Nel decreto firmato il 22 marzo dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte viene allegato l’elenco delle attività essenziali che restano aperte. Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
Ecco i settori con i codici ATECO che possono continuare l’attività.
L’elenco dei codici ATECO può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
ALLEGATO 1