BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La Bdna ha il compito, nel rispetto delle garanzie a tutela del trattamento dei dati sensibili, di semplificare e accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia. E’ stata istituita dal Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011) mentre le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento sono state disciplinate dal regolamento adottato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 n. 193.
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n.193 (Regolamento Banca dati nazionale unica)
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice antimafia)
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Presso le Prefetture è stato istituto l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. “White List”).
L’iscrizione nell’elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio dell’attività per cui è stata disposta l’iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa di cui all’art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L’iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell’art.53 della legge 190/2012:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Il titolare dell’impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l’iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell’art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati).
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l’insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l’iscrizione dell’impresa nell’elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l’istanza di iscrizione dandone notizia all’interessato.
L’impresa iscritta nell’elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell’atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.
[Fonte: Ministero Dell’Interno, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERAMO]