L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.
La causa violenta.
È un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.
L’occasione di lavoro.
Si tratta di un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:
- elementi dell’apparato produttivo;
- situazioni e fattori propri del lavoratore;
- situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.
Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.
Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.
Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.
L’infortunio in itinere.
L’Inail tutela i lavoratori anche nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.
Le attività rischiose.
Il lavoratore viene assicurato per una o più attività considerate pericolose dall’art. 1 T.U., ma in pratica si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato.
Infatti, egli è esposto, oltre che al rischio tipico delle sue mansioni, anche a quello delle prestazioni connesse o strumentali alla sua attività, che possono essere varie e non sempre prevedibili. Egli, inoltre, opera in un determinato ambiente che, di per sé solo, può presentare pericoli; svolge la prestazione a fianco di colleghi che svolgono anch’essi attività rischiose; entra in contatto con apparecchiature e macchine varie anche se non le utilizza direttamente.
I lavoratori tutelati.
Nella tutela Inail rientrano, a titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti, i parasubordinati, ed alcune tipologie di lavoratori autonomi, quali ad esempio gli artigiani e coltivatori diretti.
Il diritto alle prestazioni e i tempi di prescrizione.
In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, il lavoratore ha diritto alle prestazioni anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato o se non è in regola con il pagamento dei contributi Inail. Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica, tuttavia, per i lavoratori autonomi, per i quali il diritto e, quindi, il pagamento delle prestazioni scatta nel momento in cui viene regolarizzata la situazione contributiva. Il lavoratore autonomo può, invece, accedere alle prestazioni sanitarie e riabilitative anche se non ha provveduto al versamento del premio.
Si perde il diritto alle prestazioni Inail dopo tre anni e 150 giorni:
- dal giorno in cui si è verificato l’infortunio;
- dalla data in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile, ai fini del conseguimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico o della rendita diretta.
Il lavoratore deve dare notizia dell’infortunio al datore di lavoro.
In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
- rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino;
- rivolgersi al proprio medico curante.
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.
Il certificato medico.
Il medico rilascia un primo certificato in più copie, nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Una copia deve essere consegnata subito al proprio datore di lavoro (direttamente o tramite altre persone, familiari, amici), una copia deve essere conservata in originale dal lavoratore. In caso di ricovero, sarà l’ospedale a inviare direttamente la copia dei certificati all’Inail e al datore di lavoro.
Cosa fare se il datore di lavoro non denuncia l’infortunio.
Dopo essere stato informato dell’incidente, il datore ha due giorni di tempo per presentare all’Inail la denuncia di infortunio. L’obbligo di denuncia non c’è se, in base al certificato medico e alla relativa prognosi, l’infortunato viene dichiarato guaribile in tre giorni oltre a quello dell’evento. Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore inviando all’Inail il certificato medico.
Come deve comunicare l’infortunio il lavoratore autonomo.
Gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni. In considerazione della particolare difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l’obbligo di denuncia nei termini di legge ogniqualvolta il predetto, o il medico curante, invii, nel rispetto dei termini stessi, il solo certificato medico. L’interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.
In caso di impossibilità del titolare artigiano infortunato di provvedere personalmente alla denuncia entro i termini di legge, l’obbligo di dare immediata notizia dell’evento all’Istituto assicuratore mediante l’inoltro del certificato medico ricade sul sanitario che per primo ha constatato le conseguenze dell’infortunio (obbligo, peraltro, privo di sanzione).
Nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore agricolo autonomo, l’obbligo di denuncia ricade sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.
Come comportarsi in caso di ricaduta.
Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al pronto soccorso o dal proprio medico, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già comunicato e tale certificato va inviato sia al datore di lavoro che all’Inail.
L’Inail tutela il lavoratore per il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Se l’infortunio non consente al lavoratore di riprendere l’attività lavorativa per più di tre giorni, l’Inail lo indennizza per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta, compresi i giorni festivi, fino a completa guarigione e a partire dal quarto giorno successivo alla data dell’infortunio. Il valore dell’indennità corrisposta è pari al:
- 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° fino al 90° giorno;
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
Come viene calcolata l’indennità.
La retribuzione media giornaliera viene calcolata in base a quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l’infortunio. Per specifiche categorie, il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto ministeriale, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro. La maggior parte dei contratti prevede anche un’integrazione del trattamento Inail da parte del datore di lavoro, che permette la copertura dell’indennità giornaliera del 100%. Il datore di lavoro, inoltre, è obbligato a pagare al lavoratore infortunato:
- l’intera retribuzione (100%) per la giornata nella quale si è verificato l’infortunio;
- il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni;
Come e quando avviene il pagamento.
Una volta accertata la regolarità amministrativa e sanitaria del caso, l’Inail corrisponde al lavoratore l’indennità dal quarto giorno successivo all’evento. In caso di prognosi superiore ai 20 giorni, l’Inail eroga acconti all’infortunato. Il saldo del pagamento avviene dopo la guarigione clinica. Per scegliere la modalità di pagamento è necessario compilare il modulo scaricabile dalla sezione dedicata del sito Inail.
L’indennità sulla busta paga.
L’indennità di temporanea può essere anticipata direttamente in busta paga dal datore di lavoro che sarà successivamente rimborsato dall’Inail.
L’esenzione dal ticket sanitario.
Per tutta la durata della inabilità temporanea al lavoro, gli esami diagnostici che si rendano necessari a seguito dell’infortunio, al di fuori dei ricoveri ospedalieri, sono esenti da ticket sanitario. A tal fine l’Inail rilascia apposita dichiarazione ai fini dell’esenzione della Asl dal pagamento del suddetto ticket.
La visita medico-legale accerta il danno permanente.
Dopo la guarigione clinica, l’Inail accerta e quantifica il danno permanente causato dall’infortunio. Per eventi lesivi avvenuti a decorrere dal 25 luglio 2000, se la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) accertata al lavoratore è di grado:
- inferiore al 6%, non ha diritto ad alcun indennizzo;
- dal 6 al 15%, ha diritto all’indennizzo in capitale del solo danno biologico;
- dal 16 al 100%, ha diritto a una rendita che indennizza sia il danno biologico sia le conseguenze patrimoniali della menomazione.
Quali sono le altre prestazioni economiche a cui ha diritto il lavoratore.
A seguito di infortunio sul lavoro, sono previste ulteriori prestazioni in base all’entità dei danni riportati:
- assegno per assistenza personale continuativa;
- integrazione della rendita;
- assegno di incollocabilità;
- erogazione integrativa di fine anno;
- brevetto e distintivo d’onore.
Fonte: LavoroFisco