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Reddito delle imprese minori: da quest’anno si va per cassa

pagine (2)[Fonte: Fisco Oggi]

La legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 17-23) ha modificato la disciplina relativa alla determinazione del reddito imponibile (ai fini Irpef e Irap) delle imprese in regime di contabilità semplificata, prevedendo, a partire dal 1° gennaio, il passaggio dal criterio di competenza al criterio di cassa.

Ambito soggettivo: imprese in contabilità semplificata
I soggetti interessati dalla modifica normativa sono le imprese in regime di contabilità semplificata (imprese minori).
In base a tale regime (articolo 18, Dpr 600/1973), le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e quelle a esse equiparate, nonché le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, che in un anno intero abbiano percepito ricavi non superiori a 400mila euro (per le imprese di servizi) o a 700mila euro (per le imprese aventi a oggetto altre attività), sono esonerate, per l’anno successivo, dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legge in via ordinaria (articoli 14-16, Dpr 600/1973).
Ai fini del calcolo dei limiti suddetti, per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente e, in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Quello semplificato, quindi, è il regime “naturale” per le imprese minori e, qualora non vengano superati i limiti previsti dalla legge, si estende di anno in anno. È fatta comunque salva la possibilità di optare per la tenuta della contabilità in via ordinaria.
Le disposizioni interessate dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 sono l’articolo 66 del Tuir, che disciplina la determinazione del reddito imponibile delle imprese minori, e l’articolo 18 del Dpr 600/1973 che, appunto, disciplina il regime di contabilità semplificata.

Dal criterio di competenza al criterio di cassa
La legge di bilancio modifica, innanzitutto, l’articolo 66 del Tuir, stabilendo, per le imprese minori, il passaggio dal principio di competenza al principio di cassa per la determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef.
A partire dal 1° gennaio 2017, dunque, il criterio di cassa diventa “naturale” per le imprese minori in contabilità semplificata, applicandosi obbligatoriamente sia a quelle già in attività sia a quelle che la inizieranno nel corso del 2017.

L’applicazione del principio di cassa, già previsto per i titolari di reddito di lavoro autonomo, implicherà la rilevanza della manifestazione finanziaria dei ricavi percepiti e delle spese sostenute dalle imprese, a prescindere dalla competenza economica.
In base al nuovo primo comma dell’articolo 66 del Tuir, quindi, il reddito d’impresa dei soggetti in regime di contabilità semplificata è costituito dalla differenza tra:

  • l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi (dividendi e interessi) percepiti nel periodo d’imposta
  • l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Questa differenza (ottenuta sottraendo ai ricavi incassati i costi sostenuti), poi, è aumentata:

  • del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (articolo 57, Tuir)
  • dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa (articolo 90, comma 1, Tuir)
  • delle plusvalenze (realizzate ai sensi dell’articolo 86 del Tuir)
  • delle sopravvenienze attive (articolo 88, Tuir),

diminuita

  • delle minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 101, Tuir).

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, viene confermata la possibilità di dedurre:

  • le quote di ammortamento (a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili)
  • le perdite di beni strumentali
  • le perdite su crediti
  • gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (a condizione che siano iscritti negli appositi registri).

Continuano, inoltre, a trovare applicazione le deduzioni forfetarie delle spese non documentate a favore di soggetti che esercitano determinate attività (intermediari e rappresentati di commercio, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di prestazioni alberghiere, imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi (articolo 66, commi 4 e 5, Tuir).

Coerentemente con l’abbandono del principio di competenza, viene eliminata la disposizione secondo cui i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici (come, ad esempio, contratti di locazione e di somministrazione di gas e luce), relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, potevano essere dedotti nell’esercizio nel quale fosse stato registrato il relativo documento probatorio (di regola, la fattura) anziché alla data di maturazione dei corrispettivi (ultimi due periodi del comma 3, articolo 66 del Tuir, previgente).

Per effetto della nuova disciplina, poi, ai fini della determinazione del reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali. Tuttavia, è prevista un’eccezione per il primo anno di adozione del regime di cassa: in tal caso, infatti, il reddito determinato per cassa deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Inoltre, per evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

È previsto, infine, che il criterio di cassa trovi applicazione, per i contribuenti in contabilità semplificata, anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

In base alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio, infatti, i soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

  • il relativo importo
  • le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento
  • gli estremi della fattura o altro documento emesso.

In un diverso registro, poi, devono essere annotate cronologicamente, e con riferimento alla data di pagamento (in ossequio al principio di cassa), le spese sostenute nell’esercizio, fornendo le stesse informazioni previste per i ricavi.
 
All’interno dei suindicati registri di ricavi/spese devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche i componenti positivi e negativi, diversi da ricavi e spese, rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa (ad esempio, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.).
 
Peraltro, è possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri Iva, a condizione che in questi ultimi siano integrati con l’annotazione separata:

  • delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva
  • dell’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono (ciò qualora l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione). In tal caso, peraltro, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri Iva relativi al periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In forza di una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, è possibile tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti (rimane fermo, però, l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva). In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (presunzione legale).

Come già ricordato, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime “naturale” per le imprese minori e si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi rilevanti (400mila e 700mila euro). Tuttavia, è possibile optare per il regime ordinario di tenuta della contabilità. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

Viene chiarito, inoltre, che, ai fini della contabilità semplificata, si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nell’apposito registro ovvero nel registro Iva integrato.
 
Infine, viene stabilito che le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi, dal 1° gennaio 2017). Con un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere adottate disposizioni attuative.
 
 

Più tempo per l’approvazione dei bilanci 2016

Bilancio[Fonte: Consiglio Nazionale – CNDCEC]
 
L’applicazione delle nuove disposizioni del DLgs 139/2015 può rappresentare una delle cause di differimento, in presenza di espressa previsione di statuto
 

L’applicazione delle nuove disposizioni del dlgs 139/2015, che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE può rappresentare, in base anche alle conclusioni cui è pervenuta la “Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali” presieduta dal prof. Gianfranco Capodaglio, una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto.

A tale proposito, si ricorda che l’art.2364, co.2, c.c. dispone che lo statuto può prevedere che l’approvazione del bilancio delle SpA (norma estesa alle Srl dall’art. 2478-bis, co.1, c.c.) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora “lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”.
Nella fattispecie in esame, si ricorda che il menzionato dlgs 139/2015, approvato in data 18 agosto 2015, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.205 del 4 settembre 2015), è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 12 “Disposizioni finali, transitorie” del decreto medesimo, a partire dai bilanci che hanno inizio al 1° gennaio 2016 e che chiudono, perciò, il proprio periodo amministrativo il 31 dicembre 2016. Il richiamato art. 12 dispone, ancora, al comma 3 che “[l]’Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”.
In questo contesto, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato sul proprio sito, a seguito del completamento del proprio due process, 20 Principi in data 22 dicembre 2016. Il nuovo quadro giuscontabile ha richiesto una impegnativa attività di revisione dei documenti, resa più articolata anche dal fatto che in parte l’impostazione dei Principi è naturalmente mutata in virtù del riconoscimento formale del ruolo di “istituto nazionale per i principi contabili” attribuita all’OIC dal legislatore dell’art.9-bis del dl 91/2014 (convertito nella legge 116/2014). “Non c’è dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata funzione integrativa e interpretativa – ricorda il Presidente uscente Gerardo Longobardi – è una condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera disomogenea dagli operatori”.
Il breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della tempistica fissata dall’Unione Europea, ha, quindi, già reso evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile non sia sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto derivante dall’applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l’adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell’esercizio 2015.
Raffaele Marcello, consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli, ritiene, inoltre, che “l’attività del Consiglio nazionale dovrà adesso essere concentrata sull’analisi delle problematiche che possono emergere nell’applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni operative, in linea con i Principi contabili dello standard setter, e poter mettere i colleghi e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività”.
L’attuale quadro è reso, peraltro, più complesso dalla mancanza del correlato disposto fiscale, senza del quale non è possibile determinare imposte correnti e fiscalità differita. La pubblicazione delle norme fiscali potrebbe, in aggiunta, portare a ulteriori sforzi interpretativi, ad oggi non quantificabili.
Per quanto detto, il Consiglio ritiene che, qualora ricorrano le sopra richiamate condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società) non sia improprio il ricorso all’art.2364, c.c. (art.2478-bis, c.c.) per l’approvazione del bilancio entro i 180 giorni.
 

 

INPS: Contributi volontari anno 2017

INPS

[Fonte: INPS]

Lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello
Stato S.p.A.
3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST)
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
5. Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti
6. Versamenti volontari nella Gestione separata

 
File Scaricabile
Circolare numero 12 del 27-01-2017.pdf

 

Assicurazione casalinghe, in scadenza i termini per il pagamento del premio annuale

inail

[Fonte: INAIL]

Martedì 31 gennaio ultimo giorno utile per versare la quota di 12,91 euro. Introdotta nell’ordinamento italiano nel 1999, la polizza è obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’abitazione in modo abituale, esclusivo e senza vincoli di subordinazione

Indennizzati gli infortuni con invalidità pari o superiore al 27%. Oggetto dell’assicurazione sono infatti gli infortuni avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, ovvero avvenuti nell’abitazione nella quale dimora la famiglia dell’assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazze, scale, androni, ecc.). L’assicurazione, in particolare, dà diritto a un indennizzo in caso di infortuni che comportino un’invalidità permanente pari o superiore al 27%. In caso di morte, invece, è prevista l’erogazione di una rendita a ciascuno dei superstiti calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Nella stessa famiglia possono assicurarsi più persone. Tra i soggetti obbligati a iscriversi rientrano anche i pensionati di entrambi i sessi che non hanno superato i 65 anni, i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione, tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia – ad esempio i ragazzi o le ragazze che sono in attesa del primo impiego – gli studenti che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano, i lavoratori in cassa integrazione guadagni (Cig) o in mobilità, e gli stagionali temporanei e a tempo determinato. Nell’ambito dello stesso nucleo familiare possono anche assicurarsi più persone.

Il bollettino disponibile online e presso gli uffici postali. Per effettuare il versamento dei 12,91 euro del premio annuale – deducibile ai fini fiscali e non frazionabile su base mensile – si può utilizzare il bollettino postale precompilato che le persone già iscritte ricevono a domicilio entro la fine di ogni anno. In caso di disguidi nel recapito, è comunque possibile recuperare il bollettino prestampato online sul sito www.inail.it, previa autenticazione, oppure utilizzare il bollettino postale in bianco Td 451 relativo al c/c 30621049 (intestato a Inail Assicurazione Infortuni Domestici p.le G. Pastore, 6 – 00144 Roma), reperibile presso gli uffici postali, le sedi locali dell’Istituto e le associazioni delle casalinghe.

Il versamento in modalità elettronica con pagoPA. Con pagoPA, il sistema che consente a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica, è anche possibile effettuare il versamento direttamente sul sito dell’Inail oppure, utilizzando il codice presente sull’avviso di pagamento, presso gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai abilitati al servizio. Chi deve iscriversi per la prima volta, invece, può utilizzare il bollettino postale in bianco Td 451 oppure richiederlo online sul sito dell’Istituto, previa registrazione.

Per i redditi più bassi il premio è a carico dello Stato. Il premio è a carico dello Stato per le persone che possiedono un reddito complessivo lordo personale fino a 4.648,11 euro l’anno e che fanno parte di un nucleo familiare che non supera i 9.296,22 euro, con riferimento al reddito complessivo lordo Irpef relativo all’anno precedente.

Informazioni e supporto qualificato. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione del portale dell’Istituto dedicata all’assicurazione contro gli infortuni domestici, contattare telefonicamente il contact center ai numeri 803164 (gratuito da rete fissa) e 06.164.164 (a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), oppure rivolgersi alle sedi locali dell’Inail, dei patronati e delle associazioni delle casalinghe.

INAIL: Autoliquidazione 2016/2017

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[Fonte: INAIL]

Istruzione operativa del 12 gennaio 2017

Si forniscono le istruzioni relative all’autoliquidazione annuale dei premi 2016/2017, riepilogando le scadenze degli adempimenti e i servizi da utilizzare nonché le percentuali dell’addizionale Fondo amianto e delle riduzioni contributive a legislazione vigente.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all’autoliquidazione 2016/2017 versione del 10.1.2017, pubblicata in www.inail.it – Attività – Assicurazione – premio assicurativo – Autoliquidazione, in sostituzione della precedente versione del 30.12.2016, aggiornata con la misura della riduzione per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari per l’anno 2017 (legge 232/2016, comma 431). Con l’occasione è stata aggiornata la decorrenza dal 1° luglio 2017 (decreto-legge 244/2016, art. 6, comma 6) delle verifiche previste per gli aiuti di Stato attraverso l’accesso al Registro nazionale di cui all’art.52 della legge 234/2012. A seguito dell’integrazione dei servizi istituzionali del settore navigazione e pesca marittima nei sistemi dell’Inail, illustrata nella circolare 35/2016, da quest’anno le imprese armatoriali devono effettuare l’autoliquidazione per le PAN/certificati con i nuovi servizi online in www.inail.it ed effettuare i versamenti esclusivamente tramite F24.

 PDFTesto integrale dell’istruzione operativa del 12 gennaio 2017

Manifestazione generale dei commercialisti, Roma 14 dicembre 2016

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La Mobilitazione Generale dei Commercialisti si terrà a 
Roma in Piazza dei Santi Apostoli
il 14/12/2016 dalle 11:00 alle 16:00

 

LETTERA APERTA A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO
  
LA CATEGORIA SI MOBILITA:
MANIFESTAZIONE PUBBLICA IL 14.12.2016 A ROMA

 

Cari Colleghi,

considerando gli ultimi provvedimenti in materia fiscale, come il recente decreto 193/2016, è senza dubbio profonda la delusione della nostra categoria nei confronti di misure che, puntualmente, non solo disattendono le numerose e continue promesse di semplificazione, ma addirittura contribuiscono a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del Paese. Tutto ciò in spregio non solo del rispetto dei diritti del contribuente, ma anche del lavoro svolto dai professionisti economici.

Preso atto di una situazione nella quale la voce della nostra categoria non può rischiare di restare inascoltata, le Associazioni nazionali dei commercialisti, riunite in coordinamento, in occasione dell’ultimo incontro avuto, hanno preso la decisione di organizzare a Roma una manifestazione pubblica della categoria, alla quale tutti i colleghi sono chiamati a partecipare per esprimere in modo tangibile la loro contrarietà a provvedimenti normativi che penalizzano sotto molteplici aspetti, da quello delle competenze a quello della responsabilità, il ruolo del commercialista.

La manifestazione organizzata e promossa dalle Associazioni nazionali dei commercialisti, alla presenza dei politici che vorranno partecipare, dei vertici istituzionali della categoria che saranno invitati e alla presenza della stampa, è fissata a Roma per il giorno

mercoledì 14 dicembre 2016, dalle ore 11:00 alle ore 16:00

e a breve sarà resa nota la sede dell’incontro.

In occasione della manifestazione verrà proclamato il primo sciopero nazionale della categoria dei commercialisti nel rispetto delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive, di cui la stessa categoria si è dotata nel 2014.

E’ un’iniziativa questa che crediamo costituisca un momento fondamentale per tutti i commercialisti, ragione per la quale Vi rivolgiamo il nostro invito a partecipare numerosi con convinzione, determinazione e passione.

Questa è l’occasione di dare prova di esserci per contare!

Nell’attesa di trovarci numerosi a Roma il prossimo 14 dicembre, Vi giungano i nostri migliori saluti.

Marco Luchetti – Maria Paglia (Vice Presidenti ADC – Associazione Dottori Commercialisti)
Roberta Dell’Apa (Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti)
Marco Cuchel (Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti)
Amedeo Sacrestano (Presidente ANDOC – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti)
Giuseppe Diretto (Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili)
Fazio Segantini (Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)
Domenico Posca (Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti)

Il decreto fiscale D.L. n. 193/2016 è stato convertito in legge

  • ROTTAMAZIONE CARTELLE estesa ai ruoli notificati dal 2000 al 2016 e a quelli emessi dai Comuni, se decidono di partecipare all’operazione-rottamazione.
  • EQUITALIA dal 1° luglio 2017 sarà sostituita da Agenzia delle Entrate – Riscossione.
  • Possibilità di aderire alla VOLUNTARY DISCLOSURE bis entro il 31 luglio 2017, per le attività detenute all’estero, anche se, in precedenza, è stata presentata domanda con la Voluntary precedente per le attività detenute in Italia e viceversa.
  • Confermati i nuovi OTTO ADEMPIMENTI previsti per il professionista (quattro per la comunicazione dei dati delle fatture e quattro per le liquidazioni IVA).
  • Eliminati gli STUDI DI SETTORE dal periodo d’imposta al 31 dicembre 2017 a fronte dell’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale che verranno individuati dal MEF.
  • Possibilità di presentare la DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Irpef, Irap  e sostituti d’imposta) anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, potendo compensare gli eventuali crediti dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa.
  • Differito al 30 giugno il termine per il pagamento di IMU e TASI.

Rottamazione cartelle esattoriali 2016

Normativa: D.L. del 22/10/2016 n. 193

Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 22.10.2016 n. 193 intitolato “disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

Tra le principali novità, l’art. 6 del citato decreto prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
Il decreto legge è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dovrà essere convertito in Legge entro i successivi 90 giorni (e quindi entro il prossimo 23.12.2016).

Nell’iter di conversione (tuttora in corso) sono state apportate numerose modifiche al testo originario:
– l’estensione della procedura agevolata alle somme affidate all’agente della riscossione nel 2016
– la possibilità di presentare l’istanza fino al 31 marzo 2017
– l’inclusione tra le somme per le quali può ottenersi la definizione agevolata di quella
riscosse dai Comune tramite l’ingiunzione fiscale
– la possibilità di pagare il dovuto in 5 rate.

Nell’attuale versione (16 novembre 2016) sono definibili con modalità agevolata tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, non dunque solo quelli iscritti a ruolo nel periodo 2000-2015.
Il pagamento delle somme con modalità agevolate è in ogni caso dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018; il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.

Il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all’agevolazione, originariamente fissato al 22 gennaio 2017, viene posticipato al 31 marzo 2017. Entro lo stesso termine è possibile integrare la dichiarazione già presentata.
E’ fissato al 31 maggio 2017 il termine entro cui l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Resta pertanto di competenza dell’agente di riscossione determinare nel dettaglio l’importo dovuto e la suddivisione in rate; quanto determinato con questo foglio di calcolo è puramente indicativo.

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali [Fonte: Ateneo Web]

Durc – Modifiche per le aziende del settore edilizia e per quelle in crisi

Lavoro&PrevidenzaCon decreto 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016), il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, effettua modifiche alla disciplina di semplificazione del Documento di regolarità contributiva (Durc), prevista dal decreto 30 gennaio 2015. Dette novità riguardano le imprese che operano in edilizia e le aziende in difficoltà che versano in situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

Il ravvedimento operoso

Con il “ravvedimento” (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 – pdf) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, è era necessario che:
– la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa
– non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche
– non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
– dell’imposta dovuta
– degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
– della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari:
– a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
– a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore
– a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
– a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
– a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
– a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
– a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

Per i versamenti occorre utilizzare:
– il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
– il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
– l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (elenco completo dei codici).

⇒ Normativa

Attenzione: gli articoli di leggi, decreti, decreti legislativi, ecc. potrebbero essere stati modificati da successivi interventi normativi. Consultare il testo attualmente in vigore utilizzando il motore di ricerca della Documentazione economica e finanziaria

⇒ Prassi

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Circolare n. 42/E del 12/10/16 – pdf – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo. Ravvedimento operoso. Ulteriori chiarimenti rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015

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Circolare n. 23/E del 09/06/15 – pdf – Ravvedimento – Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – Chiarimenti

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Circolare n. 27/E del 02/08/13 – pdf – Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative