Forniti chiarimenti in materia di IRAP, circa la determinazione della base imponibile e dell’aliquota applicabile ai Confidi (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 19 gennaio 2015, n. 5/E).
Ai fini IRAP i consorzi di garanzia collettiva fidi determinano il valore della produzione netta con il metodo retributivo, secondo le disposizioni previste per gli enti privati non commerciali.
Ai Confidi, dunque, non può essere applicato il regime IRAP proprio delle banche ed altri soggetti finanziari. Infatti, da sempre, nei modelli di dichiarazione, i Confidi sono stati inseriti nella sezione del quadro IRAP riservata ai soggetti esercenti attività industriali e commerciali, al pari delle cooperative edilizie e non già nella Seconda Sezione (riservata alle banche ed agli altri soggetti finanziari), pur nella consapevolezza che si trattasse di soggetti finanziari; in linea con le osservazioni svolte è anche l’attuale collocazione nel modello IRAP 2014 (rigo IC63 della Sezione V – Società in regime forfetario).
Pertanto, i Confidi, che determinano la base imponibile col “metodo retributivo”, non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per le banche e gli altri enti finanziari.