Emergenza COVID-19, il D.P.C.M. 25 febbraio 2020

D.P.C.M. 25 febbraio 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 2020, n. 47.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 3, comma 1;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 21 del 27 gennaio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;
Vista, inoltre, l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;
Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell’epidemia, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo;
Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonché i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza delle regioni;

Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio

  1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:
    a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e
    le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;
    b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
    c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
    d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
    e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;
    f) in relazione alle attività espletate dagli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure:
    1) sospensione degli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province;
    2) regolazione delle modalità dell’accesso dell’utenza agli uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all’ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell’ufficio medesimo;
    g) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione
    della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
    i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
    l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall’art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;
    m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19,
    anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 2. Lavoro agile

  1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
  2. L’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 è soppresso.

Art. 3. Disposizioni finali

  1. Sono confermate e restano in vigore, con l’integrazione di cui all’art. 1, lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonché l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020.
  2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto all’art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020