Voluntary disclosure bis: in Gazzetta la proroga al 30 settembre

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2017
Proroga  del  termine  della   collaborazione   volontaria   di   cui all’articolo 5-octies del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227.(17A05572)(GU n.181 del 4-8-2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede  che,  con  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tenendo  conto  delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili d’imposta  o  delle esigenze   organizzative   dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli  adempimenti  dei contribuenti relativi a imposte e  contributi  dovuti  in  base  allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con  il  quale  e’  stato  emanato  il  regolamento  recante  le modalita’ per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attivita’ produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Visto l’art. 5-octies del decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227, introdotto dall’art. 7 del decreto-legge 22  ottobre  2016,  n,  193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016,  n.  225, che  disciplina  la  riapertura  dei  termini  della   collaborazione
volontaria;
Visto l’art. 3-quater  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;
Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all’art. 7,  comma  2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti  previsti  da disposizioni relative a materie  amministrate  da  articolazioni  del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche’ previsti  in  via  esclusivamente  telematica,  ovvero  che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali  da  porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:                         

Art. 1 – Proroga dei termini della collaborazione volontaria.

1. Il termine del 31 luglio  2017,  entro  il  quale  e’  possibile avvalersi  della  riapertura  della   procedura   di   collaborazione volontaria disposta dall’ art. 5-octies del decreto-legge  28  giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto 1990, n. 227, e’ prorogato al 30 settembre 2017.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 28 luglio

Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri           

Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan