A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono istituite distinte tariffe dei premi per ciascuna delle seguenti gestioni individuate ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, di seguito denominato “Decreto Legislativo n. 38/2000”:
a) “Industria”, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
b) “Artigianato”, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
c) “Terziario”, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche:per le relative attività ausiliarie;
d) “Altre Attività”, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, di seguito denominata “legge n. 88/89”.
2. Le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci.
3. Le indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le voci in essi eventualmente compresi.
[Fonte: INAIL]
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