Con la Circolare n.29 del 10-02-2015 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fornisce chiarimenti in merito alla Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale che adottano il regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1) Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta.
Il comma 76 della disposizione citata prevede che i destinatari del regime contributivo agevolato siano i soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d’impresa.
I commi 54 e seguenti individuano la platea dei soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato in coloro che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.
Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.
I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare,esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco di cui all’allegato n. 4 della novella (allegato 2).
Il regime agevolato in parola, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.
Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, si applica l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.
In presenza di reddito forfetario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero anno.
Con riferimento alla posizione di eventuali coadiuvanti o coadiutori, anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa, continua ad applicarsi la nota disposizione di cui all’art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Pertanto, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore medesimo sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta.
2) Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie.
I commi 80 e 81 della novella escludono il riconoscimento di alcuni benefici contributivi per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.
In particolare viene esclusa l’applicazione della disposizione di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Ne consegue che i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime agevolato, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla citata disposizione.
Tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell’ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda.
Viene inoltre esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, l’applicazione della riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3) Modalità di entrata nel regime agevolato e relativi termini.
L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto, secondo le modalità di seguito descritte.
3.1 Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d’impresa.
I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015, hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.
Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Il termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo -specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA – allegato alla presente e da consegnare in sede (allegato 3).
3.2 Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione – attraverso la citata procedura telematizzata – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Ove la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.
Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.
4) Modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza.
Il comma 82 della nuova norma prevede che il regime previdenziale agevolato cessi di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.
Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato.
L’abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell’insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.
L’uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi:
– venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
– scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
– comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.
Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
5) Convenzione con Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità ed ai tempi per la trasmissione dei dati
L’applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante trasmissione all’Istituto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio.
A tal fine, sono stati avviati gli adempimenti finalizzati al raggiungimento delle intese necessarie alla tempestiva trasmissione dei dati. Il controllo di tali dati verrà effettuato a livello centralizzato, con conseguente gestione sulle posizioni dei soggetti interessati.
Con successivo messaggio verranno diramate le istruzioni necessarie alla gestione, da parte delle sedi, delle eventuali criticità inerenti a singole posizioni.
6) Istruzioni operative alle strutture territoriali
La gestione del regime agevolato avverrà a cura delle sedi attraverso tre nuove funzioni presenti nella gestione della posizione contributiva:
– Adesione al regime agevolato
– Rinuncia al regime agevolato
– Revoca dal regime agevolato
Le funzioni di cui sopra saranno attivate a seguito dell’inserimento del codice azienda del soggetto interessato e saranno disponibili al seguente indirizzo Intranet: Processi – Artigiani e Commercianti – Accesso alle applicazione EAP (ex AS400) reingegnerizzate – Aggiornamenti online: Imposizione Contributiva – Regime agevolato ex art.1, commi 77-84, L. 190/2014.
Per ulteriori dettagli di carattere applicativo, seguirà apposito Messaggio operativo a beneficio delle sedi.
Circolare numero 29 del 10-02-2015
[Fonte: INPS]