Indagini bancarie: prova analitica per smontare la pretesa del Fisco

Sentenza n. 441 dell’11 gennaio 2018 (udienza 25 gennaio 2017) – Cassazione civile, sezione V


Accertamento imposte sui redditi – Verifiche sui conti correnti bancari – Il contribuente deve dimostrare che i movimenti bancari non sono riferibili ad operazioni imponibili – La prova deve essere analitica con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario

Occorre l’indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento, per dimostrare come ciascuna delle operazioni sia estranea a fatti imponibili

SINTESI: Qualora l’accertamento delle imposte sui redditi effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del DPR n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cfr., ex multis, Cass. 18081/2010 e 15857/2016).