[Fonte: Fiscal Focus]
CTP di Mantova Sentenza 191/01/13
I costi sostenuti dall’imprenditore per le sponsorizzazioni sportive sono deducibili anche nel caso cui l’Ufficio non riscontri un aumento significativo dei ricavi derivanti dal messaggio pubblicitario. L’imprenditore, infatti, non può sapere in anticipo quale sarà il ritorno economico dell’operazione. Decidendo positivamente sui ricorsi prodotti da una SAS e dai suoi soci, la CTP ricorda che l’art. 90, co. 8, della L. 289/2002 (Finanziaria 2003) ha introdotto, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di spese di pubblicità delle somme corrisposte, nel limite d’importo annuo di euro 200mila, per la promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, consentendone l’integrale deducibilità … continua su www.fiscal-focus.info