Ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 5 D.P.R. 633/1972 sono assimilate alla cessione di beni a titolo oneroso i casi del professionista o di un’impresa che destinano beni (immobili nel nostro caso) al consumo personale o familiare o comunque a finalità estranea all’esercizio dell’arte o della professione.
In tali casi, dunque, si applicano le medesime regole ai fini Iva previste per la cessione di immobili abitativi e strumentali che, come noto, sono dettate dai n. 8 bis e 8 ter del co.1 dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972.
L’eccezione prevista dalla norma è l’estromissione di immobili sui quali non sia stata operata la detrazioneall’atto dell’acquisto (acquisto da privato, conferimento, ecc.); in tale caso, l’operazione difetta del requisito oggettivo ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 5 D.P.R. 633/1972, così come chiarito dalla circolare n. 40/E/2002. Si tratta dunque di un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
La normativa richiamata ripropone il contenuto dell’art. 16 della Direttiva UE 2006/112 che ha lo scopo di evitare che un bene per il quale l’IVA sia stata detratta all’atto dell’acquisto venga estromesso “detassato”.
Compatibilmente con la ratio della norma è stata prevista l’eccezione per cui sono escluse dal campo IVA l’estromissione di immobili per i quali all’atto dell’acquisto non sia stata operata la detrazione dell’IVA.