Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2010

INPS ART-COM1. Premessa.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2010, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall’art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2010, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 19-ter, comma 2, del d.l. 28 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), fino al 31 dicembre 2013.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito.

Per l’anno 2010, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.334,00.

Tale valore è stato ottenuto – in  base alle disposizioni contenute nell’art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2010 (€ 43,79) ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

20,00 %

20,09 %

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

17,00 %

17,09 %

La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

2.874,24

(2.866,80 IVS

+ 7,44 maternità)

2.887,14

(2.879,70 IVS

+ 7,44 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

2.444,22

(2.436,78 IVS

+ 7,44 maternità)

2.457,12

(2.449,68 IVS

+ 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

239,52

(238,90 IVS

+ 0,62 maternità)

240,60

(239,98 IVS

+ 0,62 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

203,69

(203,07 IVS

+ 0,62 maternità)

204,76

(204,14 IVS

+ 0,62 maternità)

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

 3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2010 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2009 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.334,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €42. 364,00

Per  i redditi superiori a € 42.364,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Soggetti scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a 42.364,00

20,00 %

20,09 %

da 42.364,01

21,00 %

21,09 %

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 42.364,00

17,00 %

17,09 %

da 42.364,01

18,00 %

18,09 %

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2010 (si veda in proposito il seguente punto 4).

4. Massimale di reddito annuo imponibile.

Come è noto, il  comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2010 pari a € 42.364,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2010, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 70.607,00 (€ 42.364,00 + € 28.243,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere  anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2010, ad € 92.147,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

14.403,83

(42.364,00 * 20%

+ 28.243,00 * 21%)

14.467,38

(42.364,00 * 20,09%

+ 28.243,00 * 21,09%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

12.285,62

(42.364,00 * 17%

+ 28.243,00 * 18%)

12.349,17

(42.364,00 * 17,09%

+ 28.243,00 * 18,09%)

lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

18.927,23

(42.364,00 * 20%

+  49.783,00 * 21%)

19.010,16

(42.364,00 * 20,09%

+  49.783,00 * 21,09%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

16.162,82

(42.364,00 * 17%

+  49.783,00 * 18%)

16.245,75

(42.364,00 * 17,09%

+  49.783,00 * 18,09%)

 5. Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a)   è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);

b)   è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2010, ai redditi 2010, da denunciare al fisco nel 2011).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2010, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

6. Imprese con collaboratori.

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:

a)    imprese familiari legalmente costituite:

sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);

b)    aziende non costituite in imprese familiari:

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito  attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

7.  Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

8. Termini e modalità di versamento.

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

–      16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2010 e 16 febbraio 2011, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

–      entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010.

Preleva il documento di formato pdf  → IVS 2010 - Circolare numero 14 del 02-02-2010