Tra gli interventi di manutenzione straordinaria vanno ricompresi:
• quelli comportanti modifiche delle singole superfici delle unità immobiliari, fermo il rispetto della volumetria dell’edificio; • quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione della superfici.
Il passaggio dei suddetti interventi dalla categoria “ristrutturazioni” a quella di “manutenzioni straordinarie” rende diverse le condizioni per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%.
Più in dettaglio, rientrando tra gli interventi di ristrutturazione poteva trovare applicazione l’aliquota IVA del 10% in base al disposto della Tabella A, parte terza, del D.P.R. 633/1972, per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi a oggetto la realizzazione tra l’altro degli interventi di ristrutturazione su tutti gli edifici (n. 127-quaterdecies), per cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la realizzazione degli interventi stessi (n. 127 – terdecies).
Rientrando ora nel novero delle manutenzioni straordinarie, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% è concessa in base alle disposizioni dell’art. 7, co.1 , lett. b), L. 488/1999.