Reddito delle imprese minori: da quest’anno si va per cassa

pagine (2)[Fonte: Fisco Oggi]

La legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 17-23) ha modificato la disciplina relativa alla determinazione del reddito imponibile (ai fini Irpef e Irap) delle imprese in regime di contabilità semplificata, prevedendo, a partire dal 1° gennaio, il passaggio dal criterio di competenza al criterio di cassa.

Ambito soggettivo: imprese in contabilità semplificata
I soggetti interessati dalla modifica normativa sono le imprese in regime di contabilità semplificata (imprese minori).
In base a tale regime (articolo 18, Dpr 600/1973), le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e quelle a esse equiparate, nonché le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, che in un anno intero abbiano percepito ricavi non superiori a 400mila euro (per le imprese di servizi) o a 700mila euro (per le imprese aventi a oggetto altre attività), sono esonerate, per l’anno successivo, dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legge in via ordinaria (articoli 14-16, Dpr 600/1973).
Ai fini del calcolo dei limiti suddetti, per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente e, in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Quello semplificato, quindi, è il regime “naturale” per le imprese minori e, qualora non vengano superati i limiti previsti dalla legge, si estende di anno in anno. È fatta comunque salva la possibilità di optare per la tenuta della contabilità in via ordinaria.
Le disposizioni interessate dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 sono l’articolo 66 del Tuir, che disciplina la determinazione del reddito imponibile delle imprese minori, e l’articolo 18 del Dpr 600/1973 che, appunto, disciplina il regime di contabilità semplificata.

Dal criterio di competenza al criterio di cassa
La legge di bilancio modifica, innanzitutto, l’articolo 66 del Tuir, stabilendo, per le imprese minori, il passaggio dal principio di competenza al principio di cassa per la determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef.
A partire dal 1° gennaio 2017, dunque, il criterio di cassa diventa “naturale” per le imprese minori in contabilità semplificata, applicandosi obbligatoriamente sia a quelle già in attività sia a quelle che la inizieranno nel corso del 2017.

L’applicazione del principio di cassa, già previsto per i titolari di reddito di lavoro autonomo, implicherà la rilevanza della manifestazione finanziaria dei ricavi percepiti e delle spese sostenute dalle imprese, a prescindere dalla competenza economica.
In base al nuovo primo comma dell’articolo 66 del Tuir, quindi, il reddito d’impresa dei soggetti in regime di contabilità semplificata è costituito dalla differenza tra:

  • l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi (dividendi e interessi) percepiti nel periodo d’imposta
  • l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Questa differenza (ottenuta sottraendo ai ricavi incassati i costi sostenuti), poi, è aumentata:

  • del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (articolo 57, Tuir)
  • dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa (articolo 90, comma 1, Tuir)
  • delle plusvalenze (realizzate ai sensi dell’articolo 86 del Tuir)
  • delle sopravvenienze attive (articolo 88, Tuir),

diminuita

  • delle minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 101, Tuir).

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, viene confermata la possibilità di dedurre:

  • le quote di ammortamento (a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili)
  • le perdite di beni strumentali
  • le perdite su crediti
  • gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (a condizione che siano iscritti negli appositi registri).

Continuano, inoltre, a trovare applicazione le deduzioni forfetarie delle spese non documentate a favore di soggetti che esercitano determinate attività (intermediari e rappresentati di commercio, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di prestazioni alberghiere, imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi (articolo 66, commi 4 e 5, Tuir).

Coerentemente con l’abbandono del principio di competenza, viene eliminata la disposizione secondo cui i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici (come, ad esempio, contratti di locazione e di somministrazione di gas e luce), relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, potevano essere dedotti nell’esercizio nel quale fosse stato registrato il relativo documento probatorio (di regola, la fattura) anziché alla data di maturazione dei corrispettivi (ultimi due periodi del comma 3, articolo 66 del Tuir, previgente).

Per effetto della nuova disciplina, poi, ai fini della determinazione del reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali. Tuttavia, è prevista un’eccezione per il primo anno di adozione del regime di cassa: in tal caso, infatti, il reddito determinato per cassa deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Inoltre, per evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

È previsto, infine, che il criterio di cassa trovi applicazione, per i contribuenti in contabilità semplificata, anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

In base alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio, infatti, i soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

  • il relativo importo
  • le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento
  • gli estremi della fattura o altro documento emesso.

In un diverso registro, poi, devono essere annotate cronologicamente, e con riferimento alla data di pagamento (in ossequio al principio di cassa), le spese sostenute nell’esercizio, fornendo le stesse informazioni previste per i ricavi.
 
All’interno dei suindicati registri di ricavi/spese devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche i componenti positivi e negativi, diversi da ricavi e spese, rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa (ad esempio, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.).
 
Peraltro, è possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri Iva, a condizione che in questi ultimi siano integrati con l’annotazione separata:

  • delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva
  • dell’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono (ciò qualora l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione). In tal caso, peraltro, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri Iva relativi al periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In forza di una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, è possibile tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti (rimane fermo, però, l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva). In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (presunzione legale).

Come già ricordato, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime “naturale” per le imprese minori e si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi rilevanti (400mila e 700mila euro). Tuttavia, è possibile optare per il regime ordinario di tenuta della contabilità. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

Viene chiarito, inoltre, che, ai fini della contabilità semplificata, si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nell’apposito registro ovvero nel registro Iva integrato.
 
Infine, viene stabilito che le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi, dal 1° gennaio 2017). Con un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere adottate disposizioni attuative.