Con Circolare n. 26/2015, l’Istituto ha riassunto la disciplina della contribuzione dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l’anno 2015.
In particolare vengono analizzati:
- contribuzione IVS sul minimale di reddito;
- contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale;
- massimale di reddito annuo imponibile;
- contribuzione a saldo;
- imprese con collaboratori;
- affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo;
- termini e modalità di versamento.
Dal punto di vista delle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, l’INPS ricorda che, a norma dell’art. 24, co. 22, D.L. n. 201/2011, per l’anno 2015 sono pari alla misura del 22,65 %.
Continua ad applicarsi, anche per l’anno 2015, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09 %, a titolo di aliquota aggiuntiva finalizzata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Inoltre, per gli iscritti a entrambe le gestioni, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili.