Tutti gli articoli di Rassegna Stampa

Non passa lo sconto patent box se difettano i fini dell’agevolazione

La società che ha acquistato la titolarità e il diritto di ogni sfruttamento di un brevetto non può applicare il regime agevolativo alle somme percepite nell’ambito di un contratto di Co-Developement and Licence Agreement e pagate dall’altra parte contraente, se riferite a costi non  riconducibili in modo diretto e immediato ai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, ma più che altro riferibili a un rimborso dei costi di ricerca e sviluppo del progetto, in relazione a benefici che si genereranno anche per la stessa società. In sintesi questo il contenuto della risposta n. 120/E del 24 aprile 2020.

La domanda, come anticipato, è posta da una società che ha acquistato la titolarità e il diritto di ogni sfruttamento di un brevetto riguardante una molecola e ha stipulato con un’altra società un contratto di co-sviluppo e licenza di brevetto (Co-Developement and Licence Agreement).
Il contratto stabilisce il pagamento da parte di tale altra società: di una somma per l’esclusiva concessa con precedente scrittura privata; del canone di licenza per il rilascio dell’autorizzazione di un organismo internazionale regolatore sui farmaci; del canone di licenza alla commercializzazione del primo prodotto contenente la molecola; di un corrispettivo, a titolo di budget forfetario, per consentire all’istante di svolgere l’attività di ricerca e sviluppo, con lo scopo di ottenere le due autorizzazioni internazionali necessarie (Development and Regulatory Work).
L’istante chiede se tutte le somme da incassare e incassate in osservanza del predetto contratto Co-Developement and Licence Agreement possano considerarsi quale reddito agevolabile ai fini del patent box, in quanto correlate all’IP brevetto.
L’istante ritiene che tali compensi soddisfino entrambi i requisiti richiesti per usufruire del beneficio fiscale introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, commi 37-45, legge n. 190/2014), in quanto riguardano:

  1. un reddito agevolabile che origina dall’utilizzo di un bene immateriale strettamente connesso al brevetto acquistato
  2. la società ha sempre svolto attività di ricerca e sviluppo sia in termini di tutela (brevetto registrato in oltre 20 Paesi) che di sviluppo del brevetto.

Diverso il parere dell’Agenzia, che nel fornire la risposta, innanzitutto, definisce il perimetro applicativo del patent box, facendo riferimento, in primo luogo, al decreto interministeriale 28 novembre 2017, attuativo dell’agevolazione (vedi articolo “Modifiche al regime patent box: le regole per le opzioni sui marchi”).
In particolare, il documento di prassi precisa che il caso esposto rientra tra le ipotesi di “concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali”, previste dall’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto su richiamato. Di conseguenza, in base al successivo comma 2, per la determinazione della componente positiva che costituisce il reddito agevolabile – individuato al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi -, occorre necessariamente valutare se gli importi pagati dalla società e incassati dall’istante e che scaturiscono, in pratica, dall’utilizzo del brevetto, possano essere ricondotti nell’ambito dei “canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali” o delle somme ricevute ai sensi del successivo comma 4 dello stesso articolo 7.
Più nello specifico, bisogna verificare la natura dei proventi percepiti per valutare la configurabilità degli stessi quali canoni per l’utilizzo del bene immateriale o per il risarcimento a seguito di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento o violazione dei diritti sui beni.

Dopo aver riepilogato e analizzato i compensi incassati dall’istante, l’Agenzia osserva che, ai fini del patent box i corrispettivi derivanti dal contratto di Co-Developement and Licence Agreement non sono riconducibili in modo diretto e immediato all’uso del bene immateriale già esistente, ma hanno una diversa natura e sono più che altro riferibili a un rimborso dei costi del progetto sostenuti dall’istante, per conto della società, in relazione ai vantaggi generati dall’attuazione del programma.

Inoltre, da quanto descritto nell’interpello, la quota ricevuta a titolo di Development and Regulatory Work, ovvero per ottenere le autorizzazioni internazionali, risulta totalmente a carico dell’altra società e non può essere riferita quindi ai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali né tra le eventuali somme previste dal comma 4 dell’articolo 7, di conseguenza, non costituisce componente positiva del reddito agevolabile.
La somma relativa alla Development and Regulatory Work, in definitiva, più che un compenso per l’uso del bene immateriale esistente, rappresenta un contributo della società per la partecipazione al programma congiunto di ricerca e sviluppo per i beni esistenti e per la creazione di eventuali beni immateriali futuri.

In sostanza, gli importi percepiti relativi alle autorizzazioni internazionali non riguardano l’attività di ricerca e sviluppo svolta dall’interpellante in relazione al brevetto concesso in licenza, ma costituiscono un rimborso per spese che frutteranno benefici all’istante stessa e, quindi, non possono essere considerati redditi agevolabili secondo la disciplina del patent box.

Infine, l’Agenzia fornisce alcune considerazioni in merito alla determinazione della quota di reddito agevolabile, così come definita dall’articolo 9 del Dm 2017, che indica quali sono i costi rilevanti ai fini del calcolo della percentuale (nexus ratio) da applicare al reddito agevolabile. In particolare, la norma dispone che: il numeratore è rappresentato dai costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale; il denominatore è costituito dai costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali sostenuti per produrre tale bene.
Tra le spese da includere nel numeratore rientrano, come previsto dal comma 3, lettera b), anche i “costi afferenti alle attività indicate all’articolo 8 sostenuti dal beneficiario nell’ambito di un accordo per la ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010, almeno fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi in base al comma 2 precedente ai s partecipanti all’accordo per la ripartizione dei costi”.
Più brevemente, il numeratore del rapporto nexus ratio rappresenta la ricerca qualificata ed è espressivo di quella ricerca effettuata direttamente da chi vuole beneficiare dell’agevolazione o che da questo commissionata a soggetti indipendenti o nell’ambito di rapporti di compartecipazione ritenuti meritevoli.

Al riguardo, il documento di prassi chiarisce che, da quanto disposto dal decreto attuativo, la fruizione dell’agevolazione in relazione al bene immateriale concesso in licenza è condizionata allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo che la società deve effettuare su quel bene e i cui costi, che restano a carico del soggetto che intende fruire del beneficio, incidono sul calcolo del nexus ratio necessario a quantificare la quota di reddito agevolabile.
Nel caso in esame, l’istante in base al contratto di “Co-Development and Licence Agreement“, concede all’altra parte la licenza del proprio brevetto e si impegna a eseguire tutte le attività di ricerca e sviluppo dei protocolli pre e post clinico, finalizzati all’ottenimento delle due autorizzazioni internazionali.
Tale attività genera, tuttavia, benefici in capo a entrambi i contraenti e quindi, conclude l’Agenzia, gli eventuali costi che la società istante sostiene per il progetto di co-sviluppo e che trovano copertura nelle somme percepite non possano rientrare nel calcolo del nexus ratio.

“Decreto liquidità”: nuove misure, nuovi chiarimenti in una circolare

Sospensione versamenti estesa a tutte le imprese, determinazione degli acconti d’imposta con metodo previsionale, un regime fiscale speciale per le donazioni di farmaci a uso compassionevole, stop dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 dei termini previsti in materia di agevolazioni “prima casa”. Con la circolare n. 9 del 13 aprile 2020, l’Agenzia effettua una ricostruzione sistematica delle disposizioni emanate negli ultimi giorni per far fronte alla crisi di liquidità determinata dall’emergenza epidemiologica, inquadrando l’ambito applicativo di riferimento, coordinando gli ultimi chiarimenti con quelli forniti in altri documenti di prassi e rispondendo, allo stesso tempo, ai numerosi quesiti posti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata.

Spiegazioni necessarie dopo il varo del “decreto Liquidità” (Dl n. 23 dell’8 aprile 2020) che segue, rafforza ed estende le previsioni del “Cura Italia” (Dl n. 18/2020), in particolare, per spianare la strada dell’accesso al credito e quella degli adempimenti fiscali per le imprese travolte dalla crisi.

Tra gli argomenti trattati, spiccano infatti l’estensione, con condizioni minime, a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, della sospensione dei versamenti in autoliquidazione – in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020 – relativi alle ritenute, all’Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, a condizione che l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente; la trasmissione “a distanza”  dell’autorizzazione per la predisposizione del modello 730; e la spinta a utilizzare, per il calcolo degli acconti 2020, il metodo previsionale al posto di quello storico, senza applicazione di sanzioni in caso di errore.

Sospensione dei versamenti
Riguardo all’ampliamento della platea di beneficiari del congelamento dei termini per i versamenti, la circolare precisa che vi rientrano anche:

  • le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica e il criterio utilizzato per determinare il reddito imponibile. Quindi lo stop vale pure per le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base catastale.
  • gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d’impresa), anche con attività commerciale non prevalente. Questo, in attesa che diventi operativo il registro del terzo settore.

Per fruire della sospensione dei versamenti, il documento di prassi, ricorda che le aziende devono verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma (articolo 18, decreto “Liquidità”), in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, devono fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese del 2019. La “tregua” per aprile compete anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma. Nel dettaglio, per determinare il fatturato o i corrispettivi, precisa la circolare, è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, così che, in caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, conta la data dei documenti di trasporto. Tale regola si applica anche alle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Le sospensioni dei versamenti fiscali per il mese di aprile e di maggio 2020 previsti dall’articolo 18 del Dl n. 23/2020, spettano anche, ricorda la circolare, a tutti coloro che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019, per i quali la norma non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Estensione ai ricavi e compensi
Nella circolare, l’Agenzia sottolinea che, nel caso in cui una parte delle operazioni effettuate dall’impresa non sia rilevante ai fini Iva, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, e che, quindi, il contribuente, per effettuare il detto confronto, potrà includere anche questi elementi.

Con il previsionale, “al sicuro” anche le rate
L’utilizzo del metodo previsionale, considerato generalmente il più rischioso per la determinazione degli acconti d’imposta, viene in un certo senso incentivato dall’articolo 20 del Dl “Liquidità” che esclude l’irrogazione di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) e interessi nel/le ipotesi in cui la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata e acconti versati non superi l’80 per cento. Ebbene, la circolare chiarisce che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale entrambe le rate dovute per il 2020.

Cessione gratuita di farmaci a uso compassionevole
L’articolo 27 del decreto “Liquidità” stabilisce che le cessioni gratuite di farmaci a uso compassionevole, da parte delle imprese, danno diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione dal reddito del costo sostenuto. La norma, infatti, mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito dei programmi a uso compassionevole. In merito, la circolare n. 9/2020 chiarisce che le cessioni gratuite di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate, ai fini Iva, alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette. Questo anche per sopperire al fatto che “allo stato attuale, mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell’epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole”.

Tax credit sanificazione: il dettaglio delle new entry
Riguardo al credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del Dl “Cura Italia” in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione che effettuano la sanificazione dei propri ambienti e strumenti di lavoro ed esteso dall’articolo 30 del decreto “Liquidità” alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione personale, l’Agenzia precisa i dispositivi che possono rientrare nell’agevolazione, come, ad esempio, le mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione e gli occhiali protettivi, le tute e i calzari; e anche altre attrezzature di sicurezza idonee a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), compresi i detergenti per le mani e i disinfettanti.

Bonus prima casa: i nuovi termini per mantenerlo
Considerate le obiettive difficoltà del momento nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, l’articolo 24 del decreto dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Per l’Agenzia, i predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Si tratta, in particolare del:

  • periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione
  • termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale
  • termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei 16benefici “prima casa”.

È, poi, come detto, congelato anche il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Assistenza fiscale a distanza
Infine, nell’intento di agevolare i contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi siano costretti a spostarsi dalle proprie abitazioni, l’Agenzia, con la circolare n. 9/2020, chiarisce che l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, con modalità telematiche, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato. Il messaggio deve contenere le seguenti informazioni essenziali: il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del Caf o il nome del professionista; il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali; la sottoscrizione del contribuente.

Il vademecum e la circolare del Decreto Legge n. 23/2020

L’Agenzia illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020: apre una nuova finestra che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

Decreto liquidità: sospensione scadenze tributarie e fiscali

Il decreto liquidità ha inoltre previsto la sospensione delle scadenze di aprile e maggio e il rinvio degli adempimenti fiscali e tributari.

In particolare la sospensione opera per:

  • Versamenti Iva, ritenute e contributi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • Versamenti Iva sospesi per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • Ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia”
  • Invio della Certificazione Unica dal 31 marzo al 30 aprile.

La ripresa dei versamenti è a giugno con possibilità di rateizzazione in 5 rate.

La circolare Abi del “Decreto Liquidità”

Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 il Decreto legge 8 aprile
2020 n. 23.

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

L’impresa beneficiaria:
– alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
– alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;

L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno:
– per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
– di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Tipologia della garanzia
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito. Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Finanziamenti ammissibili
Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore
tra i seguenti importi:

– 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

Percentuali di copertura
La percentuale massima di garanzia è pari al:
– 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
– 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
– 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Commissioni di garanzia
Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
– per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
– per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Procedura per l’accesso alla garanzia
È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.
Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.
Con l’emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione.

Circolare ABI DL Liquidità

Decreto liquidità | Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese

Approvato il 6 aprile 2020 il Decreto Liquidità che interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

2.    Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:

  • in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
  • disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:

  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
  • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:

  • anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo –  l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
  • prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
  • estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

4. Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:

  • IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
  • ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate

La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

5. Ulteriori disposizioni

Il decreto prevede, infine:

  • lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
  • l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 202o

Decreto Cura Italia. Le risposte dell’Agenzia ai quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti

Arrivano le risposte delle Entrate ai quesiti sul Decreto 18 del 17 marzo 2020. Con la circolare 8/E di oggi, l’Agenzia fornisce chiarimenti ai quesiti degli operatori e della stampa. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Premio ai lavoratori dipendenti – Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, l’Agenzia chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Erogazioni liberali e solidarietà alimentare – A proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà alimentare. Per l’Agenzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.

Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco – Tra i diversi temi affrontati, il documento di prassi chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto – individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 – beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Inoltre, possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E dell’Agenzia se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

Gruppo Iva – La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (prevista dall’articolo 61, comma 3, del Dl Cura Italia) che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Imposta di registro – Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del Testo Unico dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

Tutti i documenti di prassi

Ad oggi, i chiarimenti e le risposte dell’Agenzia sono raccolti nei seguenti documenti di prassi pubblicati e disponibili online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it:

Decreto Cura Italia. Le risposte dell’Agenzia

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti. I chiarimenti affrontano diverse tematiche: dalle proroghe alle sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti; dalle misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori alla sospensione delle attività degli enti impositori; dai versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione alle deducibilità delle erogazioni liberali.

Circolare 8 Cura Italia

 

Tabelle nazionali dei costi chilometrici 2018 elaborate dall’ACI

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.294 del 19.12.2014 – Supplemento Ordinario n. 95 sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI – Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

 

Nove tabelle che si riferiscono alle seguenti categorie di autovetture e motocicli:

COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com