Applicabilità del regime della tassazione separata al trattamento di fine mandato erogato a un amministratore con incarichi speciali ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile – Articolo 17 del Tuir

Ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata per il trattamento di fine mandato (TFM), anche con riferimento agli incarichi speciali (art. 2389, c. 3, c.c.), l’Agenzia delle Entrate afferma che è sufficiente che l’atto (avente data certa anteriore all’inizio del rapporto) che riconosce il diritto al TFM determini genericamente il diritto a tale indennità, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell’importo.

Il caso esaminato, in particolare, riguarda il TFM da erogare all’amministratore delegato pro-tempore nonché vicepresidente, maturato a partire dal 2000 e fino al 2017. L’indennità è stata riconosciuta dall’assemblea dei soci al momento della nomina dei nuovi amministratori, mentre la determinazione del suo ammontare è stata disposta dal consiglio di amministrazione subito dopo l’assemblea dei soci.

Risposta_292_27.04.2021