Ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata per il trattamento di fine mandato (TFM), anche con riferimento agli incarichi speciali (art. 2389, c. 3, c.c.), l’Agenzia delle Entrate afferma che è sufficiente che l’atto (avente data certa anteriore all’inizio del rapporto) che riconosce il diritto al TFM determini genericamente il diritto a tale indennità, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell’importo.
Il caso esaminato, in particolare, riguarda il TFM da erogare all’amministratore delegato pro-tempore nonché vicepresidente, maturato a partire dal 2000 e fino al 2017. L’indennità è stata riconosciuta dall’assemblea dei soci al momento della nomina dei nuovi amministratori, mentre la determinazione del suo ammontare è stata disposta dal consiglio di amministrazione subito dopo l’assemblea dei soci.