Il provvedimento del 17 giugno 2020, firmato oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, sentito l’Inps e acquisito il parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, fornisce le indicazioni operative sugli aventi diritto, le modalità di fruizione e tutti i passi da compiere per richiedere, attivare e utilizzare il bonus vacanze previsto dall’articolo 176 decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) per famiglie e imprese turistiche che effettuano servizi sul territorio nazionale. Inoltre è già consultabile una guida dell’Agenzia, “Bonus vacanze”, disponibile online nell’area del sito web istituzionale che ospita le guide fiscali “L’Agenzia informa” e nella sezione dedicata di FiscoOggi, che illustra tutti i passaggi per richiedere l’agevolazione, ricorda le date da segnare e definisce gli importi di cui possono fruire le famiglie, in base al numero dei componenti. Infine, un pratico vademecum richiama in moduli schematici i principali dettagli del beneficio.
Come chiarisce il provvedimento di oggi, l’agevolazione è rivolta spetta ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40mila euro ed è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Il beneficio consiste in un bonus massimo di 150 euro per nuclei familiari composti da una persona, 300 euro per nuclei di due persone e 500 euro per nuclei di tre o più persone. Il bonus può essere può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede. Per fruire dell’agevolazione, ricordiamo, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.
L’agevolazione può essere utilizzata da uno dei componenti della famiglia per l’80% – a partire del 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 – sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio turistico e per il 20% come detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021.
Per l’attuazione delle fasi di richiesta e di fruizione del bonus vacanze è stata attivata una cooperazione tra Agenzia delle entrate, PagoPa Spa e Inps.
Il provvedimento odierno prevede che un componente per ciascun nucleo familiare potrà richiedere il bonus, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, attraverso l’applicazione per dispositivi mobili IO, l’app dei servizi pubblici resa disponibile da PagoPa Spa e accessibile mediante identità digitale Spid o Carta di identità elettronica (Cie 3.0), dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – Dsu – in corso di validità, da cui risulti un indicatore Isee sotto la soglia di 40mila euro).
Verificati i requisiti, l’app IO confermerà l’attivazione del bonus vacanze e il richiedente riceverà, a conferma, il codice univoco e il QR-code identificativi dell’incentivo spettante.
Per poter accedere al bonus è quindi importante, anche prima del 1° luglio 2020:
- assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell’Isee
- dotarsi di una identità digitale Spid, se non si è già in possesso di una Carta d’identità elettronica abilitata per l’accesso all’app IO (versione Cie 3.0)
- installare sul proprio smartphone IO – l’app dei servizi pubblici.
Il provvedimento illustra i vari passi da seguire per la fruizione dello sconto sul corrispettivo: uno dei componenti del nucleo familiare dovrà comunicare al momento del pagamento all’operatore turistico il codice univoco o il QR-code ottenuti e, dopo verifica da parte del fornitore – effettuata in tempo reale nella procedura web dedicata, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia (Spid, CIE, credenziali Entratel/Fisconline) – si vedrà riconosciuto lo sconto sull’ammontare del corrispettivo dovuto per il servizio turistico. Oltre al codice, il bonus visualizzato nell’app include anche il riepilogo dei seguenti dati: l’importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuito il bonus e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.
A perfezionamento della fruizione, l’operatore turistico emetterà fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale intestati al componente del nucleo familiare che fruisce dello sconto.
L’operatore turistico potrà recuperare il credito d’imposta derivante dagli sconti praticati utilizzandolo in compensazione delle imposte, mediante indicazione sul modello F24 dell’importo spettante e del codice tributo che verrà istituito da una prossima risoluzione.
Vengono inoltre fissate le modalità per la cessione di tale credito d’imposta a soggetti terzi, tra i quali anche banche e intermediari finanziari: a tal fine, viene prevista un’apposita procedura web sul sito dell’Agenzia, mediante la quale l’operatore turistico potrà comunicare la cessione totale o parziale del suo credito d’imposta.
Il documento si conclude con il riferimento alle rigorose regole per il trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia e di PagoPa Spa, definite previo parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.