Dichiarazione IMU – Imposta Municipale Propria

IMU

Entro il 30 giugno scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute dal 1° gennaio 2013 che sono rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

L’obbligo dichiarativo IMU sorge nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI e IMU già presentate e, in generale, quando gli immobili godono di riduzioni dell’imposta oppure quando il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

In particolare la dichiarazione IMU deve essere presentata per le seguenti casistiche:

  • Immobili che godono di una riduzione dell’imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;
  • Immobili di interesse storico o artistico;
  • Immobili merce che godono dell’esenzione a partire dalla seconda rata 2013;
  • Immobile che è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • Atto che ha riguardato un’area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell’area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
  • Terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile o viceversa;
  • Area che è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  • Immobile che ha perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’IMU;
  • Immobile che ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
  • Immobile che è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria, nell’ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.
  • Variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;
  • Pertinenze dell’abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l’unità  pertinenziale che per legge deve essere per una categoria;
  • Fabbricati in cui è svolta attività d’impresa (anche lavoro autonomo) iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel gruppo D esclusi i fabbricati strumentali all’attività agricola;
  • Diritto di abitazione spettante al coniuge assegnatario in caso di separazione legale;
  • Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che sono stati equiparati all’abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013;
  • Diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (art.540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali.

Si ricorda che gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU.

Si precisa che NON va presentata la dichiarazione, ma la comunicazione predisposta dal Comune per usufruire dell’aliquota agevolata in caso di:

  • alloggi e pertinenze in affitto secondo i patti concordati – L.431/98 (art.2, comma 3);
  • alloggi e pertinenze in affitto a canone libero;
  • alloggi e pertinenze in affitto a studenti fuori sede per almeno 12 mesi secondo i patti concordati – L.431/98 (art.5, comma 2);
  • alloggi e pertinenze occupati da parente in linea retta fino al 1° grado ivi residente e non titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi nel Comune;
  • alloggi e pertinenze occupati da parente fino al 3° grado o affine fino al 2° grado (i coniugi, legati da rapporto di coniugio, non sono né parenti né affini);
  • fabbricati di categoria A/10, C/1, C/3, C/4 e del gruppo D utilizzati direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento per attività d’impresa (anche lavoro autonomo), esclusi i fabbricati strumentali all’attività agricola.
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
  • quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La presentazione può avvenire nei seguenti modi:

  • con spedizione del modello di dichiarazione a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
  • con consegna diretta all’ ufficio tributi del Comune, che restituisce la copia con la ricevuta;
  • con invio a mezzo casella di posta elettronica certificata.

Il modello dichiarativo da utilizzare è approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.

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