ISA: l’AE conferma il regime premiale con media semplice

L’AE ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, confermando il criterio della media già introdotto lo scorso anno.

Laddove il risultato di “affidabilità” sia pari ad 8 per il 2020 (o 8,5 per la media semplice dei livelli 2019 e 2020) sarà possibile accedere a una serie di benefici del regime premiale. In particolare, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale sarà riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2020, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

  • € 50.000 annui relativi all’IVA, maturati nell’annualità 2021;
  • € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo d’imposta 2020.

Inoltre, con un livello pari ad almeno 8 si prevede che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità:

  • sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, sarà riconosciuto per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui;
  • sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2021, sarà riconosciuto per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui (stesso esonero per la prestazione della garanzia);
  • sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022, sarà riconosciuto per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui (stesso esonero per la prestazione della garanzia).

L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta per il periodo d’imposta 2020 sia:

  • ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2020;
  • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, è riconosciuta per il periodo d’imposta 2020:

  • ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2020;
  • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Un’ultima casistica concerne i contribuenti che conseguono sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo. L’accesso al regime premiale è possibile se:

  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
  • il punteggio di ogni ISA – anche sulla base di più periodi d’imposta – è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.