai soggetti che svolgono l’attività di agenzia in forma societaria le agevolazioni previste per gli agenti organizzati in forma individuale. Tale chiarimento è apparso quanto mai opportuno in quanto anche per gli agenti organizzati in forma societaria si realizza quella sostanziale equiparazione tra Iva e imposte dirette, che in precedenza era certa solo per gli agenti e rappresentanti di commercio individuali.

In presenza della riformata disciplina rimaneva infatti ancora da chiarire se la disposizione contenuta nell’articolo 19-bis1 del DPR n.633/72 fosse pacificamente applicabile alle società svolgenti attività di agenzia. Le argomentazioni addotte dall’agenzia delle entrate fornite nella citata R.M. n.34/E/03 si basano sul riconoscimento della “strumentalità” delle autovetture quando queste vengono impiegate dagli agenti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Pertinente, inoltre, appare il richiamo operato dalla pronuncia ministeriale alla Legge-quadro n.204 del 03 maggio 1985, la quale all’articolo 6 ammette che può essere agente anche un soggetto collettivo.

Il richiamato documento di prassi coglie inoltre l’occasione per ribadire un concetto molto importante in ambito Iva e che rende “non automatica” la piena detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto.

Con il quarto comma dell’articolo 19 del DPR n.633/72, infatti, nella versione successiva alle modifiche apportate dal decreto legislativo n.313/97, viene introdotto un principio generale in virtù del quale si stabilisce che l’imposta assolta sull’acquisto di beni e servizi utilizzati in modo promiscuo non può essere detrattaintegralmente, dovendosi determinare la misura della detrazione stessa in conformità a “criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”.

Va detto peraltro che tale principio non è stato reso pienamente operativo dalla circolare n.328/E/1997, con il risultato che il criterio oggettivo richiesto dalla norma è senz’altro sostituito da necessari criteri soggettivi, scelti dall’agente o rappresentante di commercio che si trova a dover decidere in quale misura operare la detrazione dell’imposta relativa ad una autovettura utilizzata sia per esigenze personali che lavorative.

Laddove quindi l’agente possegga un’auto per uso aziendale e un’altra per uso familiare, non sussiste certamente alcun ostacolo alla piena detrazione dell’Iva, a condizione che l’auto ad uso aziendale sia utilizzata effettivamente in modo esclusivo nell’attività. Più complicata appare la situazione dove l’agente di commercio ha nella propria disponibilità una sola autovettura: in tal caso ben difficilmente l’agente potrà evitare di individuare un quota di utilizzo riferita alla sfera personale e quindi da considerate indetraibile (in tal senso la norma lascia ampia libertà nella individuazione del criterio oggettivo da utilizzare, seppur nella consapevolezza che solo una detrazione stabilità nella misura del 40% potrà far dormire sonni tranquilli all’agente di commercio). Nel caso di parziale indetraibilità dell’Iva (in quanto si suppone un parziale uso personale dell’autovettura) occorre poi prestare attenzione al fatto che tale componente non detraibile rappresenta ai fini reddituali una parte del costo del veicolo, e come tale dovrà essere tenuta in debito conto al fine di determinare la quota deducibile del relativo costo. Ancorché con riferimento a tipologie di imprese diverse dagli agenti, la circolare n.137/E del 15 maggio 1997 al paragrafo 15.12 ha chiarito che nel costo del veicolo occorre computare anche l’Iva indetraibile pagata per l’acquisto del bene.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, eventi quali:

  • acquisizione dell’autovettura mediante leasing,
  • cessione dell’autovettura,
  • noleggio dell’autovettura,
  • spese di impiego dell’autovettura (esclusi i pedaggi autostradali),

non comportano particolari problemi per gli agenti e rappresentanti di commercio in quanto per tali soggetti (fatte salve le considerazioni svolte in precedenza relativamente all’uso personale dell’autovettura) si ha la piena e totale detraibilità dell’Iva.

Con riferimento ai pedaggi autostradali, va ricordata l’abrogazione, ad opera della Finanziaria 2008, della lettera e) dell’articolo 19-bis1) del DPR n.633/72: tale intervento di fatto assimila il trattamento delle spese relative ai pedaggi stradali a quello di tutte le altre spese di impiego riguardanti i veicoli stradali a motore. Per gli agenti e rappresentanti di commercio, quindi, è possibile detrarre interamente l’Iva sull’acquisto dei veicoli e delle spese accessorie (carburanti, lubrificanti, manutenzioni, ricambi, ecc.) compresa l’imposta assolta sulle spese relative al transito autostradale.

 

Il trattamento ai fini Iva

Agenti e rappresentanti

(individuali o società)

Percentuale massima di detrazione

Criterio oggettivo

Spese di acquisizione dell’autovettura

(quote di ammortamento o canoni di leasing)

100%

Individuazione della quota di indetraibilità riferibile all’uso personale

Spese per l’impiego dell’autovettura

(manutenzione, custodia, riparazioni, acquisto carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, ecc.)

100%

Individuazione della quota di indetraibilità riferibile all’uso personale

Infine, ci sentiamo di proporre un’ultima osservazione in merito alla fattispecie in commento, relativa al numero di vetture sulle quali l’agente di commercio può computare la detrazione nonché la deduzione “maggiorata”: a tale soggetto è riconosciuto tale beneficio fiscale in ragione del fatto che egli, normalmente, per la tipologia di attività esercitata, utilizza la propria autovettura ai fini professionali con un’intensità ben più consistente rispetto alla media delle imprese. Se si concorda su tale considerazione, altrettanto dovrebbe convenirsi che:

  • l’agente deve computare tale beneficio (deduzione dell’80% dei costi) solo per una autovettura, peraltro senza limitazioni alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti;
  • mentre per eventuali altre vetture aziendali, dovrebbe scontare la deduzione nella misura del 20%, nonché la detrazione dell’IVA limitata al 40%.