BILANCIO 2013

Convocazione e approvazione Progetto di Bilancio 2013

Verbale di approvazione

Scadenza adempimento pubblicitario

30 aprile 2013

30 maggio 2013

29 giugno 2013

29 luglio 2013

Il termine ultimo per approvare il bilancio relativo all’esercizio 2012 per le società di capitali è il 30 aprile 2013. Entro tale data dovrà essere convocata l’assemblea ordinaria, a meno di non ricadere in casi particolare in cui il bilancio può essere esaminato ed approvato entro il maggior termine di 180 giorni (entro il 29 giugno) o nel caso in cui lo statuto della società indichi un termine diverso.

In particolare il progetto di bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economicoe dalla nota integrativa, dovrà essere comunicato al collegio sindacale entro 30 giorni dalla data di incontro e deve rimanere depositato in copia presso la sede della società. A seguire, il progetto di bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci, secondo apposito incontro, secondo quanto previsto dall’art. 2364, comma 2 del c.c. .

Il bilancio deve essere accompagnato dall’eventuale relazionesulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbaledi approvazione del bilancio. Tutto ciò se non si vuole incorrere nella sanzione di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci, che prevede una sanzione amministrativada € 1.032 a € 6.197.

Chiaramente in funzione dell’approvazione del bilancio anche il pagamento delle impostedi saldo 2012 e acconto 2013 dovrà essere programmato entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o di approvazione del bilancio.

Pubblicità

Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni dalla data di approvazione (30 maggio), presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.

Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio d’esercizio se non depositato, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

Il bilancio d’esercizio, se non approvato dall’assemblea dei soci o dai soci, non deve essere depositato al registro delle imprese, ma deve rimanere depositato, come documento interno, solo presso la sede legale della società.

Documentazione da presentare:

  • Modello B;
  • Bilancio composto da Stato patrimoniale e Conto economico, compilati nel nuovo formato XBRL;
  • Nota integrativa nel formato PDF/A;
  • Verbale di approvazione dell’assemblea nel formato PDF/A;
  • Relazione sulla gestione (non dovuta se il bilancio è in forma abbreviata) nel formato PDF/A; Relazione del collegio sindacale (se esistente) nel formato PDF/A;
  • Copia documento identità (in corso di validità) del rappresentante legale.

Sanzioni in caso di tardivo deposito del bilancio.

Gli amministratori che omettono di presentare il bilancio alla Camera di Commercio concorrono tutti in una violazione amministrativa, ciascuno è soggetto quindi alla sanzione prevista. In caso di deposito effettuato entro 30 gg. dalla scadenza, l’importo del pagamento liberatorio sarà pari a Euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, mentre, in caso di deposito effettuato oltre 30 gg. successivi alla scadenza, l’importo del versamento sarà pari a Euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito.