Prevista la soppressione dei modelli trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi; diminuisce il numero dei contribuenti soggetti all’obbligo di comunicazione all’Amministrazione
Con il provvedimento 25 settembre 2017, adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istat, infatti, sono stati alleggeriti gli obblighi comunicativi dei contribuenti attraverso la razionalizzazione dei flussi informativi.
Elenchi Intrastat più semplici e snelli
L’ultimo “decreto milleproroghe” ha previsto l’adozione di “significative misure di semplificazione” in materia di elenchi Intrastat (cfr articolo 50, comma 6, terzo periodo, Dl 331/1993, come modificato dall’articolo 13, comma 4-quater, Dl 244/2016) con un duplice obiettivo:
- evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti Iva
- ridurre, nel rispetto della normativa Ue, le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere all’amministrazione.
Il provvedimento in esame è stato emanato proprio in applicazione di quanto previsto dall’articolo 50, comma 6.
Le semplificazioni riguardano i seguenti elenchi riepilogativi:
- modello INTRA 2bis, relativo agli acquisti di beni
- modello INTRA 2quater, relativo agli acquisti di servizi
- modello INTRA 1bis, relativo alle cessioni di beni
- modello INTRA 1quater, relativo ai servizi resi.
In sintesi, queste le misure previste:
- abolizione dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi
- attribuzione di una valenza esclusivamente statistica ai modelli Intra mensili relativi agli acquisti di beni e servizi
- innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni (da 50mila a 200mila euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50mila a 100mila euro trimestrali per gli acquisti di servizi) per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare i relativi elenchi riepilogativi
- mantenimento degli attuali modelli Intra previsti per le cessioni di beni e di servizi (per queste operazioni la presentazione, con periodicità mensile o trimestrale, resta ancorata alla soglia di 50mila euro)
- innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. Infatti, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi a queste operazioni è opzionale per i soggetti che non superano i 100mila euro di operazioni trimestrali
- semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, nei modelli in cui è presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. Si passa, infatti, dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre. In tal modo, si determina una riduzione di circa il 50% dei codici Cpa da selezionare.
Grazie a queste semplificazioni, si registra una sensibile riduzione del numero dei contribuenti soggetti all’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi per gli acquisiti di beni e servizi.
Inoltre, si prevede che le informazioni di rilievo statistico connesse agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti trimestrali, per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente.
Il provvedimento precisa che, alla luce del nuovo meccanismo, la verifica relativa al superamento della “soglia statistica” andrà eseguita distintamente per ogni categoria di operazione. In ogni caso, le soglie operano in maniera indipendente e, quindi, il superamento del limite per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.
Esemplificando, se durante un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300mila euro e, nello stesso periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10mila euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.
Le misure di semplificazione adottate con il provvedimento in esame si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.