Tutti gli articoli di Amministrazione

Tassazione del finanziamento soci enunciato in altro atto registrato

Giurisprudenza
[Autore e fonte: Alberto Roma – Fisco Oggi]
In presenza di situazioni di crisi, viene spesso utilizzato, con verbale di assemblea, per coprire perdite e/o azzerare e ricostituire (o aumentare) il capitale della compagine.
Il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr 131/1986), all’articolo 22, prevede una norma che impone l’applicazione dell’imposta di registro anche alle disposizioni (contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati) enunciate in altro atto registrato (in tal senso riproponendo esattamente quanto previsto dalla normativa pregressa: articolo 21 del Dpr 634/1972).
Tale norma, peraltro di non frequente applicazione, pone una serie di problematiche, il cui esame critico può indirizzare l’operatore fiscale alle condotte più corrette o, in ogni caso, alla conoscenza di quali possano essere le conseguenze fiscali di determinate operazioni.
La presente analisi concerne i primi due commi dell’articolo 22 (l’unico intervento specifico di prassi, seppur su caso molto particolare, è rappresentato dalla risoluzione 71/2006), escludendo pertanto la fattispecie trattata dal terzo comma (enunciazione in atti giudiziari), oggetto di plurimi interventi interpretativi, di prassi e giurisprudenza e, comunque, di meno problematica applicazione.
L’articolo 22, ai primi due commi, testualmente dispone:
1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’articolo 69.
2. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione”.
Trattasi di normativa chiaramente antievasiva/antielusiva, tenuto conto che mira a consentire di applicare l’imposta di registro a tutti i casi in cui il contribuente abbia omesso una registrazione (obbligatoria o meno) e successivamente abbia fatto valere (mediante enunciazione) le relative “disposizioni”, solitamente contrattuali, in altro atto registrato.
Visto che la norma utilizza due termini specifici, “disposizioni” ed “enunciazione”, risulta preliminarmente opportuno chiarirne brevemente portata e significato:

  • le “disposizioni” non sono altro che atti o negozi giuridici produttivi di effetti (costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti giuridici) e suscettibili di valutazione economica, quindi rilevanti ai fini del registro
  • l’enunciazione è l’espresso richiamo che a tale atto o negozio viene effettuato dalle parti dell’atto registrato.  

Tra gli atti sottoposti a registrazione contenenti enunciazioni di altre “disposizioni”, il caso di gran lunga più frequente di eventuale applicazione dell’articolo 22 del Tur è rappresentato dall’enunciazione di finanziamento soci in verbale di assemblea registrato dalla società (accordo di finanziamento normativamente possibile anche in forma non scritta, ex articolo 2467 cc): infatti, accade spesso che, in presenza di situazioni di crisi societarie, la società proceda, con verbale di assemblea sottoposto a registrazione, a copertura di perdite e/o azzeramento e ricostituzione (o aumento) del capitale sociale mediante utilizzo parziale o totale di pregressi finanziamenti soci (basati su accordi non sottoposti a registrazione).
Tale operazione, ai sensi dell’articolo 22 del Tur, può comportare l’emissione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro sull’accordo di finanziamento (quindi sul contratto di mutuo) non registrato ed enunciato, in presenza di una serie di circostanze, che di seguito analiticamente si espongono (alla base della tassabilità dell’atto enunciato vi è il principio dell’autonomia dei singoli negozi, proprio del settore tributario e, in particolare, dell’imposta di registro – sul punto, si veda Cassazione 17899/2005, 4096/2012 e 17237/2013). 

I requisiti per tassare l’accordo di finanziamento soci ex articolo 22 del Tur
L’articolo 22 del Tur è una norma di carattere evidentemente eccezionale, in quanto prevede l’applicazione dell’imposta di registro a prescindere dalla forma dell’accordo enunciato, addirittura anche nei confronti di contratti verbali per i quali, in origine, non sussisteva l’obbligo di registrazione: l’eccezionalità della norma, per il tenore letterale della stessa, ne impone un’applicazione in senso restrittivo e rigoroso, senza alcuna possibile interpretazione estensivo/analogica relativamente ai due seguenti requisiti (uno esplicitato dalla norma, uno ricavabile da essa implicitamente).
 
L’identità di parti tra atto registrato e accordo enunciato
Nell’atto registrato (“atto enunciante”), devono essere intervenute le stesse parti tra le quali sono state poste in essere disposizioni enunciate, contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati: quindi bisogna che, nel caso sopra menzionato, le parti del finanziamento risultino intervenute nell’atto (verbale di assemblea) registrato.
Naturalmente, la presenza di soggetti ulteriori nell’atto registrato (enunciante) non esclude la tassazione dell’atto enunciato.
In assenza di tale requisito, l’atto pare non rientri nella fattispecie di tassabilità prevista dall’articolo 22.
Relativamente a tale primo requisito si è espressa chiaramente la sentenza della Cassazione 1125/2000, seppur relativa a fattispecie di enunciazione in atto giudiziario (articolo 22, comma 3, Tur). Tale orientamento è stato anche espresso dalla Commissione tributaria centrale, con decisioni 7706/2001 e 83/2000, nonché, più di recente, dalla Ctp di Piacenza, con sentenza 71/2014.
 
Gli elementi essenziali dell’accordo di finanziamento nell’atto registrato
L’unanime dottrina ritiene che l’enunciazione debba contenere tutti gli elementi essenziali del contratto enunciato, nella misura in cui essi avrebbero consentito di registrarlo autonomamente: anche risalente giurisprudenza della Commissione tributaria centrale (decisione 3442/1986) afferma che si deve avere esclusivamente riguardo al “tenore letterale dell’atto enunciante senza la possibilità di integrare aliunde la volontà delle parti contraenti” (in tal senso sussiste anche giurisprudenza della Corte di cassazione molto risalente: sentenze 1632/1950 e 714/1951).
Merita menzione, sotto questo profilo, la sentenza della Cassazione 6956/2008 che, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha anche sottolineato che gli allegati a un atto registrato ne costituiscono parte integrante e, pertanto, il finanziamento soci può essere oggetto di avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ove enunciato negli allegati all’atto registrato.
Il finanziamento soci è un contratto di mutuo (disciplinato dagli articoli 1813-1822 del codice civile) che si perfeziona (in quanto “contratto reale”) con il consenso e la consegna delle cose che ne formano oggetto (solitamente denaro): gli elementi essenziali di tale contratto sono quindi i soggetti (mutuante e mutuatario), la causa (il prestito di denaro con obbligo di restituzione) e l’oggetto (importo mutuato, entità del finanziamento); non risultano essenziali né la forma (libera, anche in base allo specifico disposto dell’articolo 2467 cc) né ulteriori eventuali pattuizioni, quali la durata del finanziamento (e, quindi, eventuali termini e modalità di restituzione dello stesso). La previa consegna del denaro (citata e presupposta esplicitamente nell’atto enunciante), unitamente ai soggetti che l’accordo di finanziamento hanno concluso e all’importo oggetto del finanziamento, costituiscono quindi gli elementi essenziali e sufficienti per l’imposizione.
In tal senso si è espressa anche la Cassazione, accogliendo lo specifico motivo di ricorso proposto sul punto dall’Amministrazione finanziaria, nella sentenza 11756/2008.
 
Rilevanza della forma dell’accordo di finanziamento
L’accordo di finanziamento semplicemente enunciato potrebbe essere stato, a suo tempo, stipulato sia in forma scritta, che in forma non scritta (verbale o mediante scambio di corrispondenza): l’articolo 22 tratta ambedue tali casistiche, con alcune significative differenze.
 
Forma scritta
Gli accordi di finanziamento formati per iscritto sono sottoposti a obbligo di registrazione in termine fisso e devono essere tassati in base alla Tariffa, parte prima, articolo 9, del Tur (3%): qui emerge la finalità antievasiva dell’articolo 22 (norma volta a colpire l’evidente evasione dall’imposta di registro, obbligatoria e dovuta fina dalla data dell’accordo di finanziamento). In tal caso, l’avviso di liquidazione sull’imposta di registro non versata deve essere emesso e notificato entro cinque anni (dal termine dell’obbligo di registrazione, di norma venti giorni dopo l’accordo scritto di finanziamento), pena decadenza (articolo 76 del Tur); entro lo stesso termine di decadenza può essere richiesta la relativa sanzione (articolo 69 del Tur). Pertanto, in presenza di accordo di finanziamento formato per iscritto, e con data certa anteriore di oltre cinque anni (e venti giorni), l’avvenuta enunciazione in atto registrato non dovrebbe consentire l’emissione di alcun avviso di liquidazione.
 
Forma non scritta
In caso di accordo verbale (o accordo formato mediante corrispondenza), non sussiste alcun obbligo di registrazione in termine fisso: qui la norma assolve una finalità precipuamente antielusiva, in quanto colpisce l’uso, attuatosi mediante enunciazione nell’atto registrato, del pregresso accordo di finanziamento (per il quale, in origine, non era dovuta imposta di registro).
Da tale circostanza discendono le seguenti conseguenze normativamente previste:

  • l’accordo sarà sottoponibile a imposta di registro, mediante emissione di avviso di liquidazione, solo se gli effetti delle disposizioni enunciate non siano già cessati o non cessino in conseguenza dell’atto registrato (articolo 22, comma 2, del Tur)
  • l’avviso di liquidazione applicherà l’imposta di registro di cui all’articolo 1, lettera a), della Tariffa, parte seconda, in combinato disposto con la Tariffa, parte prima, articolo 9, del Tur
  • non sarà irrogabile la sanzione, in forza del disposto della parte finale dell’articolo 22, comma 1.  

In caso di accordo verbale (o accordo formato mediante corrispondenza), la semplice enunciazione pare integrare il presupposto d’imposta, visto che consente all’atto verbale (o formato mediante corrispondenza) di “divenire” disposizione di un atto scritto, imponendo l’applicazione dell’imposta di registro in ragione degli effetti (articolo 20 del Tur) che l’atto negoziale è idoneo a produrre (con esclusione, come detto, soltanto dell’imposizione sull’atto enunciato con effetti esauriti).
 
Il profilo soggettivo del socio finanziatore
È forse superfluo, ma – per completezza di trattazione – pare opportuno richiamare brevemente, anche per lo specifico caso del finanziamento soci, l’operatività del principio di alternatività Iva/Registro con le relative conseguenze sull’applicazione dell’articolo 22 del Tur.
Se infatti il finanziamento è effettuato nell’ambito di un’attività d’impresa (requisito soggettivo Iva, exarticolo 4 Dpr 633/1972), solo se infruttifero potrà comportare imposta proporzionale di registro, in quanto fuori campo Iva: infatti, in tal caso, la mancanza del corrispettivo del finanziamento (corresponsione di interessi al socio finanziatore) comporta l’assenza del requisito oggettivo Iva (articolo 3, comma 2, n. 3, del Dpr 633/1972).
Il finanziamento soci fruttifero (quindi, con presenza del requisito oggettivo IVA – pagamento di corrispettivo) effettuato nell’ambito di un’attività d’impresa risulta invece in campo Iva (pur se esenteex articolo 10 del Dpr 633/1972): in tal caso, sarà dovuta imposta di registro esclusivamente in misura fissa (articolo 5, comma 2, Tur; articolo 40, comma 1, Tur; articolo 1, comma 1, lettera B) della Tariffa parte seconda del Tur).
 

Per la Cassazione, è corretto l’avviso di liquidazione per imposta e sanzioni su delibera di azzeramento e ricostituzione di capitale sociale, anche in caso di accordo non scritto
Sulla tassazione dell’atto/accordo enunciato o, più specificamente, del finanziamento soci enunciato si è pronunciata ripetutamente, anche in tempi recenti, la Corte di cassazione:
– nella sentenza 5946/2007, ha precisato che l’articolo 22 si riferisce anche all’enunciazione di atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, affermando che “se il legislatore ha specificato nella parte finale del comma 1 che <<Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art.69>>, è evidente che ha inteso includere anche gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso e poiché la enunciazione di tali ultimi atti non configura, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, come innanzi rilevato, un “uso” deve concludersi per l’assoggettamento di tali atti all’imposta a prescindere dall’“uso” D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 6, cit. dei medesimi e sulla base della sola enunciazione

– nella sentenza 11756/2008 (seguita dalle identiche pronunce 11757, 11758 e 11759, nonché dalla sentenza 14694/2008), ha chiarito che la menzione, nell’atto di trasformazione societaria registrato, “della voce finanziamento soci per un importo di L. 370.000.000… integra l’enunciazione di un contratto di mutuo intervenuto tra le stesse parti (soci e società) dell’atto di cui è stata richiesta la registrazione. La condotta dell’Ufficio che ha sottoposto all’imposta di registro il contratto di mutuo appare pertanto corretta

– nella sentenza 15585/2010, ha confermato l’atto impositivo emesso per imposta e sanzioni su delibera di azzeramento (per perdite) e ricostituzione di capitale sociale mediante utilizzo di finanziamenti effettuati in precedenza da due soci (e inseriti fra le poste passive del bilancio) pur in assenza di alcun accordo scritto tra le parti circa tali finanziamenti (e “a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento, che è irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo”); la sentenza pare andare addirittura al di là dello stretto dato normativo, come in precedenza esposto e approfondito, in quanto, prescindendo dalla data dell’accordo di finanziamento, prevede la correttezza dell’avviso di liquidazione per imposta e sanzioni anche in caso di accordo non scritto e pare ignorare, pur in presenza di una apparente rinuncia totale al credito da parte del socio (estinzione del finanziamento), la cessazione degli effetti dell’accordo di finanziamento non registrato

– nella recente sentenza 22243/2015, pur se riferita a enunciazione in atto giudiziario, ha ripercorso tutta la pregressa giurisprudenza di Cassazione, confermando la sottoposizione a imposta di registro degli atti enunciati in atti sottoposti a registrazione, anche qualora gli atti enunciati siano soggetti a registrazione solo in caso d’uso: in conclusione dell’excursus giurisprudenziale, tale sentenza ha affermato che “Sulla base di tale orientamento, la sola enunciazione di un atto non registrato in un atto soggetto a registrazione sarebbe condizione sufficiente a legittimare la soggezione all’imposta di registro dell’atto enunciato e non registrato, nonostante si tratti di atto soggetto a registrazione in caso d’uso e l’enunciazione non possa ritenersi in sé una ipotesi di <<uso dell’atto>>”.
 
Le posizioni della dottrina
Non mancano alcune voci critiche (anche in sensi profondamente opposti, come vedremo di seguito), tra commentatori e dottrina, relativamente alle citate ipotesi di imponibilità del finanziamento soci enunciato in verbale di assemblea di aumento o ricostituzione di capitale sociale.
Un primo orientamento dottrinario ritiene che l’interpretazione della Cassazione nella sentenza 5946/2007 possa condurre a casi paradossali in cui (prescindendo dalla finalità antievasiva/antielusiva unanimemente riconosciuta all’articolo 22 del Tur) si vanno a colpire anche atti registrabili solo in caso d’uso, per i quali lo stesso legislatore non aveva previsto un obbligo di registrazione al momento della loro formazione: trattasi, quindi, di orientamento che pone in serio dubbio la possibilità di procedere all’applicazione dell’articolo 22 anche a casi di pregresso accordo verbale (o per scambio di corrispondenza) di finanziamento del socio alla società.
L’orientamento più rigido nell’escludere radicalmente l’applicabilità dell’articolo 22 alla fattispecie qui trattata è però rappresentato da quella dottrina che, in considerazione dell’attribuzione della natura di “atto senza parti” al verbale registrato di assemblea societaria (atto enunciante nel nostro caso), lo ritiene in radice inidoneo a far configurare l’identità di parti tra atto enunciato e atto registrato (condizione indispensabile per l’applicazione dell’articolo 22): nello specifico, la citata dottrina ritiene che il verbale di assemblea dei soci costituisca giuridicamente il risultato di una mera registrazione degli eventi che ivi si svolgono (a fini probatori, di controllo e pubblicitari), ed eventualmente delle dichiarazioni dei presenti all’assemblea, senza che neppure la registrazione dello stesso da parte del notaio possa consentire di ravvisarvi alcuna manifestazione di volontà né alcuna dichiarazione negoziale, da parte dei soggetti destinatari degli effetti del verbale stesso (soci presenti all’assemblea e società). In pratica, tale orientamento afferma che l’enunciazione nel verbale assembleare registrato, se non seguito da ulteriore diverso atto in cui i soggetti interessati siano parti anche in senso giuridico-formale, non può consentire l’applicazione dell’articolo 22. Tale orientamento dottrinale è, seppur implicitamente, smentito dalla sentenza della Cassazione 6956/2008 ove, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, venne annullata la sentenza della Ctr che affermava, tra l’altro, che le deliberazioni assembleari che autorizzano il finanziamento dei soci “non hanno un contenuto contrattuale”.
In senso diametralmente opposto merita una breve citazione anche la dottrina più estensiva (forse implicitamente sposata dalla Cassazione nella sentenza 15585/2010), secondo cui la registrazione dell’atto “non soggetto a registrazione in termine fisso”, quindi soggetto in caso d’uso, è comunque sottoposto all’onere di registrazione per essere utilizzato (in quanto enunciato e utilizzato in altro atto), e quindi tale onere “dovrebbe anche comportare, a stretto rigore, anche l’applicazione della sanzione”.

Riflessioni conclusive
Come si è potuto notare, la reale portata della norma dell’articolo 22 del Tur, in relazione alla specifica casistica del finanziamento soci enunciato, costituisce oggetto di forte dibattito da parte degli operatori.
Si ritiene che la normativa debba essere interpretata e applicata nel senso più rigoroso, senza peraltro giungere a eccessi che la rendano, di fatto, lettera morta.
In tal senso pare preferibile ritenere che, una volta verificata la presenza dell’identità di parti tra atto registrato e atto enunciato, nonché la sussistenza, all’interno dell’atto registrato (comprensivo dei suoi allegati), degli elementi essenziali dell’accordo enunciato, si possa con ragionevole certezza affermare la pacifica tassabilità dell’atto enunciato (con le eventuali esclusioni dovute a decadenza, per il caso di atto scritto, o a cessazione degli effetti dell’atto enunciato, per il caso di contratto verbale).
Paiono non condivisibili, nei due sensi diametralmente opposti, sia le tesi (eccessivamente formalistiche) che escludono la tassabilità dell’atto enunciato ove l’atto registrato sia un verbale di assemblea e non un vero e proprio contratto (a causa dell’assenza di parti strictu sensu nell’atto enunciante) sia la tesi che, in presenza di enunciazione, afferma la debenza in ogni caso tanto di imposta quanto di sanzione (ravvisando, anche nel semplice uso mediante enunciazione, la violazione normativa che impone l’applicazione della sanzione), “a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento” (Cassazione 15585/2010), con evidente forzatura della disciplina, soprattutto relativamente al disposto del comma 2 dell’articolo 22.
A oggi paiono comunque consolidarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di Cassazione, anche in tempi molto recenti, e quindi si ritiene che le enunciazioni di pregressi finanziamenti soci siano passibili di incorrere fondatamente nell’applicazione dell’articolo 22 del Tur (con o senza sanzioni a seconda della forma dell’accordo). 
 
 

GRAZIE LETIZIA OVUNQUE TU SIA..SEI QUI

A cura di Antonio Gigliotti

Cari amici e colleghi,
abbiamo bisogno della forza e del messaggio d’amore di Letizia Leviti. In un momento in cui tutto sembra sprofondare nelle tenebre del terrorismo e della paura un messaggio di speranza come quello della giornalista di Sky è una luce. Letizia aveva 45 anni, era gravemente… (segue)

Moltiplicatori base imponibile IMU 2016

Fisco&ImmobiliL’IMU è l’imposta municipale propria ed è pagata dai possessori di immobili e terreni ubicati nel territorio dello Stato. Per i contribuenti privati, la base imponibile si calcola seguendo questi 3 punti:

  1. Rendita catastale al 01 gennaio dell’anno di imposta
  2. Rivalutazione della rendita al 5%
  3. Moltiplicazione del valore così ottenuto per uno dei coefficienti previsti dalla normativa.

La seguente tabella riepiloga i coefficienti per le varie categorie catastali.

Categoria catastale

Coefficiente

Descrizione

Da A/1 a A/11 (escluso A/10)

160

(abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi

A10

80

Uffici o studi privati

Da B1 a B8

140

Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli, ..

C/1

55

Negozi e botteghe

C/2, C/6, C7

160

Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie

C/3, C/4, C/5

140

Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari

Da D/1 a D/10 (escluso D/5)

65

(*)

D/5

80

Istituti di credito, cambio e assicurativi

Per i Terreni agricoli si considera il reddito domenicale rivalutato del 25 per cento e si moltiplica per 135.

Per i Terreni agricoli, terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, si considera il reddito domenicale rivalutato del 25 percento, e si moltiplica per 75.

Studi di settore e parametri 2016 | Debutto anticipato per i software di compilazione

STUDIE’ già pronto nella sua versione definitiva il software per la compilazione degli studi di settore, che da oggi è online sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Software > Gerico 2016. Contestualmente alla pubblicazione di Gerico è reso disponibile anche Parametri 2016.

Spazio ai correttivi anti-crisi – Gerico 2016 tiene conto dei correttivi “crisi”, analizzati dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016, e interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.

Pronto anche il software per chi compila i parametri – Il software consente di stimare, per il 2015, i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri. Grazie a questi applicativi dedicati, imprese e lavoratori autonomi possono determinare, già nella fase di compilazione del modello Unico, la congruità dei loro ricavi/compensi, ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri.

[Fonte: Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate]

Regime forfetario per imprenditori e professionisti | Circolare N.10/E del 4 aprile 2016

AE  250x208Sono online sul sito dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti per imprenditori e professionisti che vogliono accedere al regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%. A partire dal 2016, l’aliquota agevolata scende al 5% per i primi 5 anni di attività per coloro che intraprendono una nuova attività economica, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tra gli ulteriori vantaggi, il regime comporta anche l’esclusione dagli studi di settore e rilevanti semplificazioni ai fini Iva. Chi accede al regime, infatti, non addebita l’Iva in rivalsa né esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, le Entrate illustrano gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e chiariscono i dubbi interpretativi emersi nel primo anno di applicazione del regime. Nel documento di prassi sono inoltre presenti utili approfondimenti sui requisiti di accesso e sulle caratteristiche del regime in vigore dal 1° gennaio 2015.

[Fonte: Agenzia delle Entrate]

ALLEGATI 

Collegio sindacale e revisione legale

 
BilancioNell’ambito dell’attività di revisione legale, sul sito del Consiglio Nazionale Commercialisti, è stato pubblicato un documento di ricerca e di consultazione contenente un facsimile di relazione unitaria, coordinata con i lavori della commissione “Sistemi di controllo e collegio sindacale”. 
 
 

Bilanci 2015 | Online il manuale operativo

Bilancio&ContabilitSul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it è online  la guida sulla compilazione della modulistica elettronica necessaria per il deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci.  
L’obbligo del deposito in formato XBRL dei bilanci per le società di capitali e cooperative è in vigore dal 2010 come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008).
La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2016 è la versione “2015-12-14”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia all’indirizzo: http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/bilanci-principi-contabili-italiani/
Il bilancio prodotto sarà completo di prospetti contabili e nota integrativa per il solo bilancio di esercizio nelle due forme, ordinario e abbreviato.
 

Agenzia Entrate: Circolare n. 3/E del 02/03/16

dichiarazioneDalle spese per sostituire la caldaia alla deduzione per gli interessi passivi dei mutui. In una circolare le risposte ai quesiti dei Caf e degli operatori

La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento consente l’accesso al bonus arredi. Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, non sono agevolabili, poiché sono inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

Questi alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/E di oggi, con cui l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili formulati dai Caf e dagli operatori.

Spese per la sostituzione caldaia e sanitari

Il documento di prassi chiarisce che i contribuenti che vogliono sostituire la caldaia possono accedere al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione poiché l’intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e quindi come tale si qualifica come “manutenzione straordinaria”. Per quanto riguarda la sostituzione dei sanitari e in particolare quella della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, le spese non sono agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. Questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque. E’ possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

Pertinenza dell’abitazione principale

Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Per determinare l’importo deducibile ciascuno dovrà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.

Acquisto immobili abitativi destinati alla locazione

La circolare chiarisce che il limite di 300 mila euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, (articolo 21 del Dl n. 133/2014), anche nel caso di acquisto di più abitazioni. In tema di immobili abitativi destinati alla locazione, il documento di prassi precisa, inoltre, che gli interessi passivi hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a 300 mila euro. Ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell’anno d’imposta; inoltre, è possibile fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo. Dal punto di vista temporale, la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni “sei più due”, essendo, in questo caso, la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni prevista dal comma 4 dell’articolo 21 del Dl n. 133/2014.

Condomini minimi

In materia di condomini minimi la circolare innova la prassi precedente, pur facendone salvi gli effetti. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico consente ai condòmini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio. Ciò nel presupposto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste. Roma, 2 marzo 2016

Download2Circolare n. 3/E del 02/03/16

[Fonte: Agenzia delle Entrate]

 

La Bdna e la White List Provinciale

BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

La Bdna ha il compito, nel rispetto delle garanzie a tutela del trattamento dei dati sensibili, di semplificare e accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia. E’ stata istituita dal Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011) mentre le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento sono state disciplinate dal regolamento adottato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 n. 193.

Le stazioni appaltanti pubbliche, enti pubblici, società controllate pubbliche, concessionari di opere pubbliche, prima di approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, dovranno acquisire la documentazione antimafia sulla piattaforma.
Sulla base dei dati immessi dall’operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo, se l’impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate.
Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria. 

Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

Presso le Prefetture è stato istituto l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. “White List”).

L’iscrizione nell’elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio dell’attività per cui è stata disposta l’iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa di cui all’art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

L’iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. 
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell’art.53 della legge 190/2012:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

Il titolare dell’impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l’iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell’art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati).
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l’insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l’iscrizione dell’impresa nell’elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l’istanza di iscrizione dandone notizia all’interessato.
L’impresa iscritta nell’elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell’atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.

punes Modelli di istanze White List della Prefettura

[Fonte: Ministero Dell’Interno, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERAMO]

 

DICHIARAZIONI 2016: Modelli e istruzioni

dichiarazioneSono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2016 delle dichiarazioni 730, Iva, 770 e Certificazione Unica, corredati dalle relative istruzioni. Tra le principali novità, guadagna spazio la cultura nel 730 con l’esordio in dichiarazione del due per mille per le associazioni culturali, 770 più snello grazie alla riduzione dei dati da inserire per i sostituti d’imposta e new-entry dello split payment nel modello Iva.

 

[Fonte: Agenzia delle Entrate]

STUDI DI SETTORE: Bozze Modello Unico 2016

STUDIOnline tutte le bozze dei modelli Disponibili, sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.it, le versioni provvisorie di tutti i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2016.

Anche quest’anno le bozze si riferiscono a 204 studi:

• 51 relativi ad attività economiche del settore delle manifatture

• 60 relativi ad attività economiche del settore dei servizi

• 24 relativi ad attività professionali

• 69 relativi ad attività economiche del settore del commercio.

Le bozze sono aggiornate con le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della relativa metodologia presentata alla Commissione degli esperti lo scorso 2 dicembre 2015 e con le informazioni necessarie per gestire i “super-ammortamenti” introdotti dalla Legge di stabilità per il 2016.

 
 
 
[Fonte: Agenzia delle Entrate]