DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2017
Proroga del termine della collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.(17A05572)(GU n.181 del 4-8-2017)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e’ stato emanato il regolamento recante le modalita’ per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attivita’ produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Visto l’art. 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall’art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n, 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che disciplina la riapertura dei termini della collaborazione
volontaria;
Visto l’art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all’art. 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche’ previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 – Proroga dei termini della collaborazione volontaria.
1. Il termine del 31 luglio 2017, entro il quale e’ possibile avvalersi della riapertura della procedura di collaborazione volontaria disposta dall’ art. 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e’ prorogato al 30 settembre 2017.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio
Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri
Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan