L’articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (noto come “decreto competitività”), attribuisce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 – data di entrata in vigore del decreto competitività – e fino al 30 giugno 2015.
Il credito di imposta è riconosciuto, per gli investimenti di importo unitario almeno pari a euro 10.000, nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. La citata disposizione si inserisce nella scia di altri interventi normativi, adottati negli anni passati, diretti a favorire gli investimenti da parte delle imprese.
Ciò premesso, la Circolare n. 5/E/2015 fornisce alcune precisazioni in ordine alla nuova misura di favore che si caratterizza per ambiti e meccanismi di applicazione, oltre che per modalità di fruizione, differenti rispetto alle precedenti agevolazioni, rinviando, per quanto compatibile e per quanto in questa sede non espressamente trattato, alle istruzioni impartite con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 in materia di detassazione degli investimenti in macchinari di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). Come per l’agevolazione del 2009, si precisa che la fruizione del beneficio non è subordinata all’assenso preventivo dell’Agenzia delle entrate.
[Fonte: Agenzia Entrate | Circolare n. 5E del 19 febbraio 2015]