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Inps: dal 1° aprile le domande dei 600 euro in favore di professionisti e lavoratori autonomi

Fonte: INPS

Da domani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) per i professionisti e i lavoratori autonomi.
Si ribadisce che non si tratta di un click day. Le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page.
L’Inps fornisce le istruzioni sui requisiti richiesti per ottenere l’indennità e sulla modalità di richiesta con la circolare n. 49/2020, pubblicata oggi sul sito.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di:

  • liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco);
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
  • lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
  • lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.

Per il periodo in cui si percepisce l’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
La domanda per ottenere il Bonus potrà essere presentata a partire dal 1°aprile 2020 esclusivamente per via telematica, avvalendosi di una delle seguenti modalità:

  • collegandosi con il sito dell’Istituto e utilizzando l’apposito servizio, cliccando sul banner dedicato presente sulla Home page. Per questa prestazione è previsto l’utilizzo del PIN semplificato. La  domanda di Bonus può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Circolare n. 49 del 30-03-2020 | Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti

Fondo per il reddito di ultima istanza ai professionisti iscritti nelle casse professionali

Fondo per il reddito di ultima istanza ai professionisti iscritti nelle casse professionali

Il Decreto Cura Italia, art. 44 del D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza “ in favore di tutti i lavoratori danneggiati dall’epidemia da Covid 19 che ha determinato conseguenti riduzioni, sospensioni o cessazione della loro attività lavorativa. Con tale previsione, tutti i professionisti iscritte alle Casse private (compresi anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato) potranno beneficiare sulla base dei requisiti che saranno disposti con Decreto del Ministero del Lavoro e del MEF, a un contributo economico ancora da definire.

Tra questi rientrano espressamente i professionisti iscritti alle casse professionali private ma solo nel caso che il reddito dell’anno precedente non superi i 10 mila euro.

Prendendo atto che per questi lavoratori autonomi non è stato previsto accesso:
• alla moratoria sui mutui bancari e i leasing (anche se una delle norme europee citate non li esclude. Il punto è controverso)
• al credito d’imposta sui canoni di locazione dell’immobile adibito a studio professionale
• all’indennità di 600 euro per il mese di marzo
• ai bonus fiscali per donazioni in denaro fatte per finanziare interventi sociali finalizzati al contenimento dell’infezione da Covid-19.

Le modalità di attuazione del Fondo per il reddito di ultima istanza dovranno essere stabilite entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto con un decreto attuativo del ministero del lavoro di concerto con quello dell’Economia e in accordo con le associazioni delle Casse professionali che potranno mettere a disposizione anche parte del Fondo interno.

Occorre, attendere però uno o più decreti del Ministero del Lavoro, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia (quindi, il 16 aprile), per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità.

Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN

Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN

Messaggio numero 1381 del 26-03-2020

Fonte: INPS

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) attribuisce all’INPS il compito di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali.
Anche queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.

L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione  sufficiente un PIN ordinario);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.
Inoltre, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l’Istituto ha messo in atto un duplice intervento rivolto a:
– semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
– apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n.18/2020:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
    continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

 

 

Misure nazionali per la gestione dell’Emergenza Coronavirus

MISURE NAZIONALI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

PAGINA IN AGGIORNAMENTO (u.agg. 26 marzo 2020)

FAQ del Governo
Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° Marzo 2020

Ministero dell’Interno
Le regole per gli spostamenti

Regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/archivio-avvisi

IL QUADRO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI VIGENTI

25 marzo 2020

23 marzo 2020

22 marzo 2020

20 marzo 2020

19 marzo 2020

17 marzo 2020

11 marzo 2020

9 marzo 2020

8 marzo 2020

4 marzo 2020

2 marzo 2020

1 marzo 2020

25 febbraio 2020

23 febbraio 2020

31 gennaio 2020

Modifiche al DPCM 22/03/2020 – Nuovi codici ATECO per le attività essenziali

E’ stato pubblicato il DM 25.03.2020 del MISE e del MEF recante modifiche dei Codici Ateco di cui all’allegato 1 del DPCM dello scorso 22 marzo,  che sostituisce la lista delle attività che possono proseguire anche in questo periodo.

L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.

2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computertelefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

DM-MiSE-25_marzo_2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto-legge, in vigore dal 26 marzo 2020, si compone di 6 articoli:

Art. 1 – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
Art. 2 – Attuazione delle misure di contenimento
Art. 3 – Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
Art. 4 – Sanzioni e controlli
Art. 5 – Disposizioni finali
Art. 6 – Entrata in vigore

Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalita’ di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ tra le seguenti misure:

  • a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita’ di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre
    specifiche ragioni;
  • b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
  • c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche’ rispetto al territorio nazionale;
  • d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
  • e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’ risultate positive al virus;
  • f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
  • h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
  • i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  • l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale, salva la possibilita’ di svolgimento a distanza;
  • m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita’ di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche’ di disciplinare le modalita’ di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • n) limitazione o sospensione delle attivita’ ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
  • o) possibilita’ di disporre o di affidare alle competenti autorita’ statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche’ di trasporto pubblico locale;
  • p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita’ didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita’ e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita’ formative o prove di esame, ferma la possibilita’ del loro svolgimento di attivita’ in modalita’ a distanza;
  • q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
  • r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
  • s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita’ indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita’ di lavoro agile;
  • t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita’ di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita’ a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia’ ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita’ di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
  • u) limitazione o sospensione delle attivita’ commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’ da espletare con modalita’ idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • v) limitazione o sospensione delle attivita’ di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche’ di consumo sul posto dialimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • z) limitazione o sospensione di altre attivita’ d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonche’ di lavoro autonomo, con possibilita’ di esclusione dei servizi di pubblica necessita’ previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  • aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’;
  • bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
  • cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonche’ agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
  • dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’ o dal Ministro della salute;
  • ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
  • ff) predisposizione di modalita’ di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
  • gg) previsione che le attivita’ consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita’, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita’ economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita’ pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, puo’ essere imposto lo svolgimento delle attivita’ non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio’ sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettivita’ e la pubblica utilita’, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita’, le parti sociali interessate.

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19.

Commercialisti e Consulenti del Lavoro: occorre un piano choc per salvare le imprese italiane

Fonte: Ufficio stampa CNDCEC

I Consigli Nazionali dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro propongono la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei termini di versamento, con rateazione dei versamenti sospesi a partire da settembre 2020, relativamente a:

  • tributi, ritenute, contributi e premi assicurativi, sia correnti che rateizzati, nonché al diritto annuale alle CCIAA;
  • somme dovute, anche in forma rateale, derivanti da avvisi bonari, accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale, acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni;
  • entrate tributarie e non tributarie, anche degli enti locali, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni o avvisi di accertamento esecutivi, nonché relativi alla rottamazione dei ruoli e al saldo e stralcio.

Propongono inoltre le seguenti misure:

  • ripristino della possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette maturati nel 2019 anche prima della presentazione della relativa dichiarazione;
  • eliminazione della proroga di due anni dei termini di accertamento e riscossione relativi ai periodi d’imposta in scadenza nel 2020
  • sospensione fino al 30 giugno 2020 dei termini procedimentali e processuali tributari
  • sospensione fino al 30 giugno 2020 delle procedure concorsuali, cautelari ed esecutive in corso
  • estensione ai professionisti iscritti in albi di tutte le misure di sostegno fiscale, per il lavoro e per la liquidità previste dal decreto-legge n. 18/2020 (come, a titolo esemplificativo, il credito d’imposta per gli studi professionali condotti in locazione, le indennità di sostegno al reddito, le moratorie sui mutui, ecc.).

In materia di lavoro, Consulenti del lavoro e Commercialisti ritengono inoltre essenziali le seguenti misure:

  • Ammortizzatore Sociale Unico con codice unico “Covid-19” da destinare adeguatamente al numero degli aventi diritto, senza creare ingestibili graduatorie con relative esclusioni
  • destinazione dell’A.S.U. a tutti i datori di lavoro a prescindere dall’ambito di applicazione a cui sono soggetti in merito agli ammortizzatori sociali
  • semplificazione delle procedure di richiesta dell’A.S.U. con la previsione di una mera informativa sindacale, per dare cosi rapidità all’iter procedurale delle stesse
  • pagamento mensile diretto da parte dell’INPS delle somme calcolate per ogni lavoratore con bonifico bancario; per il mese di marzo pagamento di un acconto di 1000 euro generalizzato per tutti i lavoratori ricompresi in tutte le istanze presentate, con saldo al mese successivo
  • eliminazione di ogni vincolo legato all’iscrizione a Enti o Fondi, preclusivo dell’accesso al sistema di integrazione salariale
  • rinvio al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione delle Certificazioni Uniche e Uniemens

“Soltanto interventi coraggiosi di questo tipo”, concludono Miani e Calderone, “potranno servire a famiglie, imprese e professionisti per far fronte alla gravissima crisi finanziaria ed economica provocata dall’emergenza sanitaria in atto. Siamo certi che il Governo, in momenti difficili come questo, farà il possibile, e anche più, per non lasciarli soli”.

Emergenza Covid19 – Accordo sindacale del 23 marzo 2020

Le attività produttive, industriali e commerciali non indicate nell’Allegato 1 del DM Sviluppo Economico 25 marzo 2020 perché considerate NON essenziali né funzionali all’Emergenza Coronavirus, possono continuare solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, altrimenti devono essere sospese.

La sospensione è effettiva dal 25 marzo 2020.

Per le attività inizialmente consentite dal DPCM 22 marzo 2020 ma successivamente sospese dal DM Sviluppo Economico 25 marzo 2020, la sospensione è effettiva dal 28 marzo 2020: dal 26 al 28 marzo possono quindi essere compiute le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza).

Per il sostegno al reddito dei lavoratori delle attività edili escluse è stato siglato l’Accordo sindacale del 23 marzo 2020.

Accordo-parti-sociali-23-marzo-2020

Sintesi operativa

Covid-19: Svolgimento attività produttive e spostamenti fra territori comunali diversi – Ulteriori restrizioni

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Attività produttive industriali e commerciali. Attività professionali.

Il provvedimento in argomento, in primo luogo, sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell’allegato 1 al decreto stesso.

Con riguardo alle attività commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

Inoltre, le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.

Le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1, punto 7, del citato D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Per le Pubbliche Amministrazioni è confermata la validità delle previsioni di cui all’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Tra le attività produttive consentite rientrano:

  • i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 N.146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dell’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalità da remoto (art. 1, comma 1, lett.d);
  • le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1, comma 1, lett. d);
  • la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f);
  • ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art. 1, comma 1, lett. f);
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett.g).

Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del D. P.C.M. in parola, l’operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

In entrambe le descritte ipotesi, spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la sospensione dell’attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.

Spostamenti

Di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, è il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.

Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia.

Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all’intero territorio nazionale dall’art.1, comma 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 – resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo D.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo D.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

Le misure introdotte dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 saranno efficaci sull’intero territorio nazionale dalla data odierna fino al prossimo 3 aprile, e si applicano in aggiunta a quelle di cui al D.P.C.M. 11 marzo u.s. e all’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo decorso, i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono prorogati al 3 aprile. Tra le disposizioni di cui al citato decreto presidenziale dell’11 marzo scorso, si richiama, in particolare, quanto previsto dall’art. 2, comma 2, laddove ha stabilito la cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti decreti presidenziali dell’8 e 9 marzo, ove incompatibili.

Il testo completo della Circolare_DPCM 23 marzo 2020

D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Comunicazione attività/Richiesta autorizzazione

Comunicazione al Prefetto

Attività connesse e funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei servizi essenziali, dei servizi di pubblica utilità e delle attività produttive di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 (lettera d, art. 1 DPCM 22 marzo 2020)